Il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, a cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, come desumibile dai parametri della disciplina urbanistica stabilita dall’articolo 31 d.P.R. numero 380/2001.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 7046, depositata il 18 febbraio 2015. Il caso. Il tribunale di Benevento disponeva la revoca del beneficio della sospensione della pena, concesso a due uomini. La sospensione era stata subordinata alla demolizione di alcune opere abusive, ma a seguito di alcuni accertamenti, era risultato che questo lavoro non era stato compiuto. I giudici rilevavano che il termine per adempiere dovesse essere individuato in 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, nel caso in cui il primo giudice non avesse provveduto ad un’indicazione specifica. I due uomini ricorrevano in Cassazione, deducendo che, in mancanza dell’indicazione del termine, da parte del tribunale, per adempiere all’obbligo cui era subordinato il beneficio della sospensione della pena, esso doveva coincidere con quello legale previsto dall’articolo 163 c.p., che, per le contravvenzioni, è fissato in due anni. Provvede il giudice. La Corte di Cassazione ricorda che l’articolo 165 c.p., prevedendo la possibilità che la sospensione della pena venga subordinata all’adempimento di un obbligo, stabilisce che il giudice indichi nella sentenza il termine entro cui gli obblighi devono essere adempiuti. La mancata fissazione del termine non comporta la nullità della clausola, ma solo la necessità della sua integrazione. Disciplina urbanistica. Secondo gli Ermellini, il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, a cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, come desumibile dai parametri della disciplina urbanistica stabilita dall’articolo 31 d.P.R. numero 380/2001 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali . Il precedente della Cassazione. La Corte di legittimità richiama anche il suo precedente numero 23840/2009, secondo cui «è, infatti, irrazionale equiparare situazioni giuridiche che perseguono diverse e autonome finalità stante che il beneficio della sospensione condizionale della pena mira a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato onde conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l’adempimento dell’obbligo di demolire opere abusive, avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull’assetto territoriale. Per tale ragione, non è accettabile che la condizione apposta al suddetto beneficio per il conseguimento anticipato del ripristino dell’integrità territoriale possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell’estinzione del reato». Peraltro, nel caso di specie, i ricorrenti non avevano neanche provato che la demolizione fosse comunque avvenuto nel termine di due anni, da essi stessi invocato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 dicembre 2014 – 18 febbraio 2015, numero 7046 Presidente Fiale – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 17.7.2013 il Tribunale di Benevento ordinava la revoca del beneficio della sospensione della pena, concesso a T.B. e V. B. con sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 5.3.2012, irrevocabile il 17.10.2012. Premetteva il Tribunale che, con la sentenza sopraindicata, la sospensione della pena era stata subordinata alla demolizione delle opere abusive e che, a seguito di accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica, tale adempimento non era avvenuto. Riteneva, invero, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il termine per adempiere dovesse essere individuato in giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, nel caso i cui il Giudice non avesse provveduto alla sua indicazione. Le presunte irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale peraltro neppure prodotto , dovevano ritenersi, secondo la stessa prospettazione difensiva ricezione del plico con firma di altra persona , insussistenti. 2.Ricorrono per cassazione T.B. e V. B., a mezzo del difensore, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 163 cod. penumero con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena. Non avendo il Tribunale indicato il termine per adempiere all'obbligo cui era subordinato il beneficio della sospensione della pena, esso coincide con quello legale di cui all'articolo 163 cod. penumero , che per le contravvenzioni è di anni due La sentenza in questione è divenuta irrevocabile in data 17.10.2012, per cui il termine per adempiere alla condizione scadeva il 17.10.2014. Sul punto vi è effettivamente un contrasto di giurisprudenza altro indirizzo ritiene che il termine per adempiere vada individuato in giorni novanta , per cui appare opportuna la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 548 cod. proc. penumero e 175 cod. proc. penumero in riferimento alla validità del titolo esecutivo. A parte il fatto che la notifica era nulla, trattandosi di sentenza contumaciale non era certo onere dei ricorrenti allegare le ragioni della mancata conoscenza dell'atto pur a voler ritenere la notifica formalmente regolare , essendo obbligo del giudice accertare siffatta avvenuta conoscenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. L'articolo 165 cod. penumero , nel prevedere la possibilità che la sospensione della pena venga subordinata all'adempimento di un obbligo comma 1 , stabilisce che il giudice nella sentenza indichi il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti comma 4 . La mancata fissazione del suddetto termine non comporta però la nullità della clausola, ma solo la necessità della sua integrazione. Di tanto sono del resto consapevoli gli stessi ricorrenti, i quali si limitano ad invocare l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale Cass. penumero sez. 3 numero 7283 del 11.1.2007 , secondo cui, in caso di mancata indicazione, il termine per l'adempimento coincide con quello legale di cui all'articolo 163 cod. penumero , che per le contravvenzioni è di anni due. 2.1. Ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, ormai consolidatosi sicché non è necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite , secondo cui il termine per adempiere all'obbligo di demolizione dei manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'articolo 31 DPR 380/2001 cfr. Cass. penumero sez. 3 numero 10581 del 6.2.2013 . E', infatti, irrazionale equiparare situazioni giuridiche che perseguono diverse e autonome finalità stante che il beneficio della sospensione condizionale della pena mira a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato onde conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l'adempimento dell'obbligo di demolire opere abusive, avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull'assetto territoriale. Per tale ragione non è accettabile che la condizione apposta al suddetto beneficio per il conseguimento anticipato del ripristino dell'integrità territoriale possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell'estinzione dei reato cfr. Cass.penumero sez. 3 numero 23840 del 13.5.2009 . 2.2. II Tribunale ha accertato che la sentenza era divenuta irrevocabile in data 17.10.2012 e che il termine di giorni novanta per provvedere alla demolizione era ampiamente decorso. Peraltro i ricorrenti non hanno fornito la prova che la demolizione sia avvenuta nel termine da essi stessi invocato e cioè di anni due dal passaggio in giudicato della sentenza anche tale termine, secondo le stesse prospettazioni difensive, è scaduto il 17.10.2014 . 3. Quanto alla notifica dell'estratto contumaciale, il Tribunale ha evidenziato che esso non era stato neppure prodotto e che, comunque, la ricezione dell'atto da parte di altro soggetto non costituiva di per sé motivo di nullità. Peraltro con il ricorso si deduce genericamente la irritualità della notifica e si fa riferimento, per la prima volta, ad una richiesta di restituzione nel termine ex articolo 175 c.p.p. E, come rilevato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, per verificare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dei contumace occorre quanto meno l'allegazione di fatti e circostanze che non hanno consentito l'effettiva conoscenza ma tale profilo non risulta dedotto davanti al Tribunale. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.