La previdenza forense in questa ultima tornata di tempo è stata interessata da due interventi normativi in grado di ridisegnarla il primo è stato l’articolo 24, comma 24, della legge numero 214/2011 riforma Fornero , che ha imposto la stabilità economico–finanziaria per 50 anni il secondo è rappresentato dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge numero 247/2012, che ha imposto all’atto dell’iscrizione all’Albo professionale la contemporanea iscrizione in Cassa Forense al fine di risolvere la situazione oggi in essere che vede circa 60.000 avvocati, prevalentemente del Centro Sud, iscritti all’Albo ma non iscritti a Cassa Forense e per moltissimi operare privi di previdenza e assistenza.
Un’apposita commissione in Cassa Forense sta lavorando al nuovo regolamento che dovrebbe stabilire le regole per la iscrizione dei 60.000 titolari di redditi inferiori agli attuali minimali € 10.300,00 IRPEF e 15.300,00 IVA che impongono obbligatoriamente l’iscrizione in Cassa Forense. Vi è molta preoccupazione tra le giovani generazioni di avvocati le quali temono di essere espulse dal sistema forense per questioni di reddito. Dico subito che per questioni di reddito NON potrà accadere per espressa volontà del Legislatore. Le ipotesi allo studio della Cassa. Allo studio della Commissione creata ad hoc ci sono diverse ipotesi, da quella di prevedere il versamento successivo del contributo, quando cioè l’avvocato avrà iniziato a guadagnare e dunque potrà permetterselo, a quello di tenere molto bassa la soglia – sotto i mille euro – per i versamenti dei nuovi entranti, fino alla previsione di un regime di esenzione per i primi due tre anni. L’Oua punta sulla postergazione dei pagamenti. Intanto, il 22 marzo scorso intervenendo alla tavola rotonda sull’iscrizione obbligatoria organizzata dall’Aiga a Catanzaro a margine del Consiglio nazionale , Carlo Maria Palmiero dell’Oua, in sostituzione di Nicola Marino ha ricordato che «il Congresso non ha espresso alcuna contrarietà circa l’iscrizione automatica alla Cassa Forense indipendentemente dal reddito ricavato». Tuttavia «a tutela dei giovani» la Mozione 19 ha chiesto l’istituzione di «aliquote progressive per tutti gli scaglioni, escludendo ogni forma di contributo minimo fisso, contrastante col principio di progressività impositiva, onde consentire ai giovani professionisti con redditi medio bassi di versare una contribuzione equamente determinata in relazione al reddito reale». Siccome però «in ogni caso, un minimo va valutato in ragione delle esigenze attuariali e delle prestazioni assistenziali e previdenziali» allora «ben venga una postergazione o dilazione del dovuto per i primi tempi, onde assicurare, nella quiescenza, un minimo dignitoso a coloro che, in mancanza, in vecchiaia non riceverebbero nulla da alcuno». Una posizione, conclude Palmiero, che «Cassa Forense ha dichiarato di voler introdurre» fonte diritto24 . Il problema dei tanti avvocati dipendenti degli studi forensi. Sono nate, soprattutto su facebook, numerose associazioni di protesta e proposta M.G.A. Mobilitazione generale degli avvocati che allo ultimo Congresso giuridico forense di Bari ha portato una articolata proposta previdenziale e M.A.I. – Movimento Avvocati Indignati – il quale ultimo nella riunione del 22 febbraio 2013 ha proposto dodici punti qui riprodotti 1 che i criteri di abitualità, continuità, effettività e prevalenza siano considerati rispettati con la semplice apertura e mantenimento della partita IVA, da parte dell’iscritto all’Albo 2 che, sempre al fine del rispetto di tali criteri, non si prendano in considerazione parametri anche solo indirettamente reddituali, quali la regolarità del pagamento degli oneri previdenziali o similari 3 che si proceda, inoltre, all’immediata abolizione del criterio e dei parametri di continuità professionale basati sul reddito, sia in quanto inopportuni, sia perché in contrasto con tutto l’impianto della riforma 4 che, al sistema retributivo attualmente vigente, si affianchi un parallelo sistema contributivo, che preveda la corresponsione di contributi parametrati al reddito effettivo, con modalità ed aliquote che ricalchino, nella sostanza, il modello della gestione separata INPS 5 che sia lasciata al singolo avvocato la possibilità di optare tra il sistema contributivo e quello retributivo, con possibilità di passaggio dall’uno all’altro, mediante previsione di conguagli ed opportune modalità, non sanzionatorie, ma solo strutturali, al fine di non penalizzare il singolo ed il sistema nel suo complesso 6 che si proceda, per il sistema contributivo, all’abolizione dei minimi relativi al contributo soggettivo, lasciando in vigore solo quelli integrativi e di maternità 7 che la Cassa Forense eroghi servizi almeno equivalenti a quelli erogati dalla gestione separata INPS 8 che non sia presa neanche in considerazione alcuna forma di condono o sanatoria dei contributi scaduti e non versati, degli interessi maturati e delle sanzioni per chi in passato, pur operando durante ben altre congiunture economiche, non li abbia versati, godendone in prima persona e sottraendoli alle risorse della Cassa, facendo gravare ancora di più tali oneri su chi invece ha sopportato e sopporta enormi sacrifici per pagare regolarmente. Andranno, invece, sicuramente riviste al ribasso le sanzioni per chi abbia, ad esempio, commesso meri errori di calcolo o di comunicazione 9 che la Cassa