Per il condomino petulante non è previsto il rimborso dalla legge

Nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20099, depositata il 2 settembre 2013. Il caso. Un condomino aveva chiesto e ottenuto la condanna del Condominio al rimborso, in suo favore, di una somma relativa all’importo da lui anticipato e corrisposto a un ingegnere per la redazione di una perizia tecnica, effettuata circa la condizione del fabbricato condominiale e diretta ad accertare il denunciato stato di pericolosità della facciata. In sede di merito, infatti, era stato applicato l’art. 1110 c.c., in quanto a seguito dell’inerzia e dell’inattività dell’amministratore del Condominio, l’attore aveva dovuto sostenere a proprio carico una spesa urgente e indifferibile per evitare l’aggravamento dei danni. Per la Cassazione della sentenza, il Condominio ha proposto ricorso, lamentando violazione di legge. Per la Suprema Corte la censura è fondata. C’è comunione e condominio Gli Ermellini hanno spiegato che i giudici hanno errato a inquadrare la vicenda nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 1110 c.c. rimborso spese in caso di comunione , giacché nella specie si versa in materia, non di comunione ordinaria, ma di condominio. Gli artt. 1110 e 1134 c.c. - in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune – prevedono una diversa disciplina nel condominio non è previsto il rimborso per il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, salvo si tratti di spesa urgente. occhio alla diversa disciplina! Piazza Cavour ha ricordato che, secondo costante giurisprudenza, questa diversa disciplina condiziona il relativo diritto al rimborso - nella comunione - alla mera trascuranza degli altri partecipanti e - nel condominio di edifici - al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza della spesa. Il S.C., nell’accogliere il ricorso, ha anche evidenziato che il Tribunale ha trascurato di considerare che il condomino non aveva effettuato alcun lavoro di conservazione urgente e indifferibile, ma si era limitato a nominare un tecnico per l’accertamento dei lavori necessari, commissionandogli un incarico di consulenza e poi chiedendo il rimborso della relativa spesa al condominio, quando lo stesso ente collettivo aveva già provveduto a nominare, al medesimo fine, un professionista.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 luglio - 2 settembre 2013, n. 20099 Presidente Goldoni – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. Il Giudice di pace di Nocera Inferiore, con sentenza in data 3 marzo 2009, ha accolto la domanda di G.S. e ha condannato il Condominio omissis al rimborso, in favore dell'attore, della somma di Euro 1.292, relativa all'importo anticipato e corrisposto dal condomino all'ing. C.S. per la redazione di una perizia tecnica effettuata circa la condizione del fabbricato condominiale e diretta ad accertare il denunciato stato di pericolosità della facciata. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 febbraio 2012, ha rigettato l'appello del Condominio. Ha rilevato il Tribunale che il primo giudice aveva correttamente applicato alla fattispecie l'art. 1100 cod. civ., in quanto, a seguito dell'inerzia e dell'inattività dell'amministratore del Condominio, l'attore aveva dovuto sostenere a proprio carico una spesa urgente ed indifferibile onde evitare l’aggravamento dei danni. Per la cassazione della sentenza resa in grado d'appello il Condominio ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 giugno 2012, sulla base di due motivi. L'intimato ha resistito con controricorso. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1134 cod. civ. ed il secondo mezzo censura motivazione insufficiente. Il ricorso appare fondato in relazione ad entrambi i profili in cui si articola. In primo luogo, ha errato il Tribunale ad inquadrare la vicenda nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1110 cod. civ., giacché nella specie si versa in materia, non di comunione ordinaria, ma di condominio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte tra le tante, Sez. 2, 12 ottobre 2011, n. 21015 , la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, alla mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Il Tribunale ha poi trascurato di considerare che il condomino non ha effettuato alcun lavoro di conservazione urgente ed indifferibile, ma si è limitato a nominare un tecnico per l'accertamento dei lavori necessari, commissionandogli un incarico di consulenza e poi chiedendo il rimborso della relativa spesa al Condominio, quando lo stesso ente collettivo aveva già provveduto a nominare, al medesimo fine, un professionista. Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto”. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici che, pertanto, il ricorso va accolto che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata al Tribunale di Nocera Inferiore, che la deciderà in persona di diverso magistrato che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato.