di Leda Rita Corrado
di Leda Rita Corrado *Prosegue l'approfondimento sulle novità introdotte in materia tributaria dalla manovra correttiva. In questa puntata sempre sotto la lente l'articolo 23, ma questa volta verranno analizzati i commi dal 10 al 28.Concessionarie, deducibilità degli accantonamenti all'1%. L'articolo 23, commi 10 e 11, d.l. numero 98/2011 ha modificato l'articolo 107, comma 2, Tuir, stabilendo che, per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, sono deducibili nella misura dell'1% gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6.In deroga a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente articolo 3, l. 27 luglio 2000, numero 212 , la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011.Riallineamento di avviamento marchi d'impresa e altre attività immateriali. L'articolo 23, commi da 12 a 15, d.l. numero 98/2011 ha esteso il meccanismo di riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento, ai marchi d'impresa ed alle altre attività immateriali ex articolo 15, d.l. 29 novembre 2008, numero 185 convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, numero 2 a ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del d.lgs. 9 aprile 1991, numero 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.b ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.La nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate sono stabilite le modalità di attuazione della nuova disciplina.Niente sanzioni per agevolazioni non spettanti ad istituti di credito in caso di pendenza del ricorso per revocazione. L'articolo 23, comma 16, d.l. numero 98/2011 interviene nell'annoso contenzioso relativo alla applicabilità alle c.d. fondazioni bancarie delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 6, d.p.r. numero 601/1973 riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'articolo 10 bis, l. 29 dicembre 1962, numero 1745 esonero dalla ritenuta a titolo di imposta sui dividendi percepiti da persone giuridiche o fondazioni aventi scopo di beneficienza, educazione, istruzione, studi e ricerca scientifica .La norma esclude la debenza delle sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ex articolo 395 c.p.c., in attuazione dei principi cristallizzati nell'articolo 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, numero 472 Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento , nonché nell'articolo 10, comma 2, l. 27 luglio 2000, numero 212 Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa .Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale. L'articolo 23, commi da 17 a 20, d.l. numero 98 del 2011 modifica la disciplina dell'accertamento con adesione articolo 8 e 9, d.lgs. 19 giugno 1997, numero 218 e della conciliazione giudiziale articolo 48, 31 dicembre 1992, numero 546 .Per l'accesso agli istituti deflattivi del contenzioso, non sono più richieste garanzie per importi superiori a 50.000 euro. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, numero 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.La disciplina relativa al perfezionamento del concordato articolo 9, d.lgs. numero 218/1997 viene adeguata a queste nuove previsioni.La nuova regolamentazione non si applica agli atti di adesione, alle definizioni ex articolo 15, d.lgs. numero 218/1997 ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data del 6 luglio 2011.Superbollo per le auto potenti. L'articolo 23, comma 21, d.l. numero 98/2011 introduce, a partire dall'anno 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro 10 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a 225 Kw.L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data del 6 luglio 2011.In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, numero 471, pari al 30% dell'importo non versato.Cancellazione d'ufficio per le partite Iva inattive. L'articolo 23, commi 22 e 23, d.l. numero 98/2011 introduce l'articolo 35, comma 15 quinquies, d.p.r. 26 ottobre 1972, numero 633, relativa alle partite Iva inattive.L'attribuzione del numero di partita Iva è revocata d'ufficio qualora a per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni ovverob se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo.Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.I titolari di partita Iva, che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività ex articolo 35, comma 3, d.p.r. numero 633/1972, possono sanare la violazione versando, entro 90 giorni dalla data del 6 luglio 2011, un importo pari a 129 euro vale a dire alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, d.lgs. 18 dicembre 1997, numero 471, ridotta ad un quarto . La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.Rafforzamento delle indagini finanziarie. L'articolo 23, commi da 24 a 27, d.l. numero 98/2011 incide sulla disciplina relativa ai poteri dell'Amministrazione finanziaria in materia di indagini finanziarie in materia di imposte sui redditi, articolo 32 e 33, d.p.r. numero 600/1973 in materia di Iva, articolo 51 e 52, d.p.r. numero 633/1972 .Nei confronti delle società e degli enti di assicurazione per le attività finanziarie sono estesi a il potere di richiedere dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie b il potere di richiedere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.Gli accessi degli impiegati autorizzati dell'Amministrazione finanziaria possono essere disposti presso le aziende e gli istituti di credito, nonché presso l'Amministrazione postale, allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto di richieste, non trasmessi entro il termine o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio.Gli accessi presso gli operatori finanziari devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle Entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.Inasprimento delle sanzioni sugli studi di settore. L'articolo 23, comma 28, d.l. numero 98/2011 interviene in materia di studi di settore. In base al nuovo articolo 1, comma 1 bis, d.p.r. 31 maggio 1999, numero 195, a partire dall'anno 2012, gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.Nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate a si applica la sanzione in misura massima, quanto alle violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni articolo 8, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, numero 471 b è elevata del 50% la misura della sanzione minima e massima prevista in caso di infedele dichiarazione questa norma non si applica se il maggior reddito accertato non è superiore al 10% di quello dichiarato per le imposte sui redditi, articolo 1, comma 2 bis.1, d.lgs. numero 471 del 1997 per l'Iva, articolo 5, comma 4 ter, d.lgs. numero 471/1997 per l'Irap, articolo 32, comma 2 ter, d.lgs. 15 dicembre 1997, numero 446 .In base al nuovo articolo 39, comma 2, lett. d ter , d.p.r. 29 settembre 1973, numero 600, il metodo extracontabile opera quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti , a condizione che siano irrogabili le sanzioni ex articolo 1, comma 2 bis, d.lgs. numero 471 del 1997.Nell'articolo 10, comma 4 bis, l. 8 maggio 1998, numero 146, è soppresso il periodo in forza del quale si prevedeva che, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente .* Giornalista pubblicista