L’avvocato sciopera, è legittimo impedimento?

Nel giudizio camerale d’appello, l’avvocato che aderisca alla astensione dalle udienze, indetta dalle associazioni sindacali di riferimento, non è legittimamente impedito e quindi non potrà chiedere il rinvio del dibattimento.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 28500, depositata il 2 luglio 2014. Il caso. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, confermante la decisione di primo grado, che, a seguito di giudizio abbreviato, condannava l’imputato per il reato di lesione, ricorreva in Cassazione il difensore, lamentando la violazione dell’articolo 484 c.p.p. costituzione delle parti , per aver rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza camerale per legittimo impedimento. Il difensore difatti aveva fatto richiesta di rinvio per l’adesione all’astensione dalle udienze, proclamata dagli organismi dell’avvocatura. Il rito camerale prevede la sola partecipazione facoltativa delle parti. Il motivo è del tutto infondato. Il rito camerale, con particolare riferimento al procedimento abbreviato, presenta differenze di disciplina rispetto al procedimento in pubblica udienza, che si giustificano per la peculiarità del giudizio stesso. Le Sezioni Unite, proprio in riferimento al giudizio abbreviato in grado di appello, avevano ritenuto inapplicabile l’articolo 486 c.p.p. impedimento a comparire dell’imputato o del difensore , a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento, ai procedimenti in camera di consiglio, che si svolgono nelle forme previste dell’articolo 127 c.p.p. Cass., numero 7551/1998 . Inoltre, la Cassazione ha sempre confermato tale indirizzo, precludendo il legittimo impedimento per sciopero, in tutti i casi in cui sia prevista la partecipazione facoltativa delle parti. Ricorda poi il Collegio, che «l’articolo 420 ter c.p.p., che nell’udienza preliminare disciplina l’impedimento a comparire sia per l’imputato, sia per il difensore, trova applicazione nel giudizio abbreviato di primo grado, tramite il richiamo contenuto nell’articolo 441 c.p.p. svolgimento del giudizio abbreviato , ma non anche nel giudizio camerale di appello, previsto dal combinato disposto dell’articolo 443 comma 4, c.p.p. limiti all’appello e dell’articolo 599 c.p.p. decisioni in camera di consiglio ». Per tali motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 febbraio – 2 luglio 2014, numero 28500 Presidente Vessichelli – Relatore Positano Ritenuto in fatto 1. Il difensore di G.G. propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 15 novembre 2011 che, ai sensi dell'articolo 599 del codice di rito, confermava la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno del 10 novembre 2009 che, all'esito di giudizio abbreviato, riteneva G.G. colpevole del reato di lesioni ai danni di C.S., condannandolo alla pena di euro 4560 di multa, in sostituzione di quella di mesi quattro di reclusione, con sospensione e non menzione. 2. La Corte territoriale ha preliminarmente osservato che il procedimento era stato celebrato in grado di appello secondo le previsioni di cui agli articoli 599 e 127 del codice di rito, che prevedono la presenza sono facoltativa delle parti e, per tale ragione, era stata disattesa la richiesta di rinvio per adesione del difensore alla astensione dalle udienze, proclamata dagli organismi dell'avvocatura. Nel merito, ha ritenuto infondato l'appello, poiché le dichiarazioni rese dalla persona offesa risultavano attendibili e confermate sia dalla certificazione medica, che dalla relazione peritale. 3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di G.G. lamentando contraddittorietà e illogicità della decisione, per contrasto con le emergenze probatorie relative ai postumi invalidanti della persona offesa mancanza della motivazione, nella parte in cui la Corte non spiega la ritenuta irrilevanza del fatto che la persona offesa aveva ripreso a fare sport alcuni giorni dopo l'evento violazione dell'articolo 484 del codice di rito, conseguente al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza camerale per legittimo impedimento. Considerato in diritto La sentenza impugnata non merita censura. 1. Preliminarmente va presa in esame la questione posta a fondamento del terzo motivo. 2. Il ricorrente, infatti, lamenta la violazione dell'articolo 484 del codice di rito, conseguente al rigetto della istanza di rinvio per legittimo impedimento, attesa la identità tra gli adempimenti che il difensore in sede di appello deve espletare, sia in udienza pubblica, che con il rito camerale, che non consentono di adottare una risoluzione diversa del caso, fondata sulla natura del procedimento. 