L’incontro preliminare gratuito aiuterà le parti a capire la procedura e se conviene

L’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli avvocati di Milano ha reso noto, il 17 maggio 2013, di aver predisposto un’importante novità nel campo della mediazione l’incontro preliminare. Esso consiste in una riunione gratuita, non vincolante, volta ad informare le parti sulla procedura di mediazione e ad aiutare loro a valutare se vi siano le condizioni per tentare la mediazione.

Mediazione presso l’Organismo di Conciliazione Forense. Presso l’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano, è possibile attivare il procedimento di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relative ai diritti disponibili. Tale Organismo svolge la propria attività organizzando incontri di mediazione amministrando le relative procedure nel rigoroso rispetto della disciplina di legge in materia di mediazione formando e nominando mediatori che rivestono le qualifiche di neutralità, imparzialità e con specifiche conoscenze ed esperienze in tema di mediazione. La novità. Per migliore la procedura di mediazione strutturata al proprio interno, l’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha predisposto l’introduzione dell’incontro preliminare. La finalità. Con tale progetto si vuole avvicinare al tavolo negoziale entrambe le parti, senza necessità di preventiva espressa adesione della parte chiamata, solo a titolo esplorativo della comune volontà delle parti stesse di dialogare e di negoziare prima di iniziare il reale percorso. La procedura. Il normale iter procedurale prevede che, ricevuta la domanda di mediazione, l’Organismo di Conciliazione Forense designa il mediatore fissando la data dell’incontro e spedendo la lettera d’invito alla parte con cui viene richiesto di mediare. In tale lettera verrà, d’ora in avanti, segnalata la facoltà di chiedere un incontro preliminare. Se viene fatta tale richiesta, viene concordata la data dell’incontro preliminare, ovviamente antecedente alla data di incontro fissata per la mediazione. L’incontro. L’incontro non è finalizzato a concludere la controversia, non si entra nel merito. In mezz’ora circa il mediatore spiega alle parti qual è il senso e lo scopo della procedura, come si svolge, con quali regole, quali sono i vantaggi e quali possibilità la mediazione offre alle parti a differenza del giudizio. Le parti possono quindi chiedere ulteriori chiarimenti sulla procedura, nonché verificare se tutti gli «attori» della controversia sono presenti e disponibili a partecipare alla mediazione se la controversia appaia almeno in astratto suscettibile di soluzioni alternative se vi siano le condizioni e l’interesse comune per cercare una soluzione diversa dal giudizio se vi sia la volontà di negoziare sulla base di regole certe e accettate da entrambi. La decisione non è più a scatola chiusa. Alla fine dell’incontro preliminare, la parte invitata potrà decidere, in modo più consapevole ed informato, se aderire alla mediazione oppure no, che avverrà o nella data già assegnata oppure seduta stante.