INPS, cambio di rotta sul diritto d’autore

Con il messaggio n. 19435 del 28 novembre 2013, l'INPS, modificando l’orientamento emerso nei precedenti interventi di prassi, specifica che il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo, non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale, è escluso da ogni obbligo contributivo.

Al centro dell’attenzione diritto d’autore e d’immagine. Con il Messaggio n. 14712/2013 dello scorso 18 settembre, su analogo tema, l’Istituto di previdenza nazionale ha diramato indicazioni finalizzate a supportare l'attività di accertamento di irregolarità contributive riferite al trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine. In tale Messaggio, al secondo paragrafo Compensi relativi allo sfruttamento economico del diritto di autore. Trattamento fiscale e contributivo , è stato prospettato l'assoggettamento a contribuzione previdenziale afferente alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né iscritto ad una Cassa Professionale. Diversa fonte normativa. Partendo dalla lettura della norma istitutiva della predetta Gestione separata, si nota come vengano citati tra i soggetti obbligati al versamento, oltre a coloro che producono reddito da lavoro, anche coloro che producono i redditi di cui all'art. 49, comma 2, lett. a - oggi art. 50, comma 1, lett. c -bis - TUIR, mentre il reddito sul diritto d'autore è regolato dalla lettera b dell'art. 53, comma 2, TUIR. Ne deriva quindi che il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata. fonte www.fiscopiu.it

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