Nella Risoluzione numero 68/E di ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni a titolo gratuito di aree, sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione a favore di un Comune, sono soggette a imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, trattandosi di atti che non rientrano tra quelli interessati dalla soppressione delle agevolazioni prevista dall’articolo 10 d.lgs. numero 23/2011.
Esenzione prevista. Le cessioni a titolo gratuito di aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione a favore di un Comune sono soggette a imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, trattandosi di atti che non rientrano tra quelli interessati dalla soppressione delle agevolazioni per i trasferimenti immobiliari onerosi prevista dall’articolo 10, comma 4, d.lgs. numero 23/2011 in tema di imposte indirette. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, nella Risoluzione numero 68/E del 3 luglio 2014. Il caso. L’istanza era stata proposta da un Comune che era in procinto di acquisire a titolo gratuito aree comprese nell’ambito delle convenzioni relative a piani di lottizzazione o di urbanizzazione disciplinati dalla l. numero 10/1977 . La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’articolo 28, l. numero 1150/1942, che prevede che l’autorizzazione comunale sia subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca, tra l’altro, la cessione gratuita al Comune, entro determinati termini, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione. Per queste particolari cessioni l’articