In forza dell’articolo 12, comma 11, del d.l. numero 78/2010, è escluso il giudizio di prevalenza previsto dall’articolo 1, comma 208 della l. numero 662/1996, per i casi di soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione commercianti ed a quella separata, operando questo solo per il caso di concorrenza tra attività iscrivibili alle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 21006, depositata il 6 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello respingeva l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso le cartelle esattoriali notificatele per il pagamento delle somme a titolo di contributi fissi entro il minimale dovuti alla gestione commercianti. Secondo i giudici di merito l’iscrizione alla gestione commercianti per l’attività svolta come socio all’interno di una s.r.l. doveva concorrere con l’iscrizione alla gestione separata, in quanto amministratore della stessa società, non operando nel caso il principio dell’assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente. La donna ricorreva per cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1, comma 208, l. numero 662/1996 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica , sostenendo che la norma predetta prevede che in caso di prestazione di contemporanea attività di lavoro autonomo da parte degli esercenti attività commerciali occorre procedere all’iscrizione nella gestione in relazione alla quale viene esercitata l’attività prevalente. Non opera l’unificazione della contribuzione secondo il parametro dell’attività prevalente. La Cassazione, nell’affrontare il caso in esame, ricorda il principio affermatosi in sede di legittimità secondo il quale, «in caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all’articolo 2, comma 26, l. numero 335/1995, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dall’articolo 1, comma 208, l. numero 662/1996». Bisogna infatti tener presente l’articolo 12, comma 11, del d.l. numero 78/2010, in forza del quale deve ritenersi escluso il giudizio di prevalenza previsto dall’articolo 1, comma 208 della l. numero 662/1996, per i casi di soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione commercianti ed a quella separata, come nel caso di specie, operando solo per il caso di concorrenza tra attività iscrivibili alle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Sulla base di tali argomenti, la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 luglio – 6 ottobre 2014, numero 21006 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Ghinoy Ragioni della decisione 1. Con la sentenza numero 738 del 2008 la Corte d'appello di Lecce, accogliendo l'appello proposto da Inps e SCCI - Società per la cartolarizzazione dei crediti dell'Inps, respingeva l'opposizione proposta da I.R. avverso le cartelle esattoriali notificatele da Sobarit il 23/4/2002 e il 17/5/2003 per il pagamento delle somme a titolo di contributi fissi entro il minimale dovuti alla gestione commercianti per gli anni dal 1998 al 2001, oltre somme aggiuntive. Interpretando diversamente rispetto al Tribunale l'articolo 1 comma 208 della L. numero 662 del 1996, la Corte d'Appello riteneva che l’iscrizione alla gestione commercianti per l'attività svolta come socio all'interno della s.r.l. Liadera Arreda dovesse concorrere con l'iscrizione alla gestione separata effettuata con decorrenza dal 5/3/1996 in quanto amministratore della stessa società, non operando nel caso il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente. 2. I.R. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato ad un unico motivo. L'Inps - SCCI si è costituito con delega in calce al ricorso notificato. Equitalia Lecce s.p.a., già Sobarit s.p.a., è rimasta intimata. 3. A fondamento del gravame la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 comma 208 della L. numero 662 del 1996. Riferisce di aver fornito la prova di avere prestato all'attività di collaborazione coordinata e continuativa fin dal 1996 quale amministratore in favore della s.r.l. Liadera Arreda in via prevalente rispetto a quella di socio e che tale circostanza non è mai stata specificamente contestata sostiene che la norma citata prevede che in caso di prestazione di contemporanea attività di lavoro autonomo da parte degli esercenti attività commerciali occorre procedere all'iscrizione nella gestione in relazione alla quale viene esercitata l'attività prevalente. Formula il seguente quesito di diritto come previsto dall'articolo 366 bis c.p.comma operante ratione temporis Dica la Suprema Corte se l’articolo 1 comma 208 della legge 662/1996 trovi applicazione nel caso di esercizio in capo ad un medesimo soggetto di attività commerciale ed altra attività assoggettabile alla speciale gestione separata Inps in virtù dell'articolo 2 comma 26 della L. numero 335 dell'8 agosto 1995 e conseguentemente se nel caso di socio di S.r.l. commerciale che svolga per la società in misura prevalente attività di collaborazione coordinata e continuativa quale amministratore assoggettata all'iscrizione alla speciale separata Inps in virtù dell'articolo 2 comma 26 della L. 335 del 1995, trovi applicazione l'articolo 1 comma 208 della L. numero 662 del 1996 e pertanto se detto socio debba essere iscritto esclusivamente all'indicata speciale gestione separata e non anche alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali . 4. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva alla proposizione del ricorso ne manifesta l'infondatezza. L'articolo 1, comma 208, della legge numero 662 del 1996, così dispone Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente . 5. Le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione con la sentenza numero 340 del 12.2.2010, risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto sull'interpretazione dell'ambito di applicazione di tale disposizione, avevano affermato che al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dall'articolo 1, comma 208, della legge numero 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Avevano aggiunto che la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 203, della legge numero 662 del 1996, spetta all'INPS, secondo il carattere di prevalenza, e la contribuzione si commisura esclusivamente ai redditi percepiti dall'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza . 6. Successivamente è però entrato in vigore l’articolo 12, comma 11 del D.L. 31 maggio 2010, numero 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, numero 122 che così dispone L'articolo 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, numero 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'articolo 1, comma 208, legge numero 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, numero 335 . 7. In forza della citata norma, deve ritenersi che il giudizio di prevalenza previsto dall'articolo 1 comma 208 della L. 662/96 resti escluso per i casi di soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione commercianti ed a quella separata, come nel caso della I. , operando solo per il caso di concorrenza tra attività iscrivibili alle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti. 8. La Corte Costituzionale con la sentenza 26/01/2012, numero 15 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78 sopra riportato, sollevate dalla Corte d'Appello di Genova con riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e con la successiva ordinanza 01/03/2013, numero 32 ha dichiarato manifestamente infondate le analoghe questioni poste dal Tribunale di Sondrio. 9. Dello stesso avviso era stata la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite numero 17076 del 2011, che ha definitivamente affermato il seguente principio di diritto In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, numero 662, articolo 1, comma 208 conf. Sez. 6 - L, ord. numero 9803 del 14/06/2012 . 10. Consegue alle esposte considerazioni il rigetto del ricorso. 11. La circostanza che il ricorso sia stato proposto prima dell'interpretazione autentica ad opera del legislatore della disposizione invocata determina la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.