3. Il motivo è infondato, avendo il giudice a quo fatto corretto uso dei principi affermati dalla giurisprudenza che ha sempre affermato la piena razionalità della differenza di disciplina relativa ai procedimenti camerali in questione, con particolare riferimento all'abbreviato d'appello, differenza giustificata dalla peculiarita' del giudizio Sez. 5, 6 aprile 2006, numero 16555, Verbi Sez. 4, 14 luglio 2008, numero 33392, Menoni Sez. 6, Sentenza numero 43213 dei 12/07/2013, Rv. 257105 . Già prima della riforma di cui alla Legge numero 479 del 1999, le Sezioni Unite di questa Corte, proprio in relazione al giudizio abbreviato in grado di appello, avevano ritenuto che il disposto dell'articolo 486 c.p.p., comma 5, a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nelle forme previste dall'articolo 127 c.p.p. Sez. unumero , 8 aprile 1998, numero 7551, Cerroni . 4. Successivamente, la Corte di Cassazione ha sempre confermato tale indirizzo escludendo il rilievo dell'impedimento a comparire del difensore, in presenza della dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, regolarmente proclamata dagli organismi di categoria, in tutti i casi di partecipazione facoltativa del difensore. E ciò con riferimento all'articolo 127 c.p.p., richiamato dall'articolo 409 c.p.p., comma 2 nel procedimento di archiviazione, essendo questo previsto quale causa di rinvio per il solo dibattimento Sez. 6, 19 febbraio 2009, numero 14396, Leoni . Analoghe considerazioni riguardano l'udienza prevista dall'articolo 599 c.p.p., in particolare per il giudizio di appello a seguito di abbreviato Sez. 6, 23 settembre 2004, numero 40542, Di Gregorio Sez. 5, 6 aprile 2006, numero 16555, Verbi Sez. 6, 24 maggio 2006, numero 23778, Guarino Sez. 6, 20 febbraio 2007, numero 34462, De Martino Sez. 4, 14 luglio 2008, numero 33392, Menoni Sez. 5, 16 luglio 2010, numero 36623, Borra , poiché l'articolo 420-ter c.p.p., che nell'udienza preliminare disciplina l'impedimento a comparire, sia per l'imputato, sia per il difensore, trova applicazione nel giudizio abbreviato di primo grado, tramite il richiamo contenuto nell'articolo 441 c.p.p., comma 1, ma non anche nel giudizio camerale di appello, previsto dal combinato disposto dell'articolo 443 c.p.p., comma 4 e articolo 599 c.p.p., disposizioni che non sono state modificate, ne' dalla riforma sul giudizio abbreviato Legge numero 479 del 1999 , ne' dagli interventi attuativi dei principi del giusto processo Legge numero 63 del 2001 . 5. Neppure si pone un problema di costituzionalità della norma, per essere la questione già stata ritenuta manifestamente infondata, in relazione agli articolo 3 e 24 Cost. poiché non lede i principi costituzionali di eguaglianza, difesa e giusto processo, la scelta del legislatore di disciplinare diversamente l'esercizio del diritto di difesa in relazione alla diversità dei riti, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza. Sez. 5, numero 16555 del 06/04/2006 - dep. 16/05/2006, Verbi, Rv. 234451 6. Con il primo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà e illogicità della decisione, adottata in pieno contrasto con le emergenze probatorie in particolare, la Corte territoriale, in maniera illogica, avrebbe affermato che la lesione del timpano guarisce generalmente nel termine di 30 giorni, come emerge anche dalla relazione del consulente medico legale, senza considerare che il professionista non era a conoscenza del fatto che la persona offesa, qualche giorno dopo l'evento, aveva giocato in un confronto agonistico di calcio. In secondo luogo, il pronto soccorso aveva fornito solo una prognosi di massima e il consulente tecnico aveva determinato il periodo di invalidità temporanea sulla base dei dati statistici. 7. Con il secondo motivo rileva mancanza della motivazione nella parte in cui la Corte non spiega per quale motivo ha ritenuto irrilevante la circostanza che la persona offesa, alcuni giorni dopo l'evento, era regolarmente in campo, non chiarendo come sia possibile giocare una partita di calcio agonistica con le lesioni ai timpani atto. 8. Le doglianze, da trattare congiuntamente, sono destituite di fondamento. Oltre alla considerazione secondo cui le questioni sottoposte all'esame della Corte attengono esclusivamente al fatto, richiedendo una verifica delle caratteristiche della patologia riscontrata a carico della persona offesa, non valutabili in questa sede, appare evidente che la circostanza che Ciuccarelli abbia svolto attività sportiva, qualche giorno dopo l'aggressione peraltro, adottando la cautela dell'uso dei tappi protettivi per le orecchie , non inficia in alcun modo il percorso argomentativo posto a sostegno della decisione impugnata, fondata sui dati documentali, sia della certificazione medica, che della relazione peritale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.