Per l’assegno di invalidità, il reddito della casa di abitazione non conta

Così come per la pensione di inabilità, anche per la corresponsione dell’assegno mensile di invalidità, non va computato il reddito della casa di abitazione ai fini del calcolo del requisito reddituale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4674, depositata il 9 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Venezia condannava l’INPS a corrispondere l’assegno mensile di invalidità a favore di una donna. Secondo i giudici di merito, il reddito della casa di abitazione non costituiva un onere deducibile o una ritenuta fiscale, per cui il reddito IRPEF al lordo non comprende il reddito della casa di abitazione occorre distinguere tra reddito complessivo, che comprende ogni reddito della persona, e reddito imponibile, che esclude i redditi non assoggettati a tassazione, tra cui proprio il reddito derivante dalla casa di abitazione. L’INPS ricorreva in Cassazione, contestando l’esclusione del reddito relativo alla casa destinata ad abitazione principale dalla determinazione del reddito complessivo per stabilire il diritto all’assegno mensile di invalidità. Reddito da escludere per la pensione di inabilità. La Corte di Cassazione rileva che, in tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non deve essere calcolato il reddito della casa di abitazione. Infatti, l’articolo 12 l. numero 118/1971 pensioni di inabilità rinvia, per le condizioni economiche, all’articolo 26 l. numero 153/1969 pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito , che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. In senso contrario, non rileva quanto disposto dall’articolo 2 d.m. numero 553/1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito. Vale anche per l’assegno di invalidità. Gli stessi principi valgono anche per l’assegno mensile di invalidità, essendo questo concesso con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di inabilità, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, l. numero 118/1971. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 dicembre 2014 – 9 marzo 2015, numero 4674 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Venuti Svolgimento del processo La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere l'assegno mensile d'invalidità articolo 13 L. 118/71 a favore di S.M. a decorrere dal 13 agosto 2004. Premesso che non era in contestazione il requisito sanitario ma solo quello reddituale, la Corte di merito ha rilevato che il reddito della casa di abitazione non costituisce un onere deducibile o una ritenuta fiscale e, conseguentemente, il reddito IRPEF al lordo non comprende il reddito della casa di abitazione, occorrendo distinguere tra reddito complessivo, che comprende ogni reddito della persona, e reddito imponibile, che esclude i redditi non assoggettati a tassazione, come appunto il reddito derivante dalla casa di abitazione. Contro questa sentenza ricorre per cassazione HNPS sulla base di due motivi. L'assistita non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 28, della legge numero 350 del 2003, in relazione all'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. Il motivo è sintetizzato nel seguente quesito di diritto dica la Corte che, ai fini della individuazione del reddito rilevante nell'anno 2003 per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n, 118, non può farsi applicazione dell'articolo 2, cominci 28, della legge 24 dicembre 2003 numero 350 e non può escludersi di conseguenza, dalla determinazione del reddito il reddito relativo alla casa destinata ad abitazione principale sia perché non applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Corte di appello, sia perché rilevante soltanto ai fini della determinazione dell'imposta in ambito fiscale . 2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel denunziare plurime violazioni di legge, formula il seguente quesito di diritto dica la Corte che il limite di reddito per conseguire il diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 30.03.1971 numero 118, deve essere calcolato computando nei redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPBF o esenti da detta imposta anche il reddito della casa adibita ad abitazione principale, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 14-septies del decreto legge 30 dicembre 1979 numero 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 numero 33 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1992 numero 553, in quanto, quale onere deducibile, facente parte del reddito assoggettabile all'Irpef”. 3. Il ricorso non è fondato. La questione oggetto della presente controversia è stata oggetto di esame di questa Corte che si è pronunziata in senso sfavorevole all’INPS. È stato infatti affermato che In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'articolo 12 della legge numero 118 del 1971, rinvia per le condizioni economiche all'articolo 26 della legge numero 153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all'articolo 2 del d.m. n, 553 del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito cfr. Cass. 5 aprile 2012 numero 5479 Cass. 13 agosto 2012 numero 14456 Cass. 5 settembre 2013 numero 20387 . Lo stesso principio vale per l'assegno mensile d'invalidità, atteso che esso è concesso con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di inabilità cfr. articolo 13, primo comma, L. 118/71 . In adesione al suddetto indirizzo, il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, essendo l'assistita rimasta intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.