Migliaia di euro per un tagliando auto? Il concessionario non è responsabile del furto

Il tagliando dell’auto può essere ancor più costoso del solito. O almeno lo è stato per un automobilista a cui era stata rubata l’auto proprio nel parcheggio del concessionario, il quale avrebbe dovuto effettuare il lavoro di manutenzione. Il nodo della vicenda gira tutto intorno alla presa in consegna del bene

Questo è il caso che ha dovuto affrontare la Cassazione con la sentenza numero 3566, depositata il 13 febbraio 2013. Il caso. Al fine di ottenere il risarcimento danni dallo stesso concessionario, l’automobilista aveva adito il tribunale di Chieti, da cui otteneva una somma di oltre 14mila euro a titolo di risarcimento. Tuttavia, i giudici di appello avevano ribaltato il verdetto. La vettura era ancora nella disponibilità del proprietario. Infatti, secondo la Corte territoriale, era mancata la traditio. La vettura era rimasta nella sfera di disponibilità del proprietario, «dato che quest’ultimo ne aveva volontariamente trattenuto le chiavi», lasciandole, infine, «senza previo accordo» all’interno del mezzo, facilmente apribile, parcheggiato nell’area esterna all’officina ed accessibile anche ad altre persone. L’automobilista, però, non si arrende e si rivolge ai giudici di Cassazione. Bene ricevuto in consegna? La S.C., dal canto suo, conferma quanto deciso in appello, assicurando che «perché la cosa possa dirsi “ricevuta in consegna”, benché non sia necessario che il depositario materialmente la apprenda, egli debba tuttavia sapere che gli è stata data». Cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta. Chiavi in macchina. Infatti, Il proprietario aveva trattenuto le chiavi per togliere dall’auto alcuni effetti personali e, successivamente, aveva lasciato le stesse nel cruscotto, senza però avvertire gli addetti dell’officina. Insomma, il concessionario non ha mai ricevuto in consegna la vettura, pertanto il ricorso dell’automobilista non può essere accolto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 dicembre 2012 – 13 febbraio 2013, numero 3566 Presidente Uccella – Relatore Amatucci Ritenuto in fatto 1. A seguito del furto della sua auto dal parcheggio della concessionaria dell'Audi, dove la aveva lasciata per l'effettuazione di un tagliando, nel 1999 C L. convenne in giudizio il titolare della concessionaria C A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità ex recepto. Il convenuto resistette, negando di aver mai preso in custodia l'autovettura per le modalità di svolgimento dei fatti e chiamò comunque in garanzia l’assicuratrice Unipol, che si costituì negando l'operatività della garanzia in relazione a quanto avvenuto. L'adito tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, accolse la domanda principale e rigettò quella di manleva con sentenza del 2002, condannando l'A. ai pagamento di Euro 14.202,56, oltre accessori. 2. Con sentenza pubblicata il 23.6.2006 la Corte d'appello dell'Aquila, in accoglimento dell'appello del soccombente, ha invece rigettato la domanda del L. sul rilievo che era mancata la traditio, essendo la vettura rimasta nella sfera di disponibilità del proprietario, dato che quest'ultimo ne aveva volontariamente trattenuto le chiavi omettendo anche, dopo averne prelevato quanto gli occorreva, di metterla a disposizione del personale dell'officina e che - infine e senza previo accordo - aveva lasciato le chiavi all'interno del mezzo facilmente apribile parcheggiato nell'area esterna all’officina ed accessibile anche ad altre persone . 3. Ricorre per cassazione il L. affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria, cui l'A. resiste con controricorso, col quale propone ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo. L'intimata Unipol non ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto 1.- Col primo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 1766 e 1768 c.c. - il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia, pur dopo aver correttamente qualificato il rapporto, tuttavia ritenuto che la consegna non fosse avvenuta benché la cosa fosse stata posta nell'autonoma sfera di controllo del depositario, per essere la vettura entrata nell'area della concessionaria e per essere stata ivi parcheggiata dopo che erano stati concordati gli interventi necessari col capofficina. Col secondo è denunciato ogni possibile vizio della motivazione circa l'avvenuta traditio della vettura, ad integrare la quale non è necessaria la materiale apprensione del bene da parte del depositario e dunque neanche la consegna delle chiavi se si tratti di veicolo. Col terzo è denunciata violazione dell'articolo 2697 c.c. per avere la Corte d'appello posto in capo all'attore l'onere della prova di un fatto eccepito dal convenuto, costituito dall'esistenza di una specifica pattuizione sul luogo stabilito per la consegna delle chiavi. 2.- Il terzo motivo è inammissibile per assoluto difetto di formulazione del quesito di diritto di cui all'articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. I primi due sono infondati. Nessuna delle due norme di cui è invocata la violazione ovviamente stabilisce quale sia il momento o la modalità perfezionativa della consegna, dopo la quale il depositario è tenuto alla custodia. È tuttavia certo che, perché la cosa possa dirsi ricevuta in consegna , benché non sia necessario che il depositario materialmente la apprenda, egli debba tuttavia sapere che gli è stata data. Ora la Corte d'appello ha accertato in fatto che, dopo la redazione della scheda relativa agli interventi manutentivi da eseguire sull'autovettura da parte dell'officina dell'A. , l'autovettura non fu rimossa dal parcheggio esterno aperto al pubblico dove era stata posta dal L. , il quale trattenne su propria richiesta le chiavi per ritirare alcuni effetti personali dalla vettura, lasciandole poi all'interno del veicolo senza informarne il personale. Tanto inequivocamente significa che, non essendo stata la vettura consegnata fino a quando il proprietario ne aveva trattenuto chiavi e disponibilità per togliere dalla stessa i propri effetti personali, neppure lo fu successivamente perché egli non disse ad alcuno che aveva lasciato o rimesso le chiavi nel cruscotto. Sulla scorta di tali rilievi di fatto la Corte ha escluso che vi fosse stata consegna, con motivazione sotto ogni profilo adeguata, senza incappare in alcuna violazione o falsa applicazione di legge. 3.- Il ricorso principale è dunque respinto, con assorbimento di quello incidentale condizionato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del resistente A. . P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna C L. alle spese, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre agli accessori di legge.