Impatto e fuga: proprietario responsabile. Non regge la denuncia postuma del furto d’auto

Resta, comunque, la lacuna del mancato riconoscimento del conducente della vettura che ha provocato l’incidente, ma essa può essere colmata alla luce di elementi rilevanti come il ritrovamento del veicolo a poca distanza dall’impatto e la tempistica sospetta della denuncia di furto presentata dall’uomo dodici ore dopo l’incidente.

Svolta azzardata, precedenza ‘bevuta’. E, purtroppo, come spesso succede, duro impatto con un altro veicolo. Ma il responsabile dell’incidente prende e scappa, fuggendo non solo dal luogo dell’impatto ma anche dalle proprie responsabilità. A pagarne le conseguenze è il proprietario della vettura ‘incriminata’ fino a prova contraria, difatti, si presume che fosse lui alla guida. Nonostante i passeggeri dell’altro veicolo non lo abbiano riconosciuto e nonostante una denuncia di furto ‘postuma’ della vettura Cassazione, sentenza numero 7207/2013, Quarta Sezione Penale, depositata oggi . Dinamica. Nessun dubbio sull’episodio una ‘Smart’, «effettuando una svolta a sinistra e omettendo di dare la precedenza», provoca «la collisione con una ‘Punto’, proveniente in senso inverso» che si schianta «contro un palo». Nessun dubbio, peraltro, ad avviso dei giudici, né in primo né in secondo grado, sulla responsabilità del proprietario della ‘Smart’, a cui vengono addebitate le «lesioni personali» subite dagli occupanti della ‘Punto’ e, soprattutto, a cui viene addebitato il fatto di essersi allontanato «dal luogo senza fermarsi» e di aver poi denunciato «falsamente, il giorno dopo, il furto del veicolo per eludere le sue responsabilità». Tempistica. A mettere in dubbio la fondatezza della condanna, però, secondo l’uomo, è la presenza di un «ragionevole dubbio sulla sua responsabilità» rilevante che «le persone offese non avevano riconosciuto il conducente dell’auto investitrice» e che «da nessuna circostanza obiettiva emergeva che alla guida del veicolo» vi fosse proprio lui. Senza dimenticare, poi, la «denuncia di furto» del veicolo, presentata dodici ore dopo l’incidente. Per i giudici di Cassazione, però, nonostante il mancato riconoscimento, l’ottica adottata in Appello è assolutamente logica e condivisibile. Soprattutto perché «la ‘Smart’, che aveva provocato determinato il sinistro», risultata di proprietà dell’uomo, «era stata trovata, dopo l’incidente, in una località non lontana dal sinistro con danni alla carrozzeria compatibili con la dinamica dell’incidente», e senza «segni di effrazione». La tesi dell’uomo, quindi, fondata sulla denuncia del furto del veicolo, viene a cadere. Come detto, l’auto non presentava «segni di effrazione», e quindi, sottolineano i giudici, era logico desumere «la simulazione del furto», anche tenendo presente la «tardività della denuncia» e la «irragionevolezza dell’abbandono di un’auto funzionante da parte di un ladro». Consequenziale è l’attestazione della «responsabilità» dell’uomo – confermata ora, definitivamente, in Cassazione –, le cui azioni erano comprensibili soprattutto alla luce di un elemento l’automobile «era priva di copertura assicurativa».

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 novembre 2012 – 13 febbraio 2013, numero 7207 Presidente Brusco – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 12\5\2009 il Tribunale di Reggio Calabria condannava alla pena di legge C.B. per i delitti di cui agli articolo 590 c.p., 189 C.d.S. e 367 c.p. All’imputato veniva addebitato di avere, alla guida di un’auto Smart, effettuando una svolta a sinistra e omettendo di dare la precedenza, determinato la collisione con un’auto Fiat Punto, proveniente in senso inverso e che a andava ad urtare contro un palo. In tale occasione i quattro occupanti della Punto pativano lesioni personali. Il C., successivamente all’incidente, si allontanava dal luogo senza fermarsi ed il giorno dopo falsamente denunciava il furto del veicolo per eludere le sue responsabilità. Con la sentenza l’imputato veniva condannato, inoltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separato giudizio. Con sentenza del 10\11\2011, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di condanna ed esclusa la continuazione, riconosciuto il concorso materiale tra i reati, aumentava la pena ad anni 1 e mesi 2 di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando 2.1. la violazione di legge, articolo 530, co. II, c.p.p. per avere il giudice di merito pronunciato la condanna, pur essendovi un ragionevole dubbio sulla sua responsabilità. Invero le persone offese non avevano riconosciuto il conducente dell’auto investitrice e da nessuna circostanza obiettiva emergeva che alla guida del veicolo vi fosse il comma 2.2. l’erronea applicazione della legge laddove la corte di appello, pur non avendo riconosciuto la continuazione tra i capi A e B , non aveva valutato l’ipotesi del concorso formale. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3.1. Il giudice di merito, nel pronunciare la condanna, ha evidenziato che dall’istruttoria svolta era emerso che - era certo che l’auto che aveva determinato il sinistro fosse la Smart dell’imputato, in quanto essa era stata trovata dopo l’incidente in una località non lontana dal sinistro, con danni alla carrozzeria es. mancanza di uno specchietto compatibili con la dinamica dell’incidente - infatti sul luogo era stato rinvenuto uno specchietto ed un teste aveva riferito che il sinistro era stato provocato da Smart - i verbalizzanti avevano riferito che il veicolo dell’imputato non presentava segni di effrazione - il C. in sede di indagini si era avvalso della facoltà di non rispondere ed in dibattimento era rimasto contumace, non offrendo una sua versione dei fatti - agli atti era stata comunque raccolta la sua denuncia di furto dell’auto presentata alle ore 11.15 del 31\7\2006. Ha osservato il giudice di merito che dalla circostanza che l’auto non presentasse segni di effrazione si rilevava la simulazione del furto, convinzione questa avvalorata dalla tardività della denuncia ore 11.15 del 31 luglio a fronte di un presunto furto consumato prima delle ore 21.30 del 30 luglio, dì dell’incidente e dalla valutazione di irragionevolezza dell’abbandono di un’auto funzionante da parte di un ladro. Da quanto detto emergeva la responsabilità nei fatti dell’imputato, il quale era stato a ciò indotto, verosimilmente in quanto la sua auto, come accertato dalla P.G., era priva di copertura assicurativa. Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. 3.2. Quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio, correttamente la Corte di merito ha escluso la continuazione tra le lesioni e l’articolo 189 C.d.S. trattandosi, il primo, di un delitto doloso ed, il secondo, di un delitto colposo. Quanto all’invocato concorso formale tra i due reati, è di tutta evidenza che non si tratta di reati commessi con un’unica condotta essendo stata consumata l’omissione del fermo dopo l’incidente in un momento successivo al delitto di lesioni. L’infondatezza delle censure impone il rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.