Prestazione di servizi sanitari la vicenda si inquadra nel biennio del passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento. Una AUSL pugliese non salda le prestazioni fornite ai propri utenti da una struttura privata convenzionata. Corretto il decreto ingiuntivo di pagamento l’accreditamento doveva avvenire automaticamente in ragione dell’accettazione del sistema della remunerazione su tariffe regionali e in virtù della semplice prescrizione medica.
Questa l’indicazione ricavabile dalla sentenza numero 14944/12, depositata dalla Terza sezione Civile in data 6 settembre. Tariffario regionale rispettato. Il Tribunale di Trani accoglieva l’opposizione proposta da una AUSL avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una s.r.l. per il pagamento di prestazioni mediche rese agli utenti del servizio sanitario regionale. La Corte di Appello di Bari, però, adita dallo Studio ricorrente, modificava la sentenza di prime cure. L’articolo 6, comma 6, della l. numero 724/94 ha disciplinato in via transitoria la prestazione di servizi sanitari, consentendo l’anticipazione del regime degli accreditamenti alle strutture già convenzionate, in base alla semplice accettazione della remunerazione secondo tariffe predeterminate dalla Regione la quale aveva imposto l’unico limite dell’accettazione del tariffario pugliese . Regime Transitorio. Su ricorso della AUSL, la Cassazione ritorna sulla disciplina caratterizzante il periodo di passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento. Secondo il disposto della l. numero 724/94., nel lasso tra un regime e l’altro, la parte non assicurata direttamente dal servizio pubblico viene garantita attraverso l’istituto dell’accreditamento provvisorio delle strutture già convenzionate. Verso chi opera l’accreditamento? Nei confronti dei soggetti convenzionati ed eroganti prestazioni ad alta specificità in regime di assistenza indiretta, con regolazione di leggi regionali che accettino il sistema della remunerazione sulla base della tariffe predeterminate. La Suprema Corte numero 14758/06 inoltre, in ossequio all’orientamento della Consulta, ha spiegato come nel biennio relativo alla vicenda l’accreditamento è avvenuto automaticamente «per gli attuali soggetti pubblici e privati che forniscono le prestazioni all’unica condizione dell’accettazione del sistema della remunerazione a prestazione sulla base di tariffe». Basta la prescrizione del medico curante. Quando le strutture specialistiche erogano le prestazioni, l’obbligo di pagamento sorge in capo all’a AUSL in virtù della semplice prescrizione e della libera scelta dell’utente del servizio sanitario, senza la necessità di autorizzazioni preventive. Tutte le prestazioni oggetto del contendere, infine, sono state fornite in regime di proroga. Non resta che la diagnosi inconfutabile della Cassazione confermato l’obbligo di saldare le pendenze e ricorso rigettato.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 luglio – 6 settembre 2012, numero 14944 Presidente Finocchiaro – Relatore Armano Svolgimento del processo Il Tribunale di Trani ha accolto l'opposizione proposta dalla AUSL Ba/X avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dallo s.r.l. Studio Biomedico Associato per il pagamento di prestazioni sanitarie rese agli utenti del servizio sanitario regionale nel gennaio 1996. La Corte di appello di Bari, evocata su impugnazione dello Studio Biometico, con sentenza del 2-5-2006, a modifica della sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione, sul rilievo che l'articolo 6 comma 6 della L. 724/94 ha disciplinato in via transitoria la prestazione di servizi sanitari, consentendo l'anticipazione del regime degli accreditamenti alle strutture sanitarie già convenzionate,in base alla semplice accettazione della remunerazione secondo tariffe predeterminate dalla regione, secondo l'interpretazione data anche dalla Giunta Regionale pugliese, che ha escluso la necessità di autorizzazione preventiva e nel rispetto dell'unico limite dell'accettazione del tariffario regionale. Propone ricorso la Ausl Ba/X con tre motivi e presenta memoria. Resiste con controricorso la s.r.l. Studio Biomedico Associato. