Viola il diritto all’informazione chi provoca guasti agli apparecchi di ricezione del segnale satellitare televisivo

Il diritto riconosciuto dall’articolo 232, comma 2, D.P.R. 29 marzo 1973 numero 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino di unità immobiliari, di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati si configura come un diritto soggettivo, perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 11912 depositata il 10 giugno 2016. Il fatto. Il Tribunale territorialmente competente in funzione di giudice di appello, ed in modifica della decisione resa in primo grado, accoglieva la domanda proposta dall’attore nei confronti di una spa, volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell’ammodernamento e della ristrutturazione di una funivia, che avevano provocato la moltiplicazione dei disturbi alla ricezione del segnale satellitare Sky. In particolare, a seguito dell’eccezione proposta dalla spa che aveva dedotto l’esistenza di un’antica servitù che le consentiva di passare nell’area sovrastante il condominio in cui viveva l’attore e di realizzare ogni opera inerente la funivia stessa, il Giudice di Pace adito aveva rigettato in primo grado la domanda ritenendo che era stata provata l’esistenza del diritto di sorpasso sul Condominio abitato dall’attore e che tale diritto prevedeva la possibilità di adeguare la frequenza del passaggio nell’interesse della collettività. Di conseguenza, il giudice di prime cure aveva ritenuto la maggiore intensità del passaggio una legittima facoltà tesa a soddisfare la pubblica richiesta di trasporto e non aggravio di servitù. Il Tribunale, invece, dopo aver accertato il maggior disturbo del segnale a partire dalla messa in funzione del nuovo impianto della funivia, aveva affermato che la presenza della servitù tavolare non assumeva alcun rilievo, perché la domanda dell’attore era volta al risarcimento del danno conseguente all’attività dell’appellata che, a mezzo di un più frequente passaggio delle cabine della funivia aveva determinato la non utilizzabilità del servizio satellitare qualificando la domanda come responsabilità extracontrattuale. La spa proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa in grado di appello. Guasti provocati agli apparecchi di ricezione del segnale satellitare televisivo? Diritto all’informazione violato. Gli ermellini, hanno ritenuto infondati tutti i motivo di ricorso proposti dalla spa ed, in particolare, il quarto motivo incentrato sulla denunzia e violazione dell’articolo 2043 c.c. con riferimento all’articolo 360, numero 3, c.p.c. sulla scorta del quale secondo la società ricorrente il giudice di appello non avrebbe rispettato il modello legale di responsabilità ex articolo 2043 c.c. ritenendo che il diritto del cittadino a vedere senza interruzione programmi televisivi sia un diritto soggettivo meritevole di tutela. Mentre il pregiudizio asseritamente subito dall’attore era un pregiudizio collegato all’esercizio di un diritto spettante alla società ricorrente per l’esistenza di una servitù in suo favore. I giudici di legittimità, confermando la pronuncia resa in grado di appello, sostengono nella specie, che il Tribunale non sia affatto incorso nella violazione di legge denunziata nel riconoscere il risarcimento del danno in favore dell’attore in conseguenza della violazione del suo diritto all’indisturbato godimento del servizio televisivo satellitare. Concludendo. Secondo il giudici di legittimità, quindi, il giudice di merito ha correttamente riconosciuto che l’attività della spa, con l’intensificazione del passaggio delle cabine della funivia, aveva determinato un danno che esulava dal contenuto della servitù e che doveva essere risarcito comunque a chi l’aveva subito anche nell’ipotesi si trattasse, come nel caso specifico, di proprietario del fondo servente.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 febbraio - 10 giugno 2016, numero 11912 Presidente Ambrosio – Relatore Armano Svolgimento del processo Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 5 dicembre 2012, a modifica della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da L.C. nei confronti della S.T.A Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a, volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell’ammodernamento e della ristrutturazione della Funivia del che avevano provocato la moltiplicazione dei disturbi alla ricezione del segnale satellitare Sky. Il danno da risarcire è stato quantificato nell’importo di Euro 919,75, oltre rivalutazione e interessi. Propone ricorso la società S.T.A. con quattro motivi. L.C. non presenta difese. Motivi della decisione 1.L.C. ha citato in giudizio la società STA per ottenere il risarcimento del danno derivato dalli ammodernamento della funivia del e dal conseguente passaggio più frequente delle cabine della funivia, a causa del quale si erano verificate frequenti interferenze del segnale satellitare di SKY, con interruzione periodiche e costanti dei programmi televisivi nella misura 12 secondi ogni quattro minuti di programmazione. A seguito dell’eccezione proposta dalla società S.T.A, che ha dedotto l’esistenza di una antica servitù che gli consentiva di passare nella area soprastante il condominio del L. e di realizzare ogni opera inerente alla funivia stessa,il Giudice di pace di Bolzano ha rigettato la domanda, ritenendo che era provata l’esistenza del diritto di sorpasso sul Condominio , abitato dal L. , e che tale diritto prevedeva la possibilità di adeguare la frequenza del passaggio nell’interesse della collettività. Di conseguenza la maggiore intensità del passaggio era una legittima facoltà tesa soddisfare la pubblica richiesta di trasporto e non un aggravio di servitù. La Corte d’appello, invece, dopo aver accertato il maggior disturbo del segnale a partire dalla messa in funzione del nuovo impianto della funivia, ha affermato che la presenza della servitù tavolare non aveva rilievo, perché la domanda dell’attore era volta al risarcimento del danno conseguente all’attività dell’appellata che, a mezzo di un più frequente passaggio delle cabine della funivia, aveva determinato la non utilizzabilità del servizio satellitare, qualificando la domanda proposta come di responsabilità ex 2043 c.c 2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli articoli 345 e 112 c.p.