In risposta alle richieste di chiarimento sollevate dagli operatori, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 14/E del 27 febbraio 2013, ha fornito importanti indicazioni in ordine al pagamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, precisando che l’acconto versato nel 2012 può essere scomputato dal versamento da effettuare entro il 28 febbraio 2013.
Il quadro normativo. Il D.P.C.M. 21 gennaio 2013 ha previsto che, per i soggetti individuati dall'articolo 15 bis, D.P.R. numero 642/1972 Poste italiane, banche, imprese di assicurazioni, società finanziarie , il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, riferita all'anno 2012, è prorogato al 31 marzo 2013. Il successivo articolo 2 ha inoltre previsto che, per quest’anno, l'obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale è assolto con il versamento dell'importo corrispondente alla rata dell'imposta riferibile al primo bimestre dell'anno solare 2012 o, in mancanza, pari ad un sesto dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno. Chi ha ricevuto il calcolo definitivo, si basa su questo. In base a quanto precisato con il provvedimento in esame, i soggetti che hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate determinano l’imposta da corrispondere entro il 28 febbraio 2013 sulla base di tale calcolo e non sulla base dell’imposta effettivamente versata in relazione a tale rata. In sostanza, l’importo liquidato dall’ufficio per il primo bimestre 2012 deve essere assunto senza tener conto delle somme scomputate, in sede di versamento, per l’acconto sull’imposta di bollo versato nel 2011, né di eventuali differenze a debito o a credito derivanti dalla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno 2011. Gli altri soggetti devono calcolare l’importo presunto. Invece, i soggetti che non hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012, in quanto non risultavano in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono calcolare l’importo da versare in misura pari a un sesto del bollo dovuto sugli atti e documenti che presumono di emettere durante l'anno. Possibile lo scomputo. In ogni caso, gli enti interessati possono scomputare l’acconto versato nel 2012 dal versamento dell’imposta da effettuare entro il 28 febbraio 2013.
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