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell'articolo 8 comma 5 del D.lgs 502/92 e dell'articolo 6 comma 6 L724/94. Il Motivo è infondato. La Corte di appello di Bari si è attenuta a corretta interpretazione della norma che ha disciplinato il periodo transitorio relativo al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento. 2. Questa Corte ha già affermato che secondo il disposto della L. 23 dicembre 1994, numero 724, articolo 6, comma 6, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime l'erogazione delle prestazioni, per la parte non assicurata direttamente dal servizio pubblico, viene garantita attraverso l'istituto dell'accreditamento provvisorio delle strutture già convenzionate, istituto che attua la prosecuzione, fino alla concessione dell'accreditamento definitivo ed alla stipula dei relativi accordi contrattuali, dei rapporti tra l'amministrazione sanitaria ed i soggetti delle cui prestazioni essa già si avvaleva. 3. La L. numero 724 del 1994, articolo 6, comma 6, dispone infatti, per quel che qui interessa, che per il biennio 1995-96 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni ad alta specialità in regime di assistenza indiretta regolate dalle leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. numero 502 del 1992, che accettino il sistema delle remunerazioni sulla base delle citate tariffe norma che la Corte Costituzionale sentenza 28 luglio 1995 numero 416 , nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo ad essa, ha interpretato nel senso che in via transitoria per il biennio 1995-96 l'accreditamento avviene automaticamente come forma di conversione del rapporto in atto, ma sempre a seguito di procedimento regionale, comportante ricognizione e verifica per gli attuali soggetti pubblici e privati che forniscono le prestazioni all'unica condizione dell'accettazione del sistema nuovo della remunerazione a prestazione sulla base di tariffe Cass. Sentenza numero 14758 del 27/06/2006. 4. Né la Corte ha violato il disposto dell'articolo 8 comma 5 del D.lgs. 502/92 che prevede l'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonché delle aziende di cui all'articolo 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresigli ospedali militari, o private, ad integrazione delle strutture pubbliche, e dei professionisti con i quali intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta del presidio o del professionista erogante da parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato. 5.La norma richiede per la erogazione delle prestazioni specialistiche da parte delle strutture convenzionate solo la necessità della prescrizione del medico curante, come correttamente affermato dalla Corte di appello, che ha ritenuto che sorge l'obbligo di pagamento della Ausl in virtù della semplice prescrizione medica e della libera scelta dell'utente del servizio sanitario, senza preventiva autorizzazione. 6. Non è congruente il richiamo contenuto nel quesito di diritto al comma 7 del medesimo decreto legislativo, che prevede la cessazione dei rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga, entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto le prestazioni in oggetto riguardano il periodo antecedente allo scadere del triennio. 7.Con il secondo motivo si denunzia violazione articolo 2 comma 7 L. 28-12-95 numero 549. Assume la ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente affermato che la norma in esame non escludeva l'entrata in vigore del sistema di accreditamento prima del 30-6-96, termine della scadenza del triennio di proroga. 8. Il quesito è inammissibile perché non congruente con la decisione impugnata. Infatti la Corte di appello ha affermato che fino al 30-6-96 vigeva la disciplina transitoria, che riguardava le strutture già convenzionate in attesa dell'accreditamento, e che le prestazioni erogate dal centro convenzionato in data gennaio 96 erano regolate dalla normativa che disciplinava il periodo transitorio. 9. Con il terzo motivo si denunzia error in udicando e vizio di motivazione sulla ritenuta applicabilità della G.R. numero 6605 del 29-12-1995, che invece non era in vigore per mancanza del visto della Commissione regionale di controllo. 10. Il motivo è inammissibile perché non congruente con la decisione impugnata. La Corte di appello ha valutato l'interpretazione della legge 724/94, contenuta nella delibera regionale in oggetto,solo come conferma dell'interpretazione data dalla stessa Corte di appello alla disciplina transitoria contenuta nell'articolo 6, motivazione che prescinde dalla validità o meno della delibera regionale. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.