Anche la parte vittoriosa paga il consulente, a meno che…

Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, che lo ponga a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite del giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 23522, depositata il 5 novembre 2014. Il caso. La Suprema Corte, nel caso in esame, si è espressa in merito alla liquidazione dei compensi della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto era stato proposto ricorso per falsa applicazione degli articolo 91 c.p.c. condanna alle spese e 168 d.p.r. numero 115/2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia . Nel decidere la questione, la Cassazione ha chiarito che «l’attività del consulente tecnico d’ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia» Cass., numero 1023/2013 , perciò il relativo compenso viene posto a carico solidalmente di tutte le parti, rimanendo solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza Cass., numero 1183/2012 . Da distinguere il decreto di liquidazione del compenso c.t.u. dalle spese di lite. Inoltre, il decreto di liquidazione del compenso c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro ed interviene nei rapporti tra l’ausiliario ed uno o tutte le parti in causa, non può considerarsi implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite, operata dall’articolo 91 c.p.c., che, invece regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente. In particolare, si può prospettare un’alternativa, la regolamentazione della spese di lite può intervenire ex novo sulla liquidazione, modificando eventualmente l’originario provvedimento e determinando l’obbligo di anticipazione a carico di una soltanto delle parti in modo espresso oppure, può lasciare invariato il provvedimento originario, che mantiene così efficacia nei confronti di tutte le parti, anche nella parte in cui pone a carico di entrambi il compenso senza differenze. Nel caso di specie, il provvedimento originario non era stato espressamente modificato, pertanto aveva sbagliato il Tribunale nel ritenere privato di efficacia e validità lo stesso. Alla stregua di quanto predetto, la Cassazione conclude stabilendo che il ricorso è fondato, andando applicato alla specie il seguente principio di diritto, in base a cui «il decreto che, liquidato il compenso al consulente tecnico di ufficio, lo ha posto a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa salvi i rapporti interni con il soccombente , ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite del giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata». La Corte, nell’accogliere il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 15 ottobre – 5 novembre 2014, numero 23522 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo I. - È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. e datata 19.2.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Lecce - sez. dist. di Nardò, numero 437 del 20.12.12, del seguente letterale tenore «1. - H.L. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato accolto l'appello di A.P. avverso la reiezione della sua opposizione al precetto dalla prima intimatogli e relativo ad una liquidazione in favore di questa di compensi di c.t.u., ritenuta dal giudice di appello superata dalla pronuncia sulle spese a definizione del grado di lite. L'intimato non svolge attività difensiva in questa sede. 2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli articolo 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., oltretutto soggetto alla disciplina dell'articolo 360-bis cod. proc. civ. - parendo potervi essere accolto. 3. - La ricorrente si duole col primo motivo, di falsa applicazione di norme di legge - articolo 91 c.p.c. e articolo 168 e segg. D.P.R. numero 115/2002 col secondo motivo, di violazione di legge, articolo 2909 c.c. col terzo motivo, di violazione di legge articolo 339 comma 3 c.p.c. carenza di motivazione . 4. - Va esaminata per prima la questione posta coi primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente. 4.1. È noto che l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia da ultimo Cass. 17 gennaio 2013, numero 1023 Cass. 8 settembre 2005, numero 17953 , sicché bene il relativo compenso è posto a carico solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza Cass. 27 gennaio 2012, numero 1183 Cass. 30 dicembre 2009, numero 28094 Cass. 15 settembre 2008, numero 23586 . 4.2. Pertanto, il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro ed interviene nei rapporti tra l'ausiliario ed una o tutte le parti in causa, non può affatto dirsi implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite operata ai sensi dell'articolo 91 cod. proc. civ., che regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente, sicché si ha la seguente alternativa - o quest'ultima interviene ex novo sulla liquidazione, eventualmente modificando il provvedimento originario con la previsione di un obbligo di anticipazione a carico di una soltanto delle parti, ma allora deve farlo in modo soltanto espresso - oppure nulla pronuncia al riguardo ed allora conserva validità ed efficacia, nei confronti di tutte le parti, il provvedimento originario anche nella parte in cui esso ha posto il pagamento del compenso a carico di costoro senza differenziarle. 4.3. Poiché, nella specie, è pacifico che non è stato espressamente modificato il provvedimento originario, erra il tribunale, quale giudice di appello, nel ritenere privato di validità ed efficacia quest'ultimo, anche nella parte in cui pone il pagamento a carico pure dell'originario intimato opponente salvo, beninteso ed in forza della regolamentazione delle spese operata nel giudizio in cui la consulenza è stata espletata, il diritto della parte vittoriosa, se beneficiaria anche di condanna alle spese, di ripetere i relativi esborsi, se ed in quanto anticipati in forza dell'esecuzione di quel provvedimento, dalla parte soccombente. 5. Deve quindi proporsi al Collegio l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con evidente assorbimento del terzo che oltretutto avrebbe dovuto comportare la disamina approfondita della riconducibilità o meno, sulla base però di atti che non paiono in concreto idoneamente trascritti in ricorso, dei motivi dell'appello ad uno di quelli previsti dal testo dell'articolo 339 cod. proc. civ. applicabile ratzone temporis con possibilità di decidere anche nel merito l'opposizione originariamente dispiegata da A.P., siccome manifestamente infondata». Motivi della decisione II. - Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il difensore della ricorrente ha depositato memoria con nota spese e richiesta di distrazione delle medesime. III. - A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione. Il ricorso è pertanto fondato, perché alla specie andava applicato il seguente principio di diritto il decreto che, liquidato il compenso al consulente tecnico di ufficio, lo ha posto a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa salvi i rapporti interni con il soccombente , ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite dal giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata. IV. - Pertanto, ai sensi degli articolo 380-bis e 385 cod. proc. civ., del ricorso vanno accolti i primi due motivi, assorbito il terzo, con decisione nel merito e definitiva reiezione dell'opposizione dispiegata da A.P. avverso il precetto intimatogli da H.L. e condanna dell'opponente alle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità, con attribuzione all'avv. Maria Rosaria Faggiano per dichiaratone anticipo. L'accoglimento del ricorso rende evidente che non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla 1. 228/12, cioè per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo ricorso, assorbito il terzo cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione dispiegata, con atto di citazione a comparire dinanzi al giudice di pace di Nardò notificato da A.P. in opposizione al precetto notificatogli per € 557,70 oltre spese di notifica e successive, nonché oltre interessi da H.L. condanna A.P. alle spese di lite dell'intero giudizio, con attribuzione all'avv. Maria Rosaria Faggiano per dichiaratone anticipo, liquidate, in ogni caso oltre rimborso spese generali ed oltre accessori nella misura di legge per il primo grado, in € 705,00, di cui E 15,00 per esborsi per il secondo grado, in € 1.015,00, di cui € 25,00 per esborsi per il giudizio di legittimità, in € 1.200,00, di cui 200,00 per esborsi ai sensi dell'articolo 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.