Obbligo del POS, pubblicato il decreto

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014, il Decreto 24 gennaio 2014 Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito . Il decreto, che entrerà in vigore il 28 marzo 2014, prevede l’obbligo di accettare carte di debito per i pagamenti di importo superiore ai 30 euro, sia per le transazioni con le imprese per l’acquisto di beni e servizi, sia per i professionisti.

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 24 gennaio 2014 Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito , firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Zanonato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze Saccomanni. Il decreto, che entrerà in vigore tra sessanta giorni il 28 marzo 2014 , prevede l’obbligo di accettare carte di debito per i pagamenti di importo superiore ai 30 euro, sia per le transazioni con le imprese per l’acquisto di beni e servizi sia per i professionisti. Il provvedimento è stato adottato per dare attuazione all’art. 15 del D.L. n. 179/2012 Decreto Crescita 2.0 . In vigore dal 28 marzo 2014. Secondo quanto definito dal decreto, fino al 30 giugno 2014 l’obbligo di accettazione varrà solo per le attività commerciali o professionali aventi un fatturato superiore a 200 mila euro, con riferimento a quello dell’anno precedente. Ciò al fine di individuare criteri di gradualità e di sostenibilità per l’entrata in vigore della norma. È espressamente previsto che entro i novanta giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento, potranno essere definite attraverso un ulteriore decreto le modalità di adeguamento per i soggetti con fatturato inferiore a 200 mila euro inizialmente esclusi, con la possibilità di fissare nuove soglie minime di importo e nuovi limiti minimi di fatturato. Si potrà anche prevedere di estendere l’obbligatorietà di pagamento agli strumenti basati su tecnologie mobili. Primi commenti. Con questo provvedimento - ha commentato Zanonato - si dà ulteriore attuazione ai programmi dell’Agenda Digitale, favorendo i consumatori nei loro acquisti attraverso una più ampia diffusione della moneta elettronica e garantendo maggiore tracciabilità per le transazioni con imprese e professionisti . fonte www.fiscopiu.it

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 24 gennaio 2014 G.U. 27 gennaio 2014, n. 21 Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0019233/14 del 09/01/2014 Considerato che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonchè costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati Ritenuto, stante gli effetti e il rilevante numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il presente decreto Decreta Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per a carta di debito strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale b circuito piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento c consumatore o utente la persona fisica che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta d esercente il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all' accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici e terminale evoluto di accettazione multipla terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella a banda magnetica o a microchip . Art. 2 Ambito di applicazione 1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d , per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. 2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d , per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro. Art. 3 Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 puo' essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. 3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.