Minori giacenze in magazzino: contrazione degli acquisti o bancarotta impropria?

L’omessa valutazione della possibilità che il dato contabile apparso anomalo fosse il portato di una politica imprenditoriale di contrazione degli acquisti non consente di utilizzare la prova logica, cui si può fare ricorso solo quando vengono escluse tutte le ipotesi alternative razionalmente apprezzabili.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12311, depositata il 15 marzo 2013. Condannato per bancarotta impropria. La Corte d’Appello conferma la condanna di un amministratore delegato e socio di maggioranza di una s.r.l. dichiarata fallita. Prima della dichiarazione di fallimento, «nei bilanci d’esercizio anteriori alla domanda di concordato preventivo» e per «occultare ai creditori lo stato di difficoltà dell’impresa», l’imputato avrebbe «esposto rimanenze finali di magazzino per valori superiori a quelli reali, in misura superiore alle soglie normativamente fissate», pari al 10%, come previsto dall’articolo 2621 c.c., contribuendo così al dissesto della società. Nessuna certezza nella falsità dei dati di bilancio. Il condannato ricorre per cassazione lamentandosi del fatto con il criterio della prova logica sarebbe stato usato acriticamente «la falsità dei dati di bilancio è stata ritenuta soltanto verosimile», senza alcun elemento di certezza. Ragionamento illogico. La Corte accoglie il ricorso. Non è coerente il ragionamento dei giudici di merito, che deducono dal fatto che la società fosse in perdita un’automatica maggior rimanenza in magazzino meno ricavi, meno vendite, più merce invenduta. E’ stato inoltre erroneamente considerato che le giacenze di magazzino iscritte in bilancio negli anni precedenti fossero state sopravvalutate il calo vistoso risultante dall’ultimo bilancio sarebbe stato finalizzato «a regolarizzare il dato in vista della domanda di concordato preventivo». C’era la possibilità di una mera riduzione degli acquisti. La corte territoriale non ha infatti tenuto conto della possibilità che, visto l’aggravamento della situazione economica, l’impresa avrebbe potuto semplicemente aver deciso di ridurre gli acquisiti. Prima di decidere bisognava valutare tutte le alternative. Per poter affermare che il calo delle giacenze non avesse altra giustificazione che la falsità del dato iniziale, i giudici di merito avrebbero dovuto «effettuare il necessario riscontro coi dati relativi agli acquisiti e alle vendite» bastava fare una mera operazione aritmetica, sommando i beni acquistati e sottraendo quelli venduti alle giacenze iniziali. La Corte annulla la sentenza e rinvia per una nuova valutazione, poiché «il ricorso alla prova logica può costituire un valido supporto all’affermazione di colpevolezza soltanto quando a ciò si pervenga in esito all’esclusione di ogni ipotesi alternativa razionalmente apprezzabile».

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 novembre 2012 – 15 marzo 2013, numero 12311 Presidente Zecca – Relatore Oldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11 maggio 2011 la Corte d'Appello di Milano, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto G R. responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario ex articolo 2621 cod. civ., in relazione al fallimento della società Valcarni s.r.l., della quale era stato amministratore delegato oltre che socio di maggioranza. 1.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, nei bilanci d'esercizio anteriori alla domanda di concordato preventivo il R. , allo scopo di occultare ai creditori lo stato di difficoltà dell'impresa, aveva esposto rimanenze finali di magazzino per valori superiori a quelli reali, in misura superiore alle soglie normativamente fissate, con ciò contribuendo al dissesto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con l'assistenza del difensore, affidandolo a tre motivi. 2.1. Col primo motivo il ricorrente deduce inosservanza del principio del “ragionevole dubbio” in ordine al superamento della soglia del 10% nella valutazione delle giacenze di magazzino osserva in proposito che la Corte d'Appello, nel ricorrere al criterio della prova logica, si è riportata acriticamente alla relazione del curatore senza considerare che, in questa, la falsità dei dati di bilancio è stata ritenuta soltanto “verosimile”, senza che vi fosse espresso un giudizio di certezza. 2.2. Col secondo motivo il R. lamenta che la Corte territoriale abbia conferito decisiva valenza all'incompatibilità logica fra il calo delle rimanenze e la contrazione delle vendite, senza considerare ipotesi alternative, quale l'acquisto di inferiori quantitativi di merce. 