Riaperta la vicenda che il Tribunale aveva chiuso con una condanna e il risarcimento dei danni. Accertato il rapporto di causalità, è necessario ritornare su un elemento centrale il ruolo del minore.
L'automobile percorre, a velocità sostenuta, il centro abitato. All'improvviso, un bambino comincia ad attraversare la strada. L'impatto è drammatico, le lesioni gravi. Per il conducente, una donna, non solo la responsabilità morale ma anche quella penale. Per arrivare a una determinazione precisa delle sue colpe, però - chiarisce la Cassazione, con sentenza numero 38786/2011, sezione Quarta Penale, depositata ieri - manca un elemento fondamentale il ruolo del pedone.Lo scontro. La drammatica vicenda vede protagonista, in negativo, una donna, che, alla guida della propria automobile, in pieno centro abitato, investe un bambino di 4 anni, che ritrova, inaspettatamente, in mezzo alla carreggiata, intento ad attraversare.I danni, per il minore, sono notevoli. Mentre per la donna arriva la condanna del Giudice di pace per il reato di lesioni colpose gravi , con tanto di risarcimento. E tale pronuncia viene confermata anche dal Tribunale, che pone in evidenza alcuni dati il conducente non aveva adeguato la velocità in relazione alle condizioni e caratteristiche della carreggiata onde evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone, assicurando l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi ad ostacoli prevedibili ed altresì non aveva tenuto conto della maggiore cautela da osservare nell'attraversamento di un centro abitato e per la presenza di edifici a lato della strada inoltre, egli alla vista del pedone minore d'età, non aveva attuato i necessari accorgimenti per evitare il rischio di investimento , soprattutto tenendo presente che i bambini debbono essere qualificati come pedoni incerti ed inesperti, portati a movimenti inconsulti e improvvisi . Ulteriore elemento significativo l'autovettura non aveva lasciato tracce di frenatura .Pedone ignorato. Per la donna, però, i fatti e la dinamica dell'incidente vanno letti anche in un'altra prospettiva. Per questo motivo, ella opta per la presentazione del ricorso per cassazione, sottolineando quella che, a suo avviso, è una lacuna fondamentale la mancata valutazione della incidenza, nel verificarsi del sinistro, del comportamento posto in essere dal pedone, che aveva attraversato la carreggiata in modo del tutto repentino ed improvviso, configurandosi così una causa eccezionale, atipica ed imprevedibile dell'evento .Su questo cardine poggia la richiesta del conducente, finalizzata all'annullamento della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale.Colpa, causa e concausa. Come leggere, allora, questa vicenda? Come primo riferimento, la Cassazione richiama la 'causalità della colpa', cioè il principio secondo cui il mancato rispetto della regola cautelare di comportamento, da parte di uno dei soggetti coinvolti in una fattispecie colposa, non è di per sé sufficiente per affermare la responsabilità di questo per l'evento dannoso verificatosi, se non si dimostri l'esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice e l'evento . A maggior ragione, in materia di incidenti da circolazione stradale, la sussistenza di una condotta anti-giuridica, con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza, non può, di per sé, far presumere l'esistenza della causalità tra il comportamento e l'evento dannoso , causalità che occorre sempre provare .Ebbene, nella questione affrontata dai giudici, il rapporto di causalità materiale è accertato, ma manca un elemento ulteriore, ovvero il ruolo del pedone, anche se minore d'età.A questo proposito, la Cassazione, che rimette la vicenda nelle mani del Tribunale, annullando la precedente sentenza, indica la strada da percorrere, ovvero, ricostruire le precise modalità di attraversamento della carreggiata, sotto il profilo della repentinità dell'azione del bambino, sfuggito al controllo dei genitori, in relazione alla distanza in cui l'autovettura si trovava al momento in cui il pedone si è posto sulla traiettoria del veicolo, alla velocità tenuta e alla possibilità di avvistamento del bambino .
