Il lavoratore può ottenere una pensione che tenga conto anche dei contributi dovuti e non versati sulla maggiore retribuzione percepita, ma ciò «solo nell’ambito del periodo di prescrizione dei contributi medesimi».
Il caso. Nei due gradi del giudizio di merito una lavoratrice si vedeva rigettare la domanda, proposta contro l’Inps, di condanna alla ricostituzione del trattamento pensionistico, in quanto – secondo la lavoratrice - dovevano essere computati anche i contributi non versati dagli ex datori di lavoro, «da calcolare sui maggiori importi delle retribuzioni percepite nel corso degli anni e non denunciate ai fini previdenziali». In sintesi, a parere dei giudici, «il diritto alle prestazioni previdenziali sorge solo in presenza dei presupposti di legge e quindi il diritto non sussiste in mancanza di contribuzione». Contributi dovuti, ma nei limiti della prescrizione. La lavoratrice presenta ricorso per cassazione e afferma che una volta accertata da parte del giudice la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, si deve ritenere soddisfatto «il requisito contributivo nei limiti della prescrizione decennale attualmente quinquennale dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati». Le prove richieste dovevano essere ammesse. Principio che la Corte di Cassazione - con la sentenza numero 10119/2012 depositata il 19 giugno – condivide. Infatti, la sentenza impugnata ha errato nel non ammette le prove richieste dalla lavoratrice sull’esistenza del rapporto di lavoro e sulle maggiori retribuzioni non percepite. La sentenza viene quindi cassata con rinvio ad altro giudice.
Corte di Cassazione, sez. VI-L Civile , sentenza 14 marzo – 19 giugno 2012, numero 10119 Presidente Battimiello – Relatore La Terza Fatto e diritto Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da P.L. contro l’Inps di condanna alla ricostituzione del trattamento pensionistico assumendo la lavoratrice che dovevano essere computati, nel trattamento medesimo, i contributi non versati dagli ex datori di lavoro, da calcolare sui maggiori importi delle retribuzioni percepite nel corso degli anni e non denunciate ai fini previdenziali. La Corte territoriale confermava il rigetto delle istanze istruttorie a sostegno della domanda ed affermava che il diritto alle prestazioni previdenziali sorge solo in presenza dei presupposti di legge e quindi il diritto non sussiste in mancanza di contribuzione. Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con due motivi. L'Inps resiste con controricorso Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perché la Corte territoriale ha omesso di fare applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'articolo 2126 c.c., per cui le prestazioni previdenziali spettano anche quando i contributi non siano stati regolarmente versati, purché i medesimi fossero comunque dovuti. Il medesimo principio vale non solo per l'insorgenza del diritto a pensione ma anche per la sua misura. Ed infatti Cass. numero 3108 del 03/03/2001 per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS l'automaticità delle prestazioni è prevista nei limiti di cui all'articolo 27 del R.D.L. numero 636 del 1939, come modificato dall'articolo 40 della legge numero 153 del 1969 e dall'articolo 23 ter del D.L. numero 267 del 1972, come convertito nella legge numero 485 del 1972. Pertanto, quando il giudice abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, devesi ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione decennale attualmente quinquennale dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati. Nello stesso senso si è affermato Cass. numero 5263 del 27/08/1986 che “Il principio dell'automaticità della Costituzione del rapporto assicurativo e delle conseguenti prestazioni previdenziali pur in mancanza del versamento dei relativi contributi, principio che trova applicazione anche in tema di pensione d'invalidità, presuppone il duplice requisito sia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che deve essere provato dal lavoratore mediante elementi certi, sia del mancato decorso della prescrizione decennale talché il pagamento tardivo di tali contributi possa essere effettuato dal datore di lavoro volontariamente ex articolo 55 RDL 4 ottobre 1935 numero 1827 oppure coattivamente su richiesta dell'INPS”. Ha quindi errato la sentenza impugnata nel non ammettere le prove richieste dalla lavoratrice sulla esistenza del rapporto di lavoro e sulle maggiori retribuzioni percepite, giacché il principio dell'automatismo consente al lavoratore di ottenere una pensione che tenga conto anche dei contributi dovuti e non versati sulla maggiore retribuzione percepita, ma ciò solo nell'ambito del periodo di prescrizione dei contributi medesimi, e purché il lavoratore alleghi e dimostri sia i periodi lavorativi, sia la più alta retribuzione percepita, su cui avrebbero dovuto esser versati i contributi. L'accoglimento del secondo motivo, concernente la mancata ammissione delle prove determina l'assorbimento del primo. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.