In tema di giochi d’azzardo, è in linea di principio lecito l’apparecchio elettronico in cui, insieme all'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere la propria strategia, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro . La mancanza del relativo nullaosta è punibile non ai sensi dell’articolo 718 c.p. esercizio dei giochi d’azzardo , ma in via amministrativa.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 6183, depositata l’11 febbraio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Catania condannava un imputato per il reato ex articolo 718 c.p. esercizio di giochi d’azzardo , mediante una slot-machine, priva del relativo nullaosta, che erogava vincite in denaro. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver ravvisato la sussistenza del reato per il solo fatto che l’apparecchio sequestrato fosse privo di nullaosta, senza valutare la sussistenza di fini di lucro e non considerando l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile loro ripetizione ed il tipo di premi erogabili in denaro o in natura. Gli Ermellini rilevano che i giudici d’appello avevano riconosciuto gli elementi costitutivi del reato ex articolo 718 c.p. nella natura dell’apparecchio elettronico che erogava vincite in denaro e nella mancanza del relativo nullaosta. Avevano anche ritenuto che la fattispecie integrasse l’articolo 110, comma 6, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. Congegni leciti. Secondo la Cassazione, in mancanza di una compiuta descrizione dell’apparecchio oggetto dell’imputazione, si deve ritenere che il richiamo normativo operato debba essere riferito alla categoria degli apparecchi descritti dalla lett. a della norma, cioè di quei congegni considerati dal legislatore in linea di principio leciti, in quanto in essi, «insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina». Per questi apparecchi, la mancanza di titoli abilitativi è sanzionata in via amministrativa dall’articolo 110, comma 9, T.U Disciplina speciale. È una disciplina che si pone in rapporto di specialità con quella penalistica del gioco d’azzardo, in quanto qualifica come leciti, sottoponendoli ai provvedimenti di assenso, dei giochi che in astratto rientrerebbero nella categoria dei giochi d’azzardo ex articolo 721 c.p., che prevede come elementi necessari il fine di lucro e l’aleatorietà della vincita. I giudici di legittimità ritengono, invece, che tali giochi siano consentiti, «perché giocati attraverso apparecchiature elettroniche e con puntate di modesta entità economica». Sanzione amministrativa. Perciò, il caso di specie rientrava, a causa della mancanza del nullaosta, tra quelle sanzionate in via amministrativa. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 novembre 2014 – 11 febbraio 2015, numero 6183 Presidente Squassoni – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 21 ottobre 2013, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 18 ottobre 2011, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'articolo 718 cod. penumero , avendo tenuto l'esercizio di gioco d'azzardo,in particolare con un congegno elettronico che erogava vincite in denaro in base a meccanismi aleatori. La Corte territoriale precisa che il congegno era una slot-machine priva del relativo nullaosta, come accertato dalla polizia giudiziaria. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'articolo 718 cod. penumero , nonché la mancanza dell'elemento costitutivo del reato di cui all'articolo 721 cod. penumero Si lamenta, in particolare, che i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza del reato per il solo fatto che l'apparecchio sequestrato fosse privo di nullaosta, senza valutare la sussistenza di fini di lucro, e senza considerare a tale scopo l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili in denaro o in natura. Considerato in diritto 3. - Il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato. La Corte d'appello riconosce gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 718 cod. penumero nella natura dell'apparecchio elettronico che erogava vincite in denaro slot-machine e nella mancanza del relativo nullaosta. La stessa Corte afferma anche che la fattispecie integra l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. E tale richiamo normativo, in mancanza di una compiuta descrizione dell'apparecchio oggetto dell'imputazione, deve intendersi riferito alla categoria degli apparecchi descritta dalla lettera a di tale comma. Pare trattarsi, cioè, di quei congegni che il legislatore considera in linea di principio leciti sul rilievo che in essi, “insieme con l'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 Euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina”. La mancanza di titoli abilitativi per l'esercizio di tali apparecchi - di per sé leciti - è, invece, sanzionata in via amministrativa dal successivo comma 9 dello stesso articolo, il quale punisce, fra gli altri, “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti” lettera d . Si tratta, con tutta evidenza, di una disciplina che si pone in rapporto di specialità con la disciplina penalistica del gioco d'azzardo, laddove qualifica come leciti, sottoponendoli ai provvedimenti di assenso previsti dalla legge, giochi che in astratto rientrerebbero nella categoria dei giochi d'azzardo di cui all'articolo 721 cod. penumero , perché in essi ricorrono sia il fine di lucro sia l'aleatorietà della vincita. Tali giochi sono invece consentiti, in considerazione delle loro particolari caratteristiche, perché giocati attraverso apparecchiature elettroniche e con puntate di modesta entità economica. La fattispecie in esame, quale risulta dalla sintetica descrizione contenuta nella sentenza impugnata, rientra, dunque, fra quelle sanzionate in via amministrativa in forza del combinato dei richiamati commi 6, lettera a , e 9, lettera d , dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 4. - La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.