“Da dove vengono questi soldi?”: è meglio avere la risposta pronta o la Giustizia li può portare via

L’articolo 12-sexies l. numero 356/1992 stabilisce alcuni casi particolari di confisca, per reati specificamente indicati tra cui quello per spaccio di stupefacenti , del denaro, dei beni o di altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare o, comunque, abbia la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al reddito o all’attività economica.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 47303, depositata il 17 novembre 2014. Il caso. Il tribunale della libertà di Grosseto confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip relativo al denaro depositato sul conto corrente intestato ad un indagato per il reato ex articolo 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. numero 309/1990 T.U. sugli stupefacenti . L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione dell’articolo 12-sexies ipotesi particolari di confisca l. numero 356/1992 modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa , in particolar modo per quanto riguardava la mancanza di motivazione sulla relazione di pertinenzialità dei beni rispetto al reato e sulla riconducibilità del denaro all’attività criminosa. Norma speciale. La Cassazione ricorda che l’articolo 12-sexies l. numero 356/1992 stabilisce alcuni casi particolari di confisca, per reati specificamente indicati tra cui quello contestato al ricorrente , del denaro, dei beni o di altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare o, comunque, avvia la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al reddito o all’attività economica. Mancata prova. A differenza della confisca ordinaria, in quella prevista dall’articolo 12-sexies è esclusa l’esigenza del nesso di pertinenzialità tra la cosa ed il reato, per cui è richiesta soltanto la dimostrazione di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico dei beni da confiscare e la mancanza di giustificazioni credibili sulla provenienza dei beni. Ciò era avvenuto proprio nel caso di specie, dove era evidente la sproporzione tra il denaro sequestrato e le fonti reddituali lecite del ricorrente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 marzo – 17 novembre 2014, numero 47303 Presidente Zecca – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata emessa in data 30 novembre 2013 il Tribunale della libertà di Grosseto ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di S.C. e confermato il sequestro preventivo disposto con decreto emesso dal GIP presso lo stesso Tribunale in data 18 settembre 2013. 2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del proprio difensore il Santi deducendo la violazione di legge in relazione al disposto dell'articolo 12 sexies d.l. numero 306 dei 1992, l'insussistenza del fumus commissi delicti e la mancanza di motivazione in punto di relazione di pertinenzialità della cosa rispetto al reato ed alla riconducibilità del denaro in sequestro alla attività criminosa contestata Considerato in diritto 3. II provvedimento di sequestro ha ad oggetto il denaro depositato pari ad € 15.856,61 sul conto corrente postale numero 45253960 presso l'ufficio di Bagni di Gavorrano ed intestato allo stesso indagato, in relazione alla ipotesi di cui all'articolo 73 comma 1 e 1 bis d.P.R. numero 309 del 1990. Il ricorso è infondato. La L. numero 356 del 1992,V12 sexies prevede alcune ipotesi particolari di confisca, con riferimento a reati specificamente indicati, del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Questa Corte ha ripetutamente delineato le differenze intercorrenti tra la confisca ordinaria e quella disposta a norma del menzionato articolo 12 sexies, escludendo, in particolare, per quest'ultima, l'esigenza del nesso di pertinenzialità tra cosa e reato richiesto, invece, per la prima e richiedendo, esclusivamente, la dimostrazione di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico dei beni da confiscare e la mancanza di giustificazioni credibili circa la provenienza dei beni così SS. UU numero 920, 12 gennaio 2004. Cfr., più recentemente Sez. 1 numero 19516, 24 maggio 2010 . Entrambe le condizioni richieste sono state considerate dal Tribunale del riesame, che ha correttamente applicato la norma in precedenza menzionata. I giudici hanno infatti adeguatamente considerato come nel caso di specie difettasse in maniera evidente la proporzione fra il denaro sequestrato e le fonti reddituali lecite dell'odierno ricorrente ammontanti ad € 39.362,00 nell'arco di ben quindici anni come il Santi fosse inoltre titolare di due automobili con la conseguente serie di spese fisse per il loro mantenimento . Quanto al c.d. fumus commissi delicti è stata accertata come richiesto dalla giurisprudenza cfr. Sez. 1, numero 16207 del 11/02/2010, Rv. 247237 l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato peraltro arrestato in flagranza di spaccio 4. Il provvedimento impugnato è, pertanto, immune da censure ed il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.