C’è diritto alla riparazione in caso di estinzione del reato per prescrizione?

Non è configurabile il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’ingiustizia formale della privazione della libertà personale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 44492, depositata il 4 novembre 2013. Il caso. La Corte d’Appello aveva rigettato l’istanza di riparazione avanzata per un’asserita ingiusta detenzione subita dall’istante in relazione alla prospettata commissione di un pluralità di reati dalla cui imputazione egli era stato prosciolto, evidenziando come, in relazione all’ipotesi criminosa di lesioni personali aggravate, lo stesso era stato prosciolto per intervenuta prescrizione del reato, con la conseguente piena legittimazione del periodo di restrizione personale sofferta in rapporto alla durata della pena irrogabile in relazione a detto titolo di reato. Contro tale decisione, è stato proposto ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe escluso la riparazione dell’ingiustificata detenzione subita, indebitamente valorizzando il dato costitutivo dell’avvenuto proscioglimento per prescrizione in relazione al solo reato di lesioni. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Periodi per i quali può ritenersi certo il carattere ingiustificato della detenzione sofferta. Gli Ermellini hanno affermato che i giudici di secondo grado hanno correttamente applicato l’art. 314 c.p.p., secondo cui la riparazione per la detenzione ingiustamente sofferta deve ritenersi estesa anche in relazione alle ipotesi di avvenuto proscioglimento per cause non di merito, ma solo limitatamente al tempo della restrizione che eccede la misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata. Piazza Cavour, inoltre, ha ricordato che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato, con la conseguenza che quest’ultimo ha sempre la possibilità di optare per una scelta difensiva diretta a ottenere il proscioglimento nel merito ove ritenga che la detenzione cautelare sia stata ingiustamente applicata nei suoi confronti, in tal modo concretizzandosi il bilanciamento d’interessi fra le esigenze di tutela di chi abbia subito una detenzione cui non corrisponde l’inflizione di una pena e quelle di non premiare chi non abbia scelto, accettando la causa di estinzione, che venisse accertata la sua innocenza . Nel caso di specie, come rilevato dal Collegio, il quantum di detenzione preventiva sofferta dal ricorrente, in relazione al reato prescritto, deve ritenersi ampiamente giustificato dal riscontro della pena astrattamente irrogabile in relazione a detto titolo di reato avallando, così, quanto affermato dalla Corte distrettuale, la quale ha escluso che, nel caso di specie, sia ricorsa un’ipotesi di restrizione personale a titolo di custodia cautelare per una durata superiore alla pena astrattamente irrogabile per la contestata ipotesi di lesioni personali aggravate. Riscontrata l’infondatezza dei motivi di doglianza avanzati, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 ottobre - 4 novembre 2013, n. 44492 Presidente Brusco – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. - Con decisione resa in data 10.3/27.5.2011, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata da C.G. per l'asserita ingiusta detenzione dallo stesso subita dal 24.2.1994 al 4.7.1994, in relazione alla prospettata commissione di una pluralità di reati dalla cui imputazione l'istante era stato prosciolto, evidenziando come, in relazione all'ipotesi criminosa di lesioni personali aggravate, lo stesso era stato prosciolto in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato, con la conseguente piena legittimazione del periodo di restrizione personale sofferta in rapporto alla durata della pena irrogabile in relazione a detto titolo di reato. Avverso tale decisione, a mezzo del proprio difensore, ha interposto ricorso per cassazione il C. , censurando l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente imputato al C. la responsabilità di aver dato o concorso a dar causa all'adozione del provvedimento restrittivo eseguito nei relativi confronti per colpa grave, in assenza di alcun presupposto idoneo a giustificarne il riscontro, e per aver escluso la riparazione dell'ingiustificata detenzione subita, indebitamente valorizzando il dato costituito dall'avvenuto proscioglimento per prescrizione in relazione al solo reato di lesioni, in contrasto con i più recenti indirizzi seguiti in thema dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità inclini a estendere il diritto alla riparazione anche in relazione a casi di detenzione seguita da proscioglimento non di merito. Hanno depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 2. - Il ricorso è infondato. Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità correttamente richiamato dalla corte territoriale , in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso di processo cumulativo ossia avente a oggetto più imputazioni , se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempre che autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando l'eventuale pieno proscioglimento dalle altre imputazioni v. Cass., Sez. 4, n. 27466/2009, Rv. 245108 Cass., Sez. 4, n. 18343/2007, Rv. 236411 . In breve, non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale Cass., Sez. 4, n. 34661/2010, Rv. 248076 . Diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, la corte d'appello napoletana ha pertanto correttamente applicato la norma di cui all'art. 314 c.p.p. anche secondo la formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 219/2008, secondo cui la riparazione per la detenzione ingiustamente sofferta deve ritenersi estesa anche in relazione alle ipotesi di avvenuto proscioglimento per cause non di merito, ma solo limitatamente al tempo della restrizione che eccede la misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata. È appena il caso di rilevare come la limitazione dell'indennizzabilità ai soli periodi di detenzione sofferti in misura superiore alla pena irrogata o astrattamente irrogabile in relazione al reato per il quale sia intervenuta una causa di proscioglimento non di merito, vale a conferire un'indubitabile connotazione in termini di certezza all'ingiustizia della detenzione sofferta dall'istante, atteso che solo in relazione a tali periodi può ritenersi certo il carattere ingiustificato e la conseguente ingiustizia della detenzione sofferta in eccesso e tanto, avuto altresì riguardo all'ulteriore rilievo esso stesso da ritenere coerente al discorso solidaristico cui occorre ricondurre l'ispirazione dell'istituto in esame secondo cui la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato, con la conseguenza che quest'ultimo ha sempre la possibilità di optare per una scelta difensiva diretta a ottenere il proscioglimento nel merito ove ritenga che la detenzione cautelare sia stata ingiustamente applicata nei suoi confronti, in tal modo concretizzandosi il bilanciamento d'interessi fra le esigenze di tutela di chi abbia subito una detenzione cui non corrisponde l'inflizione di una pena e quelle di non premiare chi non abbia scelto, accettando la causa di estinzione, che venisse accertata la sua innocenza cfr., in termini, Cass., Sez. 4, n. 34661 /2010, Rv. 248076 . Nel caso di specie, il quantum di detenzione preventiva sofferto dall’odierno ricorrente, in relazione al titolo di reato per il quale è stata dichiarata la prescrizione, deve ritenersi ampiamente giustificato dal riscontro della pena astrattamente irrogabile in relazione a detto titolo di reato, come peraltro espressamente evidenziato dalla Corte territoriale, che ha escluso che nel caso di specie sia ricorsa l’ipotesi di restrizione personale a titolo di custodia cautelare per una durata superiore alla pena astrattamente irrogabile per la contestata ipotesi di lesioni personali aggravate. 3. – Le considerazioni che precedono, nel giustificare il riscontro dell’integrale infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, impongono la pronuncia del rigetto del ricorso, sussistendo peraltro giustificati motivi, in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti.