IVA pagata a seguito di accertamento: i chiarimenti delle Entrate

Partendo dal dato normativo modificato dal Decreto Liberalizzazioni”, la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, delinea il perimetro delle possibilità spettanti al contribuente di rivalersi, a seguito del pagamento all’Erario, dell’IVA accertata, e al cessionario/committente di esercitare il diritto alla detrazione.

Il dato normativo aggiornato. L’art. 93, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, il Decreto liberalizzazioni” , ha modificato il settimo comma dell’art. 60 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 la formulazione ora in vigore dispone che Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione . Valorizzare i principi di neutralità e proporzionalità. La novella legislativa è stata introdotta, a chiusura della procedura di infrazione n. 2011/4081 avviata contro l’Italia dalla Commissione europea, in quanto la preclusione posta dal settimo comma dell’art. 60 D.P.R. n. 633/1972 è stata ritenuta non conforme ai principi comunitari di neutralità e proporzionalità dell’IVA. In precedenza, il settimo comma dell’art. 60 impediva espressamente al cedente/prestatore il diritto di rivalersi, nei confronti di cessionari di beni o committenti di servizi, dell’imposta o maggiore imposta pagata in conseguenza d’accertamento o rettifica. Il divieto era giustificato da valutazioni pratiche in ordine all’inopportunità di una riapertura dei rapporti contrattuali. Alcuni dei punti chiariti. Circa l’efficacia temporale, la Circolare n. 35/E esplica che il novellato art. 60 si applica agli accertamenti divenuti definitivi successivamente alla sua entrata in vigore 24 gennaio 2012 . L'operatività della norma presuppone la definizione dell'accertamento ed il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. Devi quindi esserci un accertamento definitivo sulla base di adesione, acquiescenza, conciliazione o mediazione. Panoramica sugli adempimenti. Al fine di esercitare il diritto alla rivalsa dell’IVA pagata a titolo definitivo in sede di accertamento il cedente/commissionario dovrà emettere una fattura o una nota di variazione in aumento , con le indicazioni necessari e gli estremi identificativi dell’atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa. Il documento andrà annotato nel registro di cui all’art. 23 D.P.R. n. 633/1972 solo per memoria. Il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente è, invece subordinato, ex art. 60, settimo comma, D.P.R. n. 633/1972, all'avvenuto pagamento dell'IVA accertata addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo. La norma non prevede particolari oneri a carico del committente/cessionario in ordine al riscontro dell’avvenuto versamento all’Erario dell’imposta oggetto di accertamento, pertanto questi è tenuto alla mera osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela circa la correttezza e regolarità della fattura o della nota di variazione in aumento emessa da parte del cedente/prestatore. fonte www.fiscopiu.it

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