La fattispecie del rifiuto di sottoporsi al test ha autonoma rilevanza rispetto alle diverse fattispecie di guida in stato di ebbrezza. I due reati, quindi, possono essere in concorso formale tra loro.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 13548/13, depositata il 2 marzo. Il caso. Un 35enne, dopo aver patteggiato la pena in ordine al reato previsto dall’art. 186, comma 7, codice della strada rifiuto di sottoporsi all’alcoltest , proponeva ricorso per cassazione, rilevando che il giudice aveva erroneamente applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Con il ricorso si sottolinea il fatto che tale sanzione doveva essere applicata qualora il trasgressore avesse riportato condanna nei due anni precedenti per il medesimo reato. Il fatto è rileva il ricorrente che la precedente condanna non riguardava il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, ma la guida in stato di ebbrezza accertata. Il rifiuto di sottoporsi al test ha autonoma rilevanza rispetto ai casi in cui lo stato di ebbrezza viene accertato. La Corte di Cassazione, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida, precisa che la fattispecie del rifiuto di sottoporsi al test ha autonoma rilevanza rispetto alle altre ipotesi di reato previste dall’art. 186, comma 2, cod. strada, riguardanti le diverse fattispecie di guida in stato di ebbrezza, per il caso in cui risultino accertati determinati valori alcolemici. Insomma, secondo la Quarta Sezione Penale della Cassazione, il legislatore, con il riferimento alla condanna riportata dal soggetto nei 2 anni precedenti per il medesimo reato , intende unicamente l’ipotesi di condotta recidivante rispetto alla specifica fattispecie del rifiuto . Anche le diverse ipotesi di stato di ebbrezza integrano autonome fattispecie incriminatrici. Ma vi è di più. Anche le diverse ipotesi di stato di ebbrezza, disciplinate dal comma 2 dell’art. 186 cod. strada, integrano autonome fattispecie incriminatrici e, inoltre, non ricorre rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività Cass., n. 7305/2009 .
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 febbraio 22 marzo 2013, n. 13548 Presidente Brusco Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. S.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 22.05.2012, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. presso il Tribunale di Modena ha applicato la pena concordata dalle parti, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma settimo, cod. strada. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, rilevando che il giudice ha applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. L'esponete osserva che, a mente dell'art. 186, comma 7, cod. strada, tale sanzione deve essere applicata qualora il trasgressore abbia riportato condanna nei due anni precedenti per il medesimo reato e rileva che S. ha riportato precedenti condanne per violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada e non per ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento. Il ricorrente ritiene, pertanto, che non ricorrano i presupposti di legge per l'applicazione della sanzione della revoca della patente di guida. Sotto altro aspetto, la parte rileva che il giudicante ha omesso di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente, ex art. 53, legge n. 689/1981, sostituzione che era stata richiesta già con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 3. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono. 3.1 La dedotta violazione di legge, in riferimento alla revoca della patente di guida applicata dal G.i.p. presso il Tribunale di Modena, è fondata. La questione che viene in rilievo concerne l'ermeneusi del sintagma contenuto nel comma 7, dell'art. 186, cod. strada, laddove è previsto che, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato , è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Come noto, con d.l. 3.08.2007 n. 117, convertito dalla legge 2.10.2007, n. 160, la fattispecie del rifiuto di sottoporsi dall'accertamento relativo al tasso alcolemico era stata depenalizzata e sanzionata solo in via amministrativa. A seguito delle modifiche successivamente introdotte al codice della strada dal d.l. 23.05.2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008 n. 125, la fattispecie che occupa è stata nuovamente criminalizzata, atteso che l'art. 186, comma 7, cod. strada, prevede espressamente l'applicazione delle pene di cui al comma 2, lett. c , dell'articolo ora citato, per il caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Si osserva, inoltre, che il testo dell'art. 186, comma 7, cod. strada, come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, prevede che la condanna comporti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione e la revoca della patente di guida, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato . 