L’INPS, con messaggio numero 1617/2016, ha chiarito se sia possibile, nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, proseguire, senza soluzione di continuità, i trattamenti di integrazione salariale avviati dall’azienda cedente, indicando termini e modalità da adottare per la prosecuzione del programma.
Fondi di solidarietà. L’INPS, con messaggio numero 1617/2016, ha confermato la legittimità della continuazione dei programmi di riduzione o sospensione, già autorizzati all’azienda cedente in capo alla cessionaria, ed ha indicato i termini e le modalità da adottare al fine di consentire la prosecuzione dello stesso programma. Dall’istruttoria di alcune domande di accesso alle prestazioni dei Fondi di solidarietà, infatti, si è presentata la seguente questione nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, è possibile proseguire, senza soluzione di continuità, i trattamenti di integrazione salariale avviati dall’azienda cedente? Mutamento nella titolarità dell’attività economica. Il Ministero del Lavoro ha risolto positivamente la questione, precisando che, in caso di mutamento nella titolarità dell’attività economica intervenuto durante l’erogazione di un trattamento di integrazione salariale per il quale sia previsto, in aggiunta ai requisiti ordinari, l’obbligo di previa sottoscrizione di un accordo sindacale, detta continuazione sia subordinata ad alcuni adempimenti dell’azienda subentrante - una manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei programmi, come precedentemente concordati - un nuovo accordo collettivo o, alternativamente, una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociale firmatarie del precedente accordo. Infine, si chiarisce che tale indirizzo debba essere applicato a tutti i Fondi attualmente vigenti, nonché, limitatamente all’assegno di solidarietà, al Fondo di integrazione salariale. Fonte www.lavoropiu.info
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