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 settembre - 26 ottobre 2011, numero 38786Presidente Brusco - Relatore GalbiatiRitenuto in fatto1. Il Giudice di Pace di Sant'Elpidio a Mare, con sentenza in data 9-12-2008, dichiarava C. M. colpevole per il reato di lesioni colpose gravi perpetrate nei confronti del minore G. M., di anni quattro, che aveva attraversato repentinamente la strada in centro abitato. La condannava alla pena di euro 1.600,00 di multa, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili con il riconoscimento di una provvisionale pari ad euro 35.000,00.In fatto 10-9-2005 , era avvenuto che la M., alla guida di un'autovettura Renault Clio, stava procedendo sulla carreggiata Faleriense con direzioni di marcia mare-monti allorché, secondo la ricostruzione del giudicante, aveva investito il minore che si trovava a lato della strada innanzi ad una autovettura parcheggiata e che aveva iniziato ad attraversare rapidamente la M. non era stata in grado di frenare e di evitare l'impatto, avvenuto al centro della carreggiata, con la parte offesa, la quale aveva riportato gravi lesioni consistite in traumatismi intracranici con perdita di coscienza, lacerazione del polmone, insufficienza respiratoria, frattura del bacino, frattura del femore.2. Proposta impugnazione, il Tribunale di Fermo, Sezione Distaccata di Sant'Elpidio a Mare, con decisione in data 9-11-2010, confermava la sentenza di primo grado.Metteva in rilievo che l'imputata aveva violato il disposto di cui all'articolo 141 commi 1-2-3 cod. strada, nel senso che sicuramente non aveva adeguato la velocità in relazione alle condizioni e caratteristiche della carreggiata onde evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone, assicurando l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi ad ostacoli prevedibili ed altresì non aveva tenuto conto della maggiore cautela da osservare nell'attraversamento di centro abitato e per la presenza a lato della strada di edifici. Aggiungeva che l'automobilista,, alla vista del pedone minore d'età, non aveva attuato i necessari accorgimenti per evitare il rischio d'investimento, considerato che i bambini debbono essere qualificati come pedoni incerti ed inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti ed improvvisi in loco, l'autovettura non aveva lasciato tracce di frenatura.3. La prevenuta avanzava ricorso per cassazione.Eccepiva la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenziava che il Tribunale, nella ricostruzione dell'occorso, non aveva valutato in alcun modo l'incidenza, nel verificarsi del sinistro, del comportamento posto in essere dalla parte offesa. Quest''ultima aveva attraversato la carreggiata in modo del tutto repentino ed improvviso, configurandosi così una causa eccezionale, atipica ed imprevedibile dell'evento. Chiedeva l'annullamento della sentenza.Considerato in diritto1. Il ricorso deve essere accolto perché fondato.Si osserva che deve distinguersi, nell'ambito dell'elemento colposo, da un verso la misura soggettiva della colpa, consistente nella prevedibilità del risultato offensivo e nell'esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare, e dall'altro la misura oggettiva della colpa, contrassegnata invece dall'individuazione e violazione della regola cautelare e dalla evitabilità del risultato dannoso. In tema, si è evidenziato che il profilo appunto maggiormente soggettivo e personale della colpa viene individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa, e quindi nell'esigibilità del comportamento dovuto il rimprovero colposo deve riguardare la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate. Dal che si profila il versante più oggettivo della colpa, nel senso che, per potere affermare una responsabilità colposa, non è sufficiente che il risultato offensivo tipico si sia prodotto come conseguenza di una condotta inosservante di una determinata regola cautelare appunto, una norma di comportamento del Codice della Strada , ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata intendeva fronteggiare. Occorre, cioè, che il risultato offensivo sia la concretizzazione del pericolo preso in considerazione dalla norma cautelare ovvero, in altri termini, che l'evento lesivo, rientri nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare. Si evidenzia così la c.d. causalità della colpa e cioè il principio secondo cui il mancato rispetto della regola cautelare di comportamento da parte di uno dei soggetti coinvolti in una fattispecie c olposa non è di per sé sufficiente per affermare la responsabilità di questo per l'evento dannoso verificatosi, se non si dimostri l'esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice e l'evento.2. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in materia di incidenti da circolazione stradale, l''accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge e di precetti di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza della causalità tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare.3. Nel caso di specie, ricorre sicuramente il rapporto dì causalità materiale tra l'urto della vettura condotta da C. M. ed il pedone, ma non risulta, nella motivazione dei giudici di merito, adeguatamente esaminata la configurazione giuridica del rapporto eziologico tra il comportamento colposo della conducente dell'autovettura e l'investimento del minore. In particolare, non risultano congruamente ricostruite, alla luce delle emergenze in fatto acquisite probatoriamente, le precise modalità di attraversamento della carreggiata da parte del soggetto passivo del reato, sotto il profilo della repentinità dell'azione del bambino, sfuggito al controllo del genitori, in relazione alla distanza in cui l'autovettura si trovava al momento in cui il pedone si è posto sulla traiettoria del veicolo alla velocità tenuta e alla possibilità di avvistamento del bambino.4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Fermo, altro magistrato, per procedere ad un nuovo esame della vicenda processuale uniformandosi allo schema motivazionale sopra delineato.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo per nuovo esame.