L’Antitrust ha portato all’attenzione del Governo e del Parlamento una segnalazione sulle criticità legate alla costituzione di società tra avvocati. Sotto accusa la disciplina speciale prevista per i legali, in molti casi incompatibile con quella regolata per la generalità tra i professionisti.
Presentazione delle proposte. Il 4 luglio, l’Antitrust ha presentato al Governo ed al Parlamento ha presentato le proprie precisazioni in vista della predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Tra gli argomenti in esame, c’è stata la disciplina delle società tra avvocati, fonte di forti critiche da parte dell’Ente, che, nel documento presentato, ha ricordato come l’avvenuta liberalizzazione delle professioni risulti ancora ostacolata da norme interpretabili strumentalmente per vanificare la liberalizzazione stessa. Limitazioni inutili. Innanzitutto, riguardo alla costituzione di associazioni tra avvocati e multidisciplinari, è necessario eliminare le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista ed il divieto per l’avvocato di aderire a più di un’associazione articolo 4, commi 3 e 4, l. numero 247/2012 . Infatti, da una parte, il domicilio limita lo sviluppo delle associazioni tra professionisti che esercitano la professione in ambiti territoriali diversi, mentre, dall’altra, il divieto di partecipazione a più di un’associazione costituisce una restrizione ingiustificata della libertà di iniziativa economica. Disciplina speciale. Invece, le previsioni relative all’esercizio della professione in forma societaria rimangono in contrasto con la disciplina generale in materia di società fra professionisti l. numero 183/2011 , che consente, al contrario, la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, anche multidisciplinari, con la presenza anche di soci di capitale non professionisti. Pubblicità. L’ordinamento forense, all’articolo 10, introduce, poi, una disciplina speciale per gli avvocati in materia di pubblicità, in contrasto, però, con quella prevista per i professionisti in generale. Secondo l’Antitrust, il divieto di pubblicità comparativa e suggestiva, previsto dall’articolo 10, comma 2, l. numero 247/2012, non ha una motivazione di esistere in base a specificità dell’attività forense rispetto ad altre professioni intellettuali. Compensi e preventivo. In più, non sono menzionati espressamente i compensi richiesti per le prestazioni come oggetto di pubblicità da parte degli avvocati. Tale omissione potrebbe portare a precludere al professionista di pubblicizzare la componente economica della propria prestazione. L’Antitrust si scaglia anche contro la rimozione dell’obbligo di fornire il preventivo, ora rilasciato solo su richiesta del cliente gli avvocati dovrebbero seguire le stesse regole di trasparenza in merito ai compensi previste per tutti i professionisti, fornendo, di conseguenza, un preventivo di massima senza dover aspettare una specifica richiesta del cliente. Incompatibilità. Infine, l’Ente propone l’abrogazione del regime vigente in materia di incompatibilità, prevedendo, allo stesso tempo, degli obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.