La discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell’atto di impugnazione ed i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell’appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell’oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l’impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell’appello.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 16312 depositata il 4 agosto 2016. Il caso. Veniva proposta opposizione dinnanzi al Giudice di pace territorialmente competente avverso sei verbali di accertamento di infrazione al codice della strada emessi dal Comune di Roma per circolazione su corsia riservata ai mezzi pubblici. Il ricorrente deduceva che i verbali opposti erano incompleti poiché mancava l’indicazione della qualifica e del nominativo del verbalizzante, nonché la sua sottoscrizione. Lamentava anche il difetto di autentica delle copie notificate a cura del responsabile del procedimento. Contestava infine la violazione dell’obbligo di contestazione immediata, la genericità della segnaletica e l’inadeguatezza delle porte telematiche esistenti. Resisteva l’ente territoriale con apposita comparsa di costituzione nella quale concludeva per il rigetto dell’opposizione. Il giudice adito respingeva l’opposizione e compensava le spese di lite. Avverso tale pronuncia, il ricorrente proponeva appello dinanzi al Tribunale territorialmente competente, deducendo che il giudice di prime cure non aveva affrontato la questione sollevata in ordine all’inadeguatezza delle porte telematiche e all’inidoneità della segnaletica non aveva inoltre esaminato la documentazione fotografica prodotta. Chiedeva, pertanto che la sentenza di prime cure fosse riformata con il conseguente accoglimento dell’opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, il tribunale adito dichiarava inammissibile l’appello perché proposto tardivamente. L’appellante proponeva ricorso per Cassazione avverso la indicata sentenza. In particolare, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione di norme del codice di rito per avere il Tribunale investito del gravame ritenuto erroneamente che l’appello soggiacesse ai termini di impugnazione così come ridotti all’esito dell’entrata in vigore della L. numero 69/2009, e per avere erroneamente individuato la data di pubblicazione della sentenza impugnata. Gli ermellini, hanno ritenuto fondato il ricorso perché dalle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di appello, nonché degli atti di causa risultava che l’impugnazione riguardava la sentenza depositata a conclusione del procedimento in prime cure iscritto davanti al Giudice di Pace ad un dato numero di ruolo generale. Del resto, proseguono i giudici, la sentenza allegata alla produzione di parte ed indicata come impugnata è proprio quella recante il numero di ruolo generale che si riferisce appunto all’opposizione avverso i sei verbali di infrazione al codice della strada. E tanto, sebbene nella premessa dell’atto di appello si faccia erroneamente riferimento ad altra sentenza. Concludendo. Atteso che la verifica del concreto contenuto dell’atto di appello permette di riferire lo stesso alla sentenza del Giudice di Pace effettivamente impugnata in luogo di quella riportata per mero errore materiale nel corpo dell’atto di appello, è in relazione alla sentenza effettivamente impugnata che occorre avere riguardo al fine di stabilire se l’appello possa reputarsi inammissibile, in quanto tardivamente proposto. Considerato che, non costituisce requisito di validità dell’atto di impugnazione l’indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data e che ai fini dell’individuazione dell’oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate è possibile affermare che solo il mancato deposito dello stesso da parte dell’appellante determina l’improcedibilità dell’appello.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 maggio – 4 agosto 2016, numero 16312 Presidente Petitti – Relatore Criscuolo Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 19.06.2009, C.L. proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Roma avverso sei verbali di accertamento di infrazione al codice della strada, emessi dal Comune di Roma, per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici, per l’importo di Euro 85,05 ciascuno. Deduceva il ricorrente che i verbali opposti erano incompleti poiché mancava l’indicazione della qualifica e del nominativo del verbalizzante nonché la sua sottoscrizione. Lamentava anche il difetto di autentica delle copie notificate a cura del responsabile del procedimento. Contestava inoltre la violazione dell’obbligo di contestazione immediata, la genericità della segnaletica e l’inadeguatezza delle porte telematiche esistenti. Per l’effetto, chiedeva che i verbali opposti fossero annullati. Resisteva il Comune di Roma con apposita comparsa di costituzione, nella quale concludeva per il rigetto dell’opposizione. Con sentenza numero 25805/2011 depositata il 14.12.2012, il Giudice di Pace adito respingeva l’opposizione e compensava le spese di lite. Avverso tale pronunzia, con citazione notificata il 19.12.2012 proponeva appello C.L. davanti al Tribunale di Roma, deducendo che il Giudice di prime cure non aveva affrontato la questione sollevata in ordine