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c Sostiene la ricorrente che il giudice di appello ha pronunziato ultra petita nell’esaminare il motivo di impugnazione sull’aggravamento della servitù, mentre avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello per omessa adeguata censura da parte del L. del mancato riconoscimento della responsabilità della società STA ex articolo 2043 c.c 3. Il motivo è infondato. Infatti l’atto di appello è formulato in maniera idonea a contrastare con chiarezza il contenuto della decisione impugnata e ribadisce la richiesta di accoglimento della domanda risarcimento del danno per il malfunzionamento del servizio televisivo, domanda qualificata dal giudice d’appello come richiesta di risarcimento ex articolo 2043. L’esistenza di una servitù di sorvolo introdotto in primo grado dalla società S.T.A, fa parte del tema della controversia e giustamente ha formato oggetto di impugnazione da parte del Luchi senza poter a tale proposito parlarsi di violazione dell’articolo 345 c.p.c. da parte dell’appellante e di pronunzia ultrapetita da parte del giudice d’appello. 4. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli articolo 2697 c.c. e 116 c.p.c. anche in relazione all’articolo 112 c.p.c Omesso esame di un punto fondamentale della controversia ex articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c Sostiene la ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente interpretato la testimonianza del teste B. . 5. Il motivo è inammissibile. Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di legge la ricorrente, al di là della intestazione motivo, in realtà richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia quale la valutazione della testimonianza della teste B. . La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’articolo 360 numero 5 c.p.c ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo articolo 360 numero 5 c.p.c Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 5-122012 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’articolo 360 numero 5 c.p.c. L’articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., riformulato dall’articolo 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv. in legge 7 agosto 2012, numero 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articolo 366, primo comma, numero 6, e 369, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La riformulazione dell’articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., disposta dall’articolo 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv. in legge 7 agosto 2012, numero 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Cass.Sez. U, Sentenza numero 8053 del 07/04/2014. 6. La società ricorrente, nel formulare la denunzia di vizio di motivazione, non ha rispettato i requisiti richiesti per la formulazione di tale vizio secondo quanto richiesto dall’articolo 360 numero 5 c.p.c. vigente. 7. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli articoli 1067 e 1069 c.c Sostiene la ricorrente che l’iter logico argomentativo dei giudici d’appello incorre in un palese vizio di motivazione, insufficiente e contraddittoria, in relazione all’interpretazione dell’articolo 1067 ed al significato di aggravio dell’esercizio di una servitù ed al corrispettivo a suo tempo corrisposto ai proprietari del fondo servente. 8. Anche tale motivo è inammissibile in quanto denunzia solo nell’intestazione del motivo un vizio di violazione di legge, ma in realtà esplicitamente contesta la motivazione della sentenza impugnata ed il merito della decisione, allontanandosi dal modello legale di vizio di motivazione ammissibile oggi per il giudizio di legittimità. 9. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’articolo 2043 c.c. ex articolo 360 numero 3. Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello si è allontanata dal modello legale di responsabilità ex articolo 2043 c.c. ritenendo che il diritto del cittadino a vedere senza interruzione programmi televisivi sia un diritto soggettivo meritevole di tutela. Invece il pregiudizio asseritamente subito dal L. era un pregiudizio collegato all’esercizio di un diritto spettante alla ricorrente per l’esistenza di una servitù in suo favore. 10. Il motivo è infondato. La Corte d’appello non è incorsa nella violazione di legge denunziata nel riconoscere il risarcimento del danno in favore del L. in conseguenza della violazione del suo diritto all’indisturbato godimento del servizio televisivo satellitare. Correttamente la Corte d’appello ha riconosciuto che l’attività della società Sta che, con l’intensificazione del passaggio delle cabine della funivia, aveva determinato un danno che esulava dal contenuto della servitù e che doveva essere risarcito comunque a chi l’aveva subito, anche nell’ipotesi si trattasse come nella specie di proprietario del fondo servente. 11. Si ricorda che questa Corte ha già affermato,in relazione al diritto all’installazione di antenne per apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti medesimi - che tale diritto attribuisce ai detti abitanti un diritto di natura personale all’installazione ed alla manutenzione degli impianti. Sez. 2, Sentenza numero 906 del 11/03/1975. Il diritto riconosciuto dall’articolo 232, comma secondo, D.P.R. 29 marzo 1973 numero 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione. Cass. sent numero 1139 de/ 29/01/1993. 12.Correttamente nella specie la Corte d’appello ha escluso che si fosse in presenza di ipotesi di esercizio della servitù o di aggravamento della servitù, in quanto quelle invocato dal L. e riconosciuto come sussistente dalla Corte di merito è la tutela del diritto soggettivo di natura personale che trova la sua fonte del diritto costituzionalmente garantito all’informazione. Il ricorso deve essere rigettato Nulla per le spese stante l’assenza dell’intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.