Foro alternativo a quello della residenza o della sede del convenuto è quello del luogo ove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 18092/2012, si sono espresse in merito ad un regolamento preventivo di giurisdizione. Il caso. Alcuni investitori avevano convenuto in giudizio degli istituti di credito, aventi sede nel granducato del Lussemburgo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza della sottoscrizione di azioni rivelatasi, in seguito, del tutto fallimentare. Il fatto si è realizzato in Italia. Il fatto generatore quanto l'evento di danno, quanto ancora le conseguenze lesive dell'evento stesso – sottolineano i ricorrenti - si erano realizzati in Italia, «luogo ove era stato fornito agli investitori il prospetto informativo privo delle caratteristiche di veridicità, completezza e trasparenza richieste dalla legge, onde il ragionevole quanto fuorviato affidamento sulla natura dello strumento finanziario cui era stata prestata inopinata adesione». Il foro alternativo secondo il regolamento europeo Ai sensi del!'articolo 5.3 del Regolamento CE 44/2001, foro alternativo a quello della residenza o della sede del convenuto è da ritenersi quello del luogo ove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. La giurisdizione è del giudice italiano. Il ricorso è fondato. In una vicenda analoga, infatti, la Corte di Cassazione Cass. SSUU 8631/2010 , ha avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice nazionale, «sulla premessa secondo la quale la domanda risarcitoria risulta va , come nella specie, attratta tout court nell'orbita dell'illecito precontrattuale, consumatosi attraverso la realizzazione di condotte diacronicamente preparatorie rispetto all'evento finale di danno, onde, alla stregua della prospettazione degli attori nella quale non è dato rinvenire alcuna evidente falsa demonstratio di realtà funzionali a sviare il piano della valutazione dei fatti quoad iurisdictionis , il danno si sarebbe verificato a seguito della stipulazione di contratti di investimento cui i privati sarebbero stati indotti proprio dalla infedeltà/incompletezza del prospetto loro consegnato». In conclusione, è necessario sottolineare che, nel caso di specie, l’attività rappresentativa si è inequivocabilmente consumata in Italia, attraverso i diretti contatti tenuti e coltivati dalle società di investimento con i singoli sottoscrittori. Le Sezioni Unite, dunque, dichiarano la giurisdizione del giudice italiano, compensando interamente le spese del giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 28 febbraio – 19 ottobre 2012, numero 18092 Presidente Rovelli – Relatore Travaglino Fatto e diritto La Corte sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da L. B. ed altri cui resistono con controricorso, illustrato da memori a, le società JP Jnvestment Funds Sicav, JP Morgan Asset Management Europe S.à.r.l., JP Morgan Asset, JP Morgan Bank Luxembourg S.A. nel procedimento iscritto al numero 4161 /09 RG del tribunale di Livorno. Premesso in fatto - Che gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio gli istituti i n epigrafe, aventi sede nel granducato del Lussemburgo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza della sottoscrizione è avvenuta tra l'aprile e il giugno 2007 - di azioni di un comparto della Sicav rivelatasi, in seguito, del tutto fallimentare - Che essi ricorrenti si erano determinati all'in vestimento in conseguenza delle informazioni ricevute dal collocatore, in base al materiale informativo - il cd. prospetto - reso disponibile dalla JP Morgan Asset - Che il comparto veniva rappresentato come sicuro in quanto non correlato e indipendente dai corsi di mercato, ma destinato ad investimenti in liquidità, in strumenti finanziari a breve, in titoli di Stato, in depositi vincolati et similia - Che il fondo aveva, di converso, investito in settori ad altissimo rischio – quale quello dei mutui sub-prime - così realizzando investimenti di assoluto e ingiustificabile azzardo - Che il titolo di responsabilità precontrattuale su cui era stata fondata la domanda proposta dinanzi al giudice di merito andava individuato nella falsità del prospetto ex articolo 94 ss. del D.lgs. numero 58 del 1998, ovvero ex articolo 2043 c.c. - Che tanto il fatto generatore quanto l'evento di danno, quanto ancora le conseguenze lesive dell'evento stesso si erano realizzati in Italia, luogo ove era stato fornito agli investitori il prospetto informativo privo delle caratteristiche di veridicità, completezza e trasparenza richieste dalla legge, onde il ragionevole quanto fuorviato affidamento sulla natura dello strumento finanziario cui era stata prestata inopinata adesione - Che, ai sensi del!'articolo 5.3 del Regolamento CE 44/2001, foro alternativo a quello della residenza o della sede del convenuto era da ritenersi quello del luogo ove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire Rilevato che le società resistenti dopo aver tempestivamente sollevato la questione di giurisdizione nelle prime difese del giudizio di merito - eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la competenza a conoscere della vicenda processuale del giudice lussemburghese, atteso - Che nel Granducato del Lussemburgo è ubicata la sede delle tre società resistenti - Che la presenza in Italia di una filiale dell JP Morgan Asset non avrebbe rilievo quanto alle attività ipotizzate come illecite dagli attori in sede di giudizio di merito - Che l'evento dannoso, consistente nella predisposizione del prospetto in ipotesi falso o infedele, si sarebbe interamente realizzato nella sede lussemburghese delle società Osserva in diritto Il ricorso è fondato. Questa Corte, in una vicenda del tutto analoga a quella in esame Cass. ss.uu. 8631/2010 , ha già avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice nazionale, sulla premessa secondo la quale la domanda risarcitoria risulta va , come nella specie, attratta tout court nell'orbita dell'illecito precontrattuale, consumatosi attraverso la realizzazione di condotte diacronicamente preparatorie rispetto all'evento finale di danno, onde, alla stregua della prospettazione degli attori nella quale non è dato rinvenire alcuna evidente falsa demonstratio di realtà funzionali a sviare il piano della valutazione dei fatti quoad iurisdictionis , il danno si sarebbe verificato a seguito della stipulazione di contratti di investimento cui i privati sarebbero stati indotti proprio dalla infedeltà/incompletezza del prospetto loro consegnato. Tale attività rappresentativa, realizzata da parte delle società convenute, si è inequivocabilmente consumata in Italia, attraverso i diretti contatti tenuti e coltivati dalle società di investimento con i singoli sottoscrittori, senza che il luogo di materiale redazione del prospetto possa spiegare influenza ai fini che qui occupano il collegio trattandosi di attività del tutto neutra sino al momento dell'offerta agli investitori offerta che, in ipotesi, avrebbe potuto anche non realizzarsi, ovvero realizzarsi secondo modalità diverse da quelle originariamente divisate dalle sue autrici . Tale essendo la corretta qualificazione della domanda, non residuano dubbi sulla riconducibilità delle azioni di responsabilità proposte dagli odierni ricorrenti all'articolo 5.3 del ricordato regolamento CE, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice nazionale. La disciplina delle spese che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate, attesa la complessità e la parziale novità della questione segue come da dispositivo. P.Q.M. Decidendo sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Dichiara altresì interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.