2.3. Col terzo motivo lamenta carenza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. 2. Sussiste, invero, un'insuperabile aporia di carattere logico nella linea argomentativa che informa la pronuncia di condanna, basata sul rilievo per cui il drastico calo delle rimanenze finali di magazzino, nel bilancio dell'esercizio 1997, dovrebbe considerarsi incompatibile con l'ammontare delle perdite, conseguenti alla diminuzione delle vendite rispetto alle annate precedenti infatti, secondo quel collegio, se i dati fossero veridici le maggiori perdite verificatesi in quell'anno, essendo il portato di minori ricavi, avrebbero dovuto tradursi in un più alto valore delle rimanenze. Da tali considerazioni si è tratto il convincimento che le giacenze di magazzino iscritte in bilancio negli anni precedenti fossero sopravvalutate, in misura eccedente la soglia di punibilità fissata dall'articolo 2621, comma terzo, cod. civ. e che il vistoso calo registrato alla chiusura del 1997 fosse finalizzato a regolarizzare il dato in vista della domanda di concordato preventivo. Ma il ragionamento così sviluppato non ha tenuto conto della possibilità che l'organo amministrativo, a fronte del progressivo aggravamento della situazione economica dell'impresa, già in atto dal 1995 così avendo ritenuto la stessa Corte di merito v. sentenza pag, 5, primo paragrafo , abbia invece razionalmente scelto di ridurre gli acquisti. 2.1. Per poter affermare - in base a un plausibile costrutto logico - che il calo delle giacenze verificatosi nel 1997 non avesse giustificazione diversa dalla falsità del dato iniziale, i giudici di merito avrebbero dovuto effettuare il necessario riscontro coi dati relativi agli acquisti e alle vendite poiché l'ammontare delle rimanenze finali deve corrispondere al risultato di un'operazione aritmetica che, assumendo a base l'entità delle giacenze iniziali, si attua con l'addizione dei beni acquistati e con la sottrazione di quelli venduti. 2.2. Il ricorso alla prova logica può costituire un valido supporto all'affermazione di colpevolezza soltanto quando a ciò si pervenga in esito all'esclusione di ogni ipotesi alternativa razionalmente apprezzabile. Ciò non può dirsi nel caso di specie, essendosi omessa la valutazione della possibilità che il dato contabile apparso anomalo fosse il portato di una politica imprenditoriale di contrazione degli acquisti, del tutto plausibile e meritevole di verifica. 3. È dunque fondata la censura di illogicità manifesta della motivazione, che comporta l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Non è invece fondata la denuncia di carenza motivazionale in tema di prescrizione, che informa il terzo motivo di ricorso. 4.1. È principio da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte Suprema quello per cui il giudice, pur essendo tenuto in linea di principio a dar conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto dei motivi di appello, non è tuttavia obbligato a motivare in ordine al rigetto di istanze improponibili per genericità o per manifesta infondatezza Sez. 5, numero 18732 del 31/01/2012, Riccitelli, Rv. 252522 Sez. 5, numero 4415 del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114 Sez. 5, numero 7728 del 17/05/1993, Maiorano, Rv. 194868 . 4.2. Nel caso di cui ci si occupa la collocazione temporale della sentenza di primo grado 8 maggio 2003 rende applicabile alla fattispecie la disciplina giuridica anteriore alla novella introdotta con la legge 5 dicembre 2005, numero 251, in virtù di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, della stessa legge. Conseguentemente il termine prescrizionale di dieci anni dalla data di consumazione del reato 25 giugno 1998 , così stabilito per disposto dell'articolo 157 cod. penumero , deve intendersi prorogato per effetto degli atti interruttivi fino al massimo di quindici anni, ai sensi dell'articolo 160, comma terzo, cod. penumero nella formulazione previgente e cioè fino alla data del 25 giugno 2013, tuttora appartenente al futuro. A ciò deve aggiungersi il prolungamento per una sospensione della durata di 155 giorni, conseguita a rinvio dell'udienza a richiesta delle parti, per cui la data dell'evento estintivo va collocata al giorno 27 novembre 2013, Ciò appare in tutta evidenza in base alla diacronia degli atti processuali, donde la manifesta infondatezza della questione. 5. Ne consegue che l'annullamento della sentenza deve essere pronunciato con rinvio, per nuovo esame nel merito, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. P.Q.M. Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Milano, altra sezione, per nuovo esame.