Non comunica all'Inps di svolgere lavori saltuari e perde la cassa integrazione

Il diritto al trattamento di integrazione salariale è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa in astratto idonea a produrre reddito la mancata comunicazione è sanzionata con la decadenza dal beneficio.

Con la sentenza numero 13577 del 21 giugno, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore in cassa integrazione che ometta di comunicare preventivamente all'Inps lo svolgimento di lavori saltuari e temporanei decade dal diritto all'integrazione salariale, anche se l'attività lavorativa non è prevalente o non è remunerativa.La fattispecie. Un lavoratore si opponeva al decreto ingiuntivo, con il quale l'Inps chiedeva la restituzione di quanto corrisposto a titolo di integrazione salariale per il periodo durante il quale egli aveva omesso di comunicare il contemporaneo svolgimento dell'attività di coltivazione di un fondo. Il Tribunale di Sassari accoglieva l'opposizione e la Corte d'Appello rigettava l'impugnazione dell'Inps che, infine, proponeva ricorso per cassazione.Manca la prova del reddito derivante dal lavoro occasionale. Nel rigettare l'appello proposto dall'Ente previdenziale, i giudici di merito hanno rilevato che un'attività come quella di coltivazione di un fondo non rileva ai fini della concessione del beneficio di integrazione salariale e che, in ogni caso, non è stato provato che l'attività svolta abbia prodotto reddito, così da rientrare nell'ambito di applicazione dell'obbligo di preventiva comunicazione all'Inps.La prova non serve qualsiasi attività lavorativa in astratto idonea a produrre reddito deve essere comunicata. Il Collegio ritiene che le censure mosse alla sentenza impugnata siano condivisibili la natura sanzionatoria della decadenza dal trattamento di integrazione salariale, prevista dalla normativa in materia, fa desumere che il lavoratore è tenuto a comunicare all'Inps lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa che, in astratto, sia idonea a produrre reddito, mentre è irrilevante che l'attività stessa non sia prevalente o non sia remunerativa, sicché non è necessaria la prova relativa alla concreta produzione di reddito .La preclusione è relativa a lavori temporanei e saltuari. È fuori di dubbio che la comunicazione all'Inps deve avere ad oggetto lo svolgimento di lavori occasionali e temporanei, gli unici compatibili con la continuazione della situazione di sospensione dall'originario rapporto lavorativo, che costituisce il presupposto per l'integrazione salariale, giacché in caso di lavori continuativi a durata indeterminata, si ha la perdita per incompatibilità del trattamento di CIGS. È irrilevante che si tratti di attività lavorativa non prevalente e non redditizia. Ebbene, nel caso di specie la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che non vi fosse decadenza dal beneficio de quo perché il lavoratore aveva coltivato il fondo in maniera non continuativa e senza reddito. Si tratta di considerazioni irrilevanti, ai fini che qui interessano, in quanto, come detto, rispetto all'ipotesi di lavori saltuari e temporanei la mancata comunicazione preventiva è, di per sé, sanzionata con la decadenza, senza possibilità di graduazioni secondo criteri di proporzione da collegare alle singole fattispecie .