Quando il ricorso in opposizione dell’interessato avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ancorché non sia stato notificato alla Direzione regionale delle Entrate a cura dell’istante, non si configura inammissibilità del gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all’Amministrazione finanziaria, da seguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 38/2016 depositata il giorno 5 gennaio. Il caso. Nella specie era accaduto che il Tribunale di sorveglianza avesse dichiarato non luogo a provvedere per una opposizione avanzata contro un provvedimento in materia di istanze di ammissione al gratuito patrocinio. Il Tribunale aveva motivato la sua decisione in considerazione del fatto che non era stata notificata l’opposizione al Procuratore generale e all’Agenzia delle Entrate, con ciò desumendo una «implicita rinuncia all’impugnazione». L’interessato aveva così adito la Corte Suprema lamentando non solo il fatto che non si potesse concludere per la rinuncia all’impugnazione dall’omissione della notifica, ma anche che la notifica all’Agenzia delle Entrate l’unica in realtà a dover essere fatta era stata ritualmente eseguita. La Corte, nell’accogliere il ricorso e, quindi, nell’annullare senza rinvio la decisione gravata con rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l’ulteriore corso, ha espresso la massima sopra evidenziata, chiarendo altresì che la parte contrapposta all’istante, nel procedimento in questione, non è il pubblico ministero ma solo l’amministrazione finanziaria. Conclusioni. La decisione è ineccepibile. Si domanda tuttavia, come in una materia così delicata ed attinente all’effettività della difesa tecnica il gratuito patrocinio siano possibili le impostazioni di sfavore quale quelle assunte dal Tribunale di sorveglianza de quo . Come la Cassazione ha rammentato nella sua sintetica ma chiara motivazione, i vizi degli atti sono tassativi e le cause di inammissibilità del gravame non sono nella disponibilità del giudice che è chiamato a decidere. Sta di fatto che il procedimento in questione è sorto da un provvedimento negativo del medesimo Tribunale di sorveglianza datato 1.7.2014 e la sentenza qui commentata è stata depositata il 5.1.2016. La caparbietà del ricorrente – forse – porterà finalmente ad un provvedimento positivo di ammissione al gratuito patrocinio, fermo restando che la liquidazione dei compensi meriterà a sua volta attenta e cauta attenzione da parte degli uffici competenti, non solo per la forma della “fattura” del legale ma anche in considerazione delle risorse finanziarie in effetti disponibili. Chissà come andrà e se mai qualcuno se ne ricorderà. Certamente il caso è esemplare e per quanto di competenza merita di essere preso a modello, affinché il tutto venga annotato nella casistica delle «ingiustizie impossibili a dirsi, ma facilissime a farsi». Ecco che allora si comprende la necessità di una sua annotazione che il tutto costituisca almeno memoria scritta Tempus fugit, verba volant scripta manent.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 novembre 2015 – 5 gennaio 2016, numero 38 Presidente Bianchi – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. II Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza del 16/03/2015, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'opposizione presentata da A. Alessio avverso il decreto di revoca emesso il 1/07/2014 dal Tribunale di Sorveglianza. La pronuncia è fondata sull'omessa notificazione del ricorso in opposizione al Procuratore Generale ed alla Direzione Agenzia delle Entrate, dalla quale il giudice dell'opposizione ha desunto implicita rinuncia all'impugnazione. 2. Ricorre per cassazione A.A., censurando il provvedimento impugnato per violazione dell'art.99, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 nonché per vizio di motivazione, sostenendo che, per legge, non è prevista da alcuna norma la notificazione del ricorso al Procuratore Generale e che la notificazione all'Agenzia delle Entrate era stata ritualmente eseguita. Nel ricorso si censura il provvedimento impugnato anche per aver desunto la rinuncia all'impugnazione nonostante l'opponente avesse chiesto di essere ascoltato. 3. II Procuratore Generale, in persona del dott. M.G., nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, sul presupposto che la mancata notifica in parola non sia causa di inammissibilità dell'opposizione. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. 2. Occorre muovere dal dato normativo secondo il quale, nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti emessi in materia di istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva è espressamente attribuita all'Ufficio finanziario. Dispone, infatti, l'art.99, comma 2, d.P.R. numero 115/2002 4. Con specifico riguardo alla questione posta dal ricorrente, è sufficiente rammentare in proposito il condiviso principio enunciato ripetutamente da questa Corte Suprema secondo il quale, quando il ricorso in opposizione dell'interessato avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ancorchè non sia stato notificato alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'istante, non si configura inammissibilità del gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio Sez. 4, numero 44916 del 10/12/2010, Stivaletti, Rv. 249066 Sez. 1, numero 14406 del 25/01/2001, Ferretti, Rv. 219098 . II provvedimento impugnato deve essere conseguentemente annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente dei Tribunale di Sorveglianza di Torino P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino per l'ulteriore corso.