3.2 Orbene, le considerazioni ora svolte sulle recenti modifiche legislative che hanno interessato l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, inducono ad apprezzare l'autonoma rilevanza della fattispecie del rifiuto di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, rispetto alle altre ipotesi di reato previste dall'art. 186, comma 2, cod. strada, riguardanti le diverse fattispecie di guida in stato di ebbrezza, per il caso in cui risultino accertati determinati valori alcolemici. Conseguentemente, deve ritenersi che il riferimento operato dal legislatore nel quarto periodo, del comma 7, dell'art. 186, cit., alla condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti per il medesimo reato - implicante la revoca della patente di guida - riguardi unicamente l'ipotesi di condotta recidivante rispetto alla specifica fattispecie del rifiuto , compiutamente disciplinata dalla norma incriminatrice di cui al comma 7, dell'art. 186, cod. strada. Rafforza il convincimento, considerare che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che pure le diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, previste dall'art. 186, comma 2, cod. strada a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 3.8.2007 n. 117, convertito con modificazioni in legge 2 ottobre 2007, n. 160 - oggetto poi di ulteriori modifiche - integrano autonome fattispecie incriminatici e che non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività Cass. Sez. 4, sentenza n. 7305 del 29.01.2009, dep. 19.02.2009, Rv. 242869 . 3.2.1 Deve, pertanto, ritenersi che la condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti, comportante la più grave sanzione della revoca della patente di guida, debba riguardare non già genericamente una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada, bensì, specificamente, il medesimo reato disciplinato dalla norma incriminatrice di cui al comma 7, dell'art. 186, cod. strada, cioè a dire, il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. 3.3 Le considerazioni che precedono impongono, allora, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, statuizione che viene eliminata. Ed invero, il giudice procedente, erroneamente, ha ritenuto applicabile la sanzione della revoca della patente di guida, nei confronti dell'imputato S. , il quale ha riportato condanna nei due anni precedenti per guida in stato di ebbrezza, ex art. 186, comma 2, cod. strada e non già per l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico del valore alcolemico, sanzionata dall'art. 186, comma 7, cod. strada. Poiché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo da sei mesi a due anni, che consegue all'accertamento del reato che occupa, comporta l'esercizio di poteri discrezionali demandati in via esclusiva al giudice del merito, si dispone il rinvio degli atti al Tribunale di Modena, per la determinazione della durata della predetta sanzione amministrativa. 3.4 Le ulteriori doglianze dedotte dalle parte sono infondate. Con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva ex art. 53, legge n. 689/1981, non sfugge che questa Suprema Corte ha chiarito che al giudice investito di una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. compete il controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, della applicabilità e della comparazione delle circostanze del reato, della congruità della pena da applicare e che al giudice spetta anche il compito, ove la richiesta comprenda la sostituzione della pena detentiva, di controllare l'ammissibilità della disciplina dettata, per le sanzioni sostitutive, dall'art. 53, L. n 689/1981, rigettando la richiesta ove ritenga non applicabile la detta sostituzione Cass. Sez. U. sentenza n. 295 del 12.10.1993, Rv. 195618 . Le Sezioni Unite, nella sentenza ora richiamata, hanno altresì chiarito che la richiesta di applicazione di una pena detentiva da sostituirsi con una sanzione non da luogo ad una duplicità di richieste alternative tra loro. Detto orientamento è stato ribadito da successive pronunce, ove si è precisato che l'eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne la ammissibilità Cass. Sezione 6, sentenza n. 17198, del 18.04.2007, dep. 4.05.2007, Rv. 236454 . 3.4.1 Tanto premesso, deve considerarsi - con rilievo di ordine dirimente - che, nel caso di specie, la difesa dell'imputato, all'udienza del 22.05.2012, ebbe espressamente a rinunciare alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53, Legge n. 689/1981, contenuta nella originaria richiesta di applicazione della pena ed invero, la parte ebbe a formulare una nuova richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., non contenente l'istanza di sostituzione della pena detentiva, rispetto alla quale risulta acquisito il consenso del pubblico ministero e che è stata di poi ratificata dal giudice con la sentenza oggi impugnata. Pertanto, del tutto legittimamente, in relazione ai richiamati termini del patto concluso dalle parti, il giudicante non si è soffermato sulla questione relativa alla applicazione della sanzione sostitutiva della pena detentiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida revoca che elimina. Rinvia al Tribunale di Modena per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida. Rigetta il ricorso nel resto.