Confermata, in via definitiva, la scelta della datrice di lavoro, che ha legittimamente allontanato la dipendente, assunta ‘in prova’. Irrilevante il lungo periodo di lavoro della donna come dipendente interinale nello stesso contesto aziendale.
Prima dipendente interinale, poi assunta ma ‘in prova’, sempre nella stessa azienda. Ciò, però, non è sufficiente per ritenere scorretta la decisione della datrice di lavoro, che chiude il rapporto comunicando il “mancato superamento della prova” Cassazione numero 3547, sezione Lavoro, depositata oggi . Interinale e ‘in prova’. Contestato, ovviamente, da parte della lavoratrice, il «licenziamento» deciso dall’azienda. Ella, in particolare, si sofferma su un elemento la «nullità del patto», a suo dire, alla luce della «pregressa sperimentazione» come ‘interinale’ per un periodo lungo ben dieci mesi. Ma tale obiezione viene respinta dai giudici di merito, i quali riconoscono che «la nullità evocata» dalla donna «era certamente configurabile in astratto», per poi spiegare che «la incontestata attribuzione di un inquadramento superiore faceva configurare una evoluzione professionale della lavoratrice». Senza dimenticare, poi, viene aggiunto, che «difettava alcun elemento indicativo della organizzazione del lavoro presso la sede a qua e presso quella ad quem che facesse ritenere già valutata la dipendente alla luce della pregressa esperienza». Licenziamento. Nonostante tutto, però, la donna decide di proseguire nella propria battaglia, ribadendo, con il ricorso in Cassazione, la tesi della «nullità del patto di prova per pregresso esperimento delle attitudini del lavoratore» appena assunto. Ma a sostegno di questa visione ella porta elementi dallo scarso ‘peso specifico’, sostenendo che i giudici di merito hanno commesso un errore, non avendo considerato che «come attesto dalle ‘buste paga’, il livello di inquadramento» assegnato dall’azienda «era non superiore, bensì inferiore a quello goduto nel rapporto pregresso». Ma, ribattono i giudici del ‘Palazzaccio’, «manca la decisività della pretesa errata valutazione contrattuale», anche perché è stato ignorato un ulteriore rilevante «elemento, afferente l’organizzazione del lavoro presso le sedi di provenienza e di destinazione» della lavoratrice. Viene aggiunto, altresì, il «confronto tra livelli» – portato avanti dalla donna e finalizzato a dimostrare che il nuovo livello fosse inferiore a quello originario, avuto da ‘interinale’ – è affidato «alla mera trascrizione non già delle ‘buste paga’, bensì» del loro «ammontare», senza «indicare né profili contrattuali né mansioni per ubicazione e contenuti », e senza neanche «la produzione del contratto collettivo». Tutto ciò spinge a ritenere logica e dotata di senso la valutazione compiuta dai giudici di merito corretto, quindi, e non più discutibile, il licenziamento deciso dall’azienda.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 gennaio – 23 febbraio 2015, numero 3547 Presidente/Relatore Macioce Svolgimento del processo M.M.S. - che dal 2.5.2003 al 28.2.2004 aveva lavorato come addetta alle pulizie nell'Ospedale Maggiore di Lodi presso l'utilizzatrice soc. La Modernissima, ad essa essendo stata assegnata dalla fornitrice interinale soc. Ramdstad Italia - in data 1.03.2004 venne assunta dalla soc. Modernissima con clausola di prova e, dopo dieci giorni di lavoro, venne a beneficiare della assenza per malattia, gravidanza e puerperio. In data 10.3.2005 la soc. La Modernissima comunicò il mancato superamento della prova. La S. impugnò il licenziamento sotto vari profili tra i quali quello della nullità del patto per la pregressa sperimentazione del lavoro di essa lavoratrice nel periodo 2.5.2003-28.2.2004. Il Tribunale di Lodi Giudice del Lavoro con sentenza del 20.12.2006 respinse la domanda. La Corte di Appello di Milano, adita dalla S., con sentenza del 7.05.2008, ha quindi respinto l'appello affermando, per quel che ancora rileva che la nullità evocata dalla S. era certamente configurabile in astratto che però la incontestata attribuzione di un inquadramento superiore faceva configurare una evoluzione professionale della lavoratrice che comunque difettava alcun elemento indicativo della organizzazione del lavoro presso la sede a qua e presso quella ad quem che facesse ritenere comunque già valutata la dipendente alla luce della pregressa esperienza. Per la cassazione di tale sentenza la S. ha proposto ricorso in data 11.07.2008 con unico motivo, resistito da controricorso in data 19.08.2008 della soc. Modernissima contenente ricorso incidentale sulla compensazione delle spese in appello, resistito da controricorso della S Motivi della decisione Ritiene il Collegio, pronunziando sui due ricorsi riuniti ex articolo 335 c.p.c. ed avendo disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata, che la censura sviluppata nel ricorso principale non meriti condivisione alcuna. Il ricorso muove certamente da premesse in diritto esatte sulla nullità del patto di prova per pregresso esperimento delle attitudini dei lavoratore neo assunto basti invero richiamare Cass. 10440 del 2012 17767 del 2009 e 15960 del 2005 ma il ricorso, per il suo unico motivo di censura al decisum, è affatto inconsistente. Esso denunzia solo vizio di motivazione nell'avere la Corte di merito omesso di considerare che, come attestato dalle buste paga prodotte e non rettamente esaminate, il livello di inquadramento assegnato da Modernissima alla S. era non superiore bensì inferiore a quello goduto nel rapporto pregresso. Certamente, ad avviso del Collegio, manca la decisività della pretesa errata valutazione contrattuale, posto che viene nel motivo dei tutto ignorato l'ulteriore argomento della sentenza afferente l'organizzazione dei lavoro presso le sedi di provenienza e di destinazione, argomento che, corretto od errato che fosse, assumeva nello sviluppo della argomentazione della sentenza un valore autonomo. Certamente poi il confronto tra livelli che sarebbe stato dalla Corte di merito affatto equivocato è nel motivo affidato alla mera trascrizione non già delle buste paga bensì dell'ammontare delle stesse rilasciate prima e dopo il passaggio , senza peraltro indicare né profili contrattuali né specificare mansioni per ubicazione e contenuti che avrebbero fatto ritenere il 2° livello di inquadramento ricevuto in Modernissima superiore e non, come si sarebbe dovuto, inferiore a quello di 3° livello. Certamente tutta la costruzione avrebbe presupposto, per apprezzarne la decisività, la produzione del CCNL cfr. SU 20075 dei 2010 infatti la denunzia del clamoroso travisamento oltre ad essere, come dianzi detto, ignara di passaggio decisivo della sentenza, è comunque affidata alle mere affermazioni della collocazione inferiore del 2° al 3° livello dei CCNL che questa Corte non può verificare senza indicazione e trascrizione dei profili e senza allegazioni tempestiva dei CCNL Cass. 15437 dei 2014 e S.U. 22726 del 2011 ed alla pretesa eloquenza delle cifre riportate nei neanche trascritti Listini paga Ramdstad e Modernissima, e cioè a dati la cui labilità probatoria oggettiva ed improponibilità assoluta in sede di legittimità non necessitano di illustrazioni. Quanto al ricorso incidentale, affidato a tre righe a pag. 9 del controricorso ed afferente le spese indebitamente compensate , esso, carente di quesito di diritto, è radicalmente inammissibile. Respinto il ricorso principale ed inammissibile l'incidentale, le spese di giudizio vanno compensate per intero tra le parti. P.Q.M. Pronunziando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.