all’inadeguatezza delle porte telematiche e all’inidoneità della segnaletica non aveva inoltre esaminato la documentazione fotografica prodotta. Chiedeva, pertanto, che la sentenza di prime cure fosse riformata, con il conseguente accoglimento dell’opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, con sentenza numero 17743/2013 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’appello perché proposto tardivamente, ossia dopo il termine lungo di sei mesi di cui all’articolo 327 c.p.c., la cui nuova formulazione era applicabile al procedimento in questione, in quanto instaurato dopo il 4.07.2009. Precisamente, evidenziava che il ricorso introduttivo dell’opposizione in primo grado era stato depositato il 22.07.2009, che la sentenza impugnata era stata depositata il 6.03.2012 e che la citazione introduttiva del gravame era stata notificata il 19.12.2012. Specificava che l’ulteriore ricorso prodotto da parte appellante, il quale riportava una data anteriore al 4.07.2009, si riferiva ad altro procedimento. Avverso la indicata sentenza del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione C.L. , articolato su un motivo. Ha resistito Roma Capitale con controricorso. Motivi della decisione Con il primo ed unico motivo proposto il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 165 e 327 c.p.c., per avere il tribunale adito in sede di gravame ritenuto che l’appello soggiacesse ai termini di impugnazione così come ridotti all’esito dell’entrata in vigore della L. numero 69/2009, e per avere erroneamente individuato la data di pubblicazione della sentenza impugnata. Il motivo è fondato. E ciò perché dalle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio di appello nonché dagli atti di causa risulta che l’impugnazione riguardava la sentenza del Giudice di Pace numero 25805 del 24.04.2011, depositata il 14.12.2011, a conclusione del procedimento in prime cure iscritto davanti al Giudice di Pace di Roma al numero 58280/2009 R.G., instaurato con ricorso depositato in data 19.06.2009. Del resto, la sentenza allegata alla produzione di parte, ed indicata come impugnata è proprio la numero 25805/2011, che appunto si riferisce all’opposizione avverso i sei verbali di infrazione al codice della strada. E tanto sebbene nella premessa dell’atto di appello si faccia erroneamente riferimento alla sentenza numero 35787/2010 del 16.06.2010, depositata il 6.03.2012. Nondimeno dalla disamina complessiva dell’atto, anche in relazione agli elementi esterni richiamati, nonché dal tenore delle conclusioni rassegnate si evince che l’appello si riferiva alla sentenza numero 25805/2011. D’altronde costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui cfr. Cassazione civile, sez. trib., 31/07/2007, numero 16921 la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell’atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell’appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell’oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l’impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell’appello. Infatti non costituisce requisito di validità dell’atto di impugnazione l’indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame , e considerato che ai fini dell’individuazione dell’oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il mancato deposito dello stesso da parte dell’appellante - quando non sia rinvenibile in atti altra copia della sentenza - determina l’improcedibilità dell’appello. Nella specie la discordanza riguardava l’esatto numero della sentenza impugnata che risultava regolarmente depositata in giudizio conf. Da ultimo Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2014, numero 20828 . Atteso che la verifica del concreto contenuto dell’atto di appello permette di riferire lo stesso alla sentenza del giudice di pace di Roma numero 25805/2010, in luogo di quella riportata per mero errore materiale nel corpo dell’atto di appello numero 35787/2010 , è in relazione alla sentenza effettivamente impugnata che occorre avere riguardo al fine di stabilire se l’appello possa reputarsi inammissibile, in quanto tardivamente proposto. Sotto il profilo giuridico, il termine lungo per la proposizione del gravame era quello di un anno, ai sensi dell’articolo 327 c.p.c. ante riforma. Infatti, l’articolo 327 c.p.c., novellato dalla L. 18.06.2009, numero 69, si applica ai soli procedimenti instaurati in primo grado a decorrere dal 4.07.2009, tra cui non rientra quello di specie, posto che il ricorso con il quale il C. si era opposto avverso vari verbali di accertamento per infrazioni al codice della strada, e deciso con la sentenza effettivamente appellata, era stato depositato in data 19/6/2009, trovando quindi applicazione il termine annuale di cui all’articolo 327 c.p.c. ante riforma cfr, Cass. 21 giugno 2013 numero 15741 Cass. 5 ottobre 2012 numero 17060 . Pertanto, a fronte della notifica della citazione introduttiva dell’appello in data 19.12.2012, e considerato che la sentenza appellata, non notificata, era stata depositata in data 14/12/2011, il gravame è da considerarsi tempestivo. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice per la valutazione nel merito dei motivi di gravame nonché per provvedere anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.