Le doglianze di merito non possono condurre alla cassazione della sentenza di condanna, l’inidoneità del trattamento sanzionatorio sì

I motivi sull’affermazione di responsabilità e sull’insussistenza dell’ipotesi lieve sono manifestamente infondati e diversi da quelli consentiti. Invece, i motivi sul trattamento sanzionatorio sono fondati per sopravvenuta illegalità della pena, superiore al limite edittale massimo possibile.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 53692, depositata il 24 dicembre 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Napoli ha confermato nel 2009 la condanna dei due ricorrenti alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione, oltre alla multa di 16.000 euro ciascuno, per concorso nell’illecita detenzione di circa 196 grammi di hashish. I motivi del ricorso sono solo parzialmente coincidenti. In un primo caso viene contestata la parziale e generica valutazione delle risultanze probatorie, sottolineando che la Corte d’appello avrebbe valorizzato esageratamente gli elementi a carico, svalutando invece la certificazione del Sert, impedendo in tal modo di configurare un’ipotesi di fatto lieve. Per il secondo ricorrente invece lo stato di tossicodipendenza era provato, ma la circostanza è stata trascurata dell’esclusivo riferimento, da parte dei giudici dell’appello, al solo dato quantitativo, considerato inoltre come elemento determinante per la ritenuta destinazione allo spaccio, trascurando la possibilità di suddivisione della dose in due pani. Entrambi i ricorrenti fanno poi riferimento a violazioni di legge e vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Insussistenza di ipotesi lieve e affermazione della destinazione allo spaccio. La Corte dichiara infondate e diverse da quelle consentite le doglianze relative all’affermazione di responsabilità per destinazione allo spaccio e alla sussistenza dell’ipotesi lieve. La motivazione della Corte d’appello viene considerata specifica, non apparente e immune da vizi, la destinazione dell’intera sostanza all’uso personale deve dunque essere esclusa sulla base delle circostanze di fatto provate in giudizio. Si tratta, in particolare, delle modalità di occultamento della sostanza, del comportamento degli imputati all’atto del controllo e di documentazione dello stato di tossicodipendenza solo per uno degli imputati, motivi di stretto merito e pertanto non ammissibili in Cassazione. Il richiamo al quantitativo è invece elemento sufficiente ad escludere l’ipotesi lieve, essendo manifestamente infondata la pretesa di suddivisione della dose tra i due soggetti. Si tratta pertanto di punti della decisione passati in giudicato. Il trattamento sanzionatorio è incongruo. I motivi sul trattamento sanzionatorio risultano fondati, seppur per ragione diversa da quelle rilevate dai due ricorrenti. La pena infatti risulta determinata, nella sentenza di primo grado, muovendo dall’indicazione di una pena base detentiva di sette anni e tre mesi di reclusione. Tale pena è divenuta illegale dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 32/2014, che ha stabilito il limite edittale massimo possibile. Per questi motivi, la Corte annulla con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Napoli, per una nuova determinazione della pena.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 – 24 dicembre 2014, numero 53692 Presidente Di Virginio – Relatore Citterio Considerato in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 4.7-27.9.2013 ha confermato la condanna di G. T. e A. C. alla pena di tre anni otto mesi di reclusione ed euro 16.000 di multa ciascuno, deliberata in esito a giudizio abbreviato dal locale GUP in data 24.7.2008, per concorso nell'illecita detenzione di circa 196,57 gr. di hashish con il 9% di principio attivo, fatto del 13.9.2007. 2. Nell'interesse di C. ricorre il difensore, enunciando due motivi . violazione dell'articolo 606 lett. B ed E in relazione all'articolo 546 c.p.p. e all'articolo 73 del dPR 309/90 . Il motivo deduce poi in concreto che la motivazione d'appello avrebbe analizzato in maniera parziale e generica le risultanze probatorie, valorizzando esageratamente gli elementi a carico e svalutando le dichiarazioni degli imputati suffragate dalla certificazione del Sert. Esclusivamente di tipo presuntivo sarebbe la motivazione con la quale è stata esclusa l'attenuante dell'ipotesi lieve , violazione di legge e vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio. 3. T. a mezzo del proprio difensore enuncia motivi di . violazione dell'articolo 73.1 dPR 309/90 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla valorizzazione del dato ponderale come solo elemento argomentante la ritenuta destinazione allo spaccio, trascurando la suddivisione dell'intero quantitativo in soli due pani . violazione dell'articolo 73.5 dPR 309/90 e mancanza di motivazione, perché l'esclusivo riferimento al peso della sostanza avrebbe trascurato che per questo ricorrente era provato lo stato di tossicodipendenza . vizi alternativi della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Con motivo nuovo depositato il 1.12.2014 il ricorrente argomenta le implicazioni per lui favorevoli della sentenza 32/2014 della Corte costituzionale. Ragioni della decisione 4. I ricorsi sono fondati limitatamente ai motivi sul trattamento sanzionatorio, nei termini che seguono. 4.1 I motivi sull'affermazione di responsabilità per la giudicata destinazione anche allo spaccio e sull'insussistenza dell'ipotesi lieve sono al tempo stesso manifestamente infondati e diversi da quelli consentiti. La Corte d'appello ha spiegato con motivazione specifica, non apparente ed immune dai residui due vizi che soli rilevano ai sensi della lettera E dell'articolo 606.1 c.p.p. del resto solo enunciati nei ricorsi , perché il quantitativo pari a oltre 700 dosi medie singole giornaliere , le modalità di occultamento della sostanza in materiale possesso di uno solo dei due , il comportamento all'atto dei controllo occasionale, la documentazione per uno solo degli imputati di uno stato di tossicodipendenza escludessero la destinazione dell'intera sostanza al solo uso personale. Le censure dei primi motivi dei due ricorsi si risolvono in doglianze di stretto merito. Il richiamo al quantitativo è, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, sufficiente ad escludere l'ipotesi lieve la soluzione data al primo punto rendendo manifestamente infondata la pretesa di una suddivisione del quantitativo tra i due, il che è assorbente rispetto all'ulteriore problema, allo stato non risolto nel processo, se 350 dosi medie avrebbero consentito la configurazione dell'ipotesi lieve . I corrispondenti punti della decisione sono pertanto in giudicato ex articolo 624.2 c. p. p. . 4.2 I motivi sul trattamento sanzionatorio risultano fondati sia pure per ragione diversa da quelle che li sostengono nei due ricorsi. La lettura della sentenza di primo grado attesta che la pena finale, confermata poi dalla impugnata sentenza d'appello, è stata determinata muovendo dall'indicazione di una pena base detentiva di sette anni e tre mesi di reclusione. Si tratta di pena divenuta illegale, perché superiore al limite edittale massimo possibile, dopo la sentenza della Corte costituzionale numero 32/2014. Avendo i due ricorsi enunciato comunque motivo specifico sulla congruità dei trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 609 comma 2 c.p.p. la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuova determinazione della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta i ricorsi nel resto.