Deducibili dal reddito complessivo le spese per l’abitazione dell’ex coniuge

Sono deducibili dal reddito complessivo Irpef le spese afferenti l’immobile di abitazione dell’ex coniuge, così come determinate nel provvedimento emesso in sede di separazione legale.

Nell’ordinanza n. 13029/2013, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che sono deducibili dal reddito complessivo Irpef le spese afferenti l’immobile di abitazione dell’ex coniuge, così come determinate nel provvedimento emesso in sede di separazione legale. Importi deducibili. Questi importi rientrano nella previsione di cui all’art. 10, comma 1, lett. c , Tuir, in forza della quale Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, [] c gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria . Il Collegio rileva che le somme necessarie ad assicurare all’ex coniuge la disponibilità di un alloggio rappresentano un contributo per il suo mantenimento ex art. 156 c.c., giacché la disponibilità di una abitazione è un elemento essenziale per la vita di una persona. Deducibili le spese per l’abitazione dell’ex. Tali importi, corrisposti periodicamente in via diretta all’ex coniuge, sono fissati dal giudice in sede di determinazione degli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, alla luce delle circostanze del caso concreto, così come risultanti da elementi certi e conoscibili, e, in particolare, tenendo conto dei redditi delle parti. Qualora come nel caso di specie l’immobile sia a disposizione non soltanto dell’ex coniuge ma anche dei figli, le spese sono deducibili soltanto per la metà del loro importo infatti l’art. 3, d.p.r. 4 febbraio 1988, n. 42 stabilisce che, quando dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria non risulta una diversa ripartizione, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 27 febbraio - 24 maggio 2013, n. 13029 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione E' stata depositata la seguente relazione 1. Il gen. G. F. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana 88/55/10 del 8 novembre 2010 che in accoglimento dell'appello dell'ufficio aveva escluso la deducibilità dal reddito rilevante ai fini IRPEF del contribuente per l'anno 2003, delle spese afferenti all'immobile di abitazione della moglie e del figlio spese che era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento del Presidente del Tribunale di Livorno emesso in sede di separazione legale. 2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso. 3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. In base all'art. 10,1 comma lettera c del DPR 917/1986 sono detraibili dal reddito c gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria . E le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell'art. 156 del codice civile. In quanto la disponibilità di un'abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto a differenza del premio assicurativo per la polizza-vita che non concorre al mantenimento dell'assicurato ma costituisce una futura fonte di somme, sganciate dalle esigenze del mantenimento cfr. Cass. civ., sez. trib., 31-01-2011, n. 2236 . Il contributo-casa è inoltre periodico, e corrisposto al coniuge stesso inoltre è determinato dal giudice, sia pur per relationem a quanto risulta da elementi certi e conoscibili. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 42/1988, ove l'appartamento sia a disposizione della moglie e dei figli, la detrazione è limitata alla metà delle spese. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore. P.Q.M. Accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.