Forense si faccia carico, quale dovere e compito istituzionale, di garantire la copertura degli infortuni senza oneri aggiuntivi per gli iscritti, attingendo dal monte contributi integrativi, ed intendendosi così soddisfatto l’iniquo, superfluo ed inopportuno obbligo di assicurazione stabilito nell’articolo 12 della riforma forense, con la formalizzazione, de iure condendo, della richiesta, da parte della stessa Cassa Forense, di abolizione di detto obbligo, mediante abrogazione di tale articolo a cura del legislatore 10 che venga proposto, sempre de iure condendo, un sistema di ricongiungimento, senza oneri per gli iscritti, dei contributi già versati alla gestione separata INPS, da far confluire nel monte contributi di ciascun iscritto e che venga precisato da subito quale sarà il regime transitorio che intende adottare la Cassa fino all’emanazione dei regolamenti 11 che venga previsto un serio e perequativo sistema di solidarietà intergenerazionale, se del caso mettendo in discussione anche i diritti quesiti, prevedendo contribuzioni ulteriori da parte di chi usufruisce di trattamenti pensionistici con parametri differenti da coloro i quali li percepiranno in futuro. 12 che sia data possibilità a tutti gli iscritti agli albi, in quanto de iure condito già formalmente iscritti alla cassa forense, di poter esprimere il proprio voto alle prossime elezioni rappresentative. Preliminarmente dovrebbe essere affrontato il problema della stabilità economico finanziaria di Cassa Forense la quale ha si ottenuto l’assenso ministeriale all’articolo 24, comma 24, della legge 214/2011 ma sulla base di un bilancio tecnico, redatto secondo i dati offerti dalla conferenza dei servizi interministeriali, che hanno però il difetto di essere completamente sganciati dai dati reali che vedono il reddito, il volume d’affari e il rendimento del patrimonio di Cassa Forense in costante flessione. Qui lo schema in questi giorni pubblicato dalla stampa specializzata che mostra la situazione reddituale dell’Avvocatura italiana Il rendimento del patrimonio di Cassa Forense. Relativamente a questo aspetto è sufficiente riportarsi a quanto sta scritto nella pagina 293 dell’ultimo bilancio consuntivo www.cassaforense.it voce bilancio pag. 293 che così recita «La valutazione effettuata da Prometeia sul portafoglio mobiliare a gestione diretta che si ricorda essere analoga ad un Total Return piuttosto che ad una gestione a benchmark ha rilevato una performance finanziaria da inizio anno pari al 11,19% contro il rendimento target di 5,30%». Ne consegue che prima di affrontare ogni altro problema dovranno essere proiettati i dati reali di numerosità, reddito, volume d’affari e rendimento del patrimonio per rendersi conto di come stiano esattamente le cose in termini di sostenibilità del sistema. È mia convinzione che il cerchio possa essere quadrato solo ridisegnando la previdenza forense su due pilastri Primo pilastro obbligatorio per tutti finanziato con il sistema della ripartizione e tale da garantire a tutti gli iscritti la pensione minima Secondo pilastro volontario per tutti finanziato con il sistema della capitalizzazione al fine di garantire una pensione complementare secondo le esigenze e le capacità di ciascun iscritto. Il tutto accompagnato da politiche di unificazione tra casse similari e drastica riduzione dei componenti degli Organi Collegiali per ragioni di economia di scala. Per quanto riguarda la posizione degli avvocati dipendenti di studi legali andrà riproposto l’articolato a suo tempo lanciato dal Triveneto che prevedeva l’introduzione nella riforma forense dell’articolo 22 bis che così recitava «articolo 22-bis. Avvocati dipendenti di studio legale . 1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di avvocato, alle dipendenze altro avvocato o di società di professionisti avente come oggetto esclusivo la professione forense, possono costituire con l’avvocato o la società ed a favore esclusivo del datore di lavoro un contratto di lavoro dipendente. Gli avvocati dipendenti di uno studio legale non possono assumere incarichi in conto proprio e possono difendere solo i clienti dello studio legale o della società con cui hanno in corso il rapporto di lavoro dipendente. Nel contratto di lavoro deve essere garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato dipendente oltre che un adeguato trattamento economico. 2. Gli avvocati dipendenti presentano ogni anno consiglio dell'ordine una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la specifica individuazione degli affari legali trattati e di compensi percepiti. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la sospensione della cancellazione dall’albo. 3. Gli avvocati iscritti come dipendenti da altro studio legale o società tra professionisti sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine ed il rapporto è esclusivamente soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense. 4. I praticanti avvocati possono sottoscrivere dei contratti di apprendistato professionalizzante esclusivamente con lo studio legale presso cui svolgono la pratica, secondo le norme vigenti il rapporto è esclusivamente soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense. Solo se sapremo stare ancorati alla realtà della nostra specificità garantiremo un futuro previdenziale alle nostre generazioni più giovani le quali rappresentano le ragioni della esistenza di un ente previdenziale».