I giudici di merito hanno erroneamente omesso di valutare le dichiarazioni dei redditi depositate agli atti. Tutto da rifare.
Il caso. Il proprietario di un veicolo coinvolto in un incidente conveniva in giudizio il conducente dell’altra vettura coinvolta, la società proprietaria del veicolo concesso in leasing, nonché la compagnia assicurativa, al fine di ottenere un risarcimento danni. Risarcimento pari a 608.722 euro, che non era arrivato subito, nel senso che l’attore, per ottenerlo, aveva dovuto attendere il giudizio di secondo grado. E, inoltre, non era ritenuto soddisfacente, per questo il danneggiato ricorre per cassazione. L’incidente ha causato una incapacità fisica al lavoro La S.C. sent. numero 9230/13, depositata il 17 aprile ritiene del tutto insufficiente la motivazione dei giudici di merito in ordine all’omessa valutazione delle dichiarazioni dei redditi depositate agli atti. È pacifico, infatti, affermano gli Ermellini, che, per tutto il 1993 e quasi tutto il 1994, il danneggiato versava in stato di assoluta incapacità fisica, e che lo stesso non aveva partecipato, in tale periodo, a qualsivoglia studio associato. bisognava tenerne conto. La Corte di appello di Milano a cui è stata rinviata la questione dovrà quantificare nuovamente il danno.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 ottobre 2012 – 17 aprile 2013, numero 9230 Presidente Carleo – Relatore Travaglino Svolgimento del processo Nell'aprile del 2001 il tribunale di Milano, decidendo sulla causa promossa da F S. nei confronti di K.A. conducente della vettura Volvo di proprietà della concedente Credem Leasing spa , della Comercial Union Italia spa compagnia assicuratrice del veicolo , e della Imagic srl utilizzatrice dello stesso e terza chiamata al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati in occasione di un incidente stradale mentre era alla guida della autovettura di sua proprietà, dichiarò l'improponibilità della domanda per difetto della richiesta di cui all'articolo 22 della legge 990/69. La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto dal S. , lo accolse con sentenza confermata da questa corte di legittimità , dichiarando proponibile l'azione risarcitoria ed affermando la corresponsabilità del K. in ragione del 25%. Quest'ultimo,in solido con le altre 3 società convenute, venne pertanto condannato al risarcimento dei danni lamentati dall'appellante, da liquidarsi in prosecuzione di giudizio. La medesima corte di appello meneghina, nel liquidare complessivamente tali danni in seno al giudizio successivamente instauratosi, li quantificò nella misura di 608.722 Euro. La sentenza del giudice territoriale è stata impugnata da S.F. con ricorso per cassazione articolato in 4 motivi. Resistono con controricorso la Credem leasing e la Aviva Italia spa. Motivi della decisione Il ricorso è fondato nei limiti di cui di qui a breve si dirà. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli articolo 1223, 1226, 2043 e 2059 c.c. 138 del codice delle assicurazioni private e dei principi consolidati dettati dalla S.C. in materia di liquidazione personalizzata del danno biologico omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dal ricorrente in relazione ai nnumero 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c La censura è corredata dal seguente quesito Dica la Corte se, ai fini della valutazione equitativa del danno biologico permanente, il giudice di merito, dovendo comunque personalizzare le c.d. tabelle di liquidazione del medesimo danno, doveva tenere conto anche del periodo di tempo trascorso tra le date dell'evento dannoso e di deposito della sentenza di liquidazione del danno biologico nella specie, ben 16 anni , nonché della sopravvivenza del ricorrente alle previsioni di permanenza in vita ex tavole di mortalità di cui al R.D. numero 1403 del 1922, elementi questi certamente rilevanti per l'effettivo ristoro del pregiudizio subito. La censura è altresì assistita quanto al lamentato difetto di motivazione dal seguente momento di sintesi Il fatto controverso in relazione al quale si lamenta il vizio motivazionale è rappresentato dalla entità del danno biologico da risarcire, non avendo spiegato la corte le ragioni per le quali poteva operarsi un'applicazione automatica delle tabelle del tribunale di Milano senza rapportarle alla incidenza sul danno dell'abnorme periodo di tempo intercorso tra la data del sinistro e il deposito della sentenza e della sopravvivenza del Dott. S. alle previsioni di cui al citato R.D. a fronte di una patologia quale quella derivata al Dott. S. a seguito dell'incidente stradale. Il motivo è infondato. La corte territoriale, con scelta discrezionale scevra da vizi logico-giuridici e perciò solo incensurabile in questa sede, ha liquidato il danno biologico applicando i parametri tabellari milanesi oggi assurti a rango di criterio liquidatorio nazionale Cass. 12408/2011 , dando conto, nel contempo folio 11 della motivazione dei criteri sottesi a tale applicazione specie quello relativo all'aspettativa di vita, a ragione ritenuto non assorbente , atteso che la personalizzazione della liquidazione è si un procedimento consentito e legittimo, ma non può perciò solo ritenersi frutto di automatismi ipso facto. Il motivo deve essere pertanto rigettato. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1223, 1226, 2043 c.c. e 113, 115, 116 c.p.c. nonché dei principi consolidati dettati dalla S.C. in materia di applicazione dell'articolo 4 della legge 39/1977 insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dal ricorrente in relazione ai nnumero 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c La censura è corredata dal seguente quesito Dica la corte se incorre nella violazione dell'articolo 4 della legge numero 39 del 1977 il giudice del merito che ometta di considerare, ai fini della determinazione della base di calcolo, i redditi da attività professionale dal danneggiato stesso dichiarati negli anni successivi all'evento dannoso ed afferenti la pregressa attività lavorativa, quando risulti pacifico in causa che il danneggiato, in tale periodo, versava in una situazione di assoluta incapacità fisica e lavorativa. 11 momento di sintesi relativo alla censura motivazionale è rappresentato dalla totalmente omessa valutazione delle dichiarazioni dei redditi depositate agli atti e relative agli anni 1993-1994, risultando insufficiente la motivazione della corte di merito per escludere la riconducibilità dei redditi stessi all'anno 1992, o, comunque, ai tre anni precedenti il sinistro per cui è causa, quando era pacifico che il Dott. S. , per tutto il 1993 e per quasi tutto il 1994, versava in stato di assoluta incapacità fisica, e che lo stesso non aveva partecipato, in tale periodo, a qualsivoglia studio associato . Il motivo è fondato. La corte ritiene, difatti, di dover fornire risposta positiva tanto al quesito di diritto quanto a quello c.d. di fatto , avendo la corte di appello fornito, in parte qua, una motivazione del tutto apodittica e sicuramente insufficiente, fondata, inoltre, su dati meramente presuntivo/assertivi folio 12 righi 17 ss. della sentenza impugnata . In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, risultano poi riportati correttamente, dalla difesa del S. , tutti i dati aritmetici necessari al riesame della questione da parte del giudice del rinvio. Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli articolo 1223, 1226, 2043 c.c 112 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. e dei principi enunciati dalla S.C. in tema di rivalutazione e interessi dei risarcimenti per lucro cessante e per danno emergente a seguito di illecito ex articolo 2043 c.c. omessa, insufficiente e illogica motivazione sulle specifiche domande di rivalutazione monetaria e di calcolo degli interessi in relazione ai nnumero 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c La censura è corredata dai seguenti quesiti Dica la corte se il danno patrimoniale da risarcire a titolo di lucro cessante, rappresentando un debito di valore, debba essere rivalutato dal tempo dell'evento dannoso e sino al di della sentenza che tale voce riconosca dica la corte se incorre in violazione degli articolo 1223, 1226 e 2043 c.c. il giudic9e di merito che, pur prendendo come base di calcolo, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale, il reddito maturato dal danneggiato al tempo del sinistro, non procede poi alla necessaria rivalutazione monetaria della somma come ottenuta sino alla data della sentenza dica la corte se incorre in violazione degli articolo 1223, 1226 e 2043 c.c. la corte di merito che statuisca, in punto di quantificazione degli interessi sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, che le somme stesse debbano essere devalutate alla data dell'evento dannoso, anche in relazione a quegli importi per i quali non era stata riconosciuta la rivalutazione monetaria. Il momento di sintesi relativo alla censura motivazionale è rappresentato dal fatto che la corte non spiega minimamente le ragioni per le quali, pur essendo pacifico che in tema di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante sia dovuta, se richiesta, la rivalutazione monetaria, sulle somme riconosciute a tal titolo al Dott. S. non sia stata operata la rivalutazione, pur dandosi atto in sentenza che la stessa era stata specificamente richiesta. Né la corte di merito spiega le ragioni per le quali dovesse essere devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno la somma di Euro 608.722,32 ai fini dell'esatta quantificazione degli interessi, somma però ottenuta dalla risultanza di voci in ordine alle quali non era stata operata alcuna rivalutazione. Il motivo è infondato, avendo la corte fatto buongoverno dei principi, del tutto consolidati, più volte predicati da questa Corte regolatrice, a far data da Cass. ss.uu. 1712/1995 folio 15 della motivazione . Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli articolo 1223, 1226, 2043, 2697, 2727, 2729 c.c. 113, 115, 116, 62, 194, 196, 197 c.p.c. nonché del principio del contraddittorio e del principio dettata dalla Corte in materia di liquidazione integrale del danno da illecito e di liquidazione equitativa di costi e spese per assistenza e cura invalidi insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dal ricorrente e rilevabili d'ufficio in relazione ai nnumero 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c La censura è corredata dal seguente quesito Dica la corte - in relazione al quesito con il quale furono demandati alla CTU medico-legale l'accertamento e la valutazione di congruità delle spese di cura già sostenute e di quelle necessarie per il futuro, e con riferimento agli accertamenti compiuti dalla CTU che ha dichiarato indispensabile vita natural durante l'assistenza quotidiana di due accompagnatori che si avvicendino tra loro giorno e notte, e pienamente congrui e giustificati i costi mensili sostenuti e sustinendi - se la reiezione da parte della impugnata sentenza della domanda di liquidazione in via equitativa delle spese e costi medesimi costituisca errore di diritto per violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge degli articolo 1123, 1126, 2043, 2697 c.c. dica la corte se, accertata e non contestata la necessità di assistenza in conseguenza del danno alla salute cagionato a seguito di incidente stradale, al danneggiato competa esclusivamente la prova della relativa spesa. Il momento di sintesi del lamentato vizio motivazionale è così articolato se debba ritenersi del tutto omessa la motivazione del giudice di merito che, a fronte di una CTU ., si limiti ad affermare che le relative voci appaino svincolate da un criterio di ragionevole e fondata attendibilità e che la pretesa di avvalersi dell'opera di due accompagnatori appare sproporzionata alla situazione concreta . Il motivo è fondato, dovendosi convenire in toto con la contestazione mossa dal ricorrente sia attraverso il quesito di diritto che in seno al momento di sintesi, attesa la assoluta apoliticità della motivazione a fronte delle puntuali e documentate affermazioni del CTU. Sul punto, la sentenza impugnata va cassata, e il giudice del rinvio valuterà quanto correttamente esposto nel motivo in esame alla luce delle risultanze della consulenza d'ufficio onde pervenire ad un corretto decisum in parte qua. Il ricorso va pertanto accolto quanto al secondo e quarto motivo, mentre devono essere rigettate le doglianze sub 1 e 3. Le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di appello di Milano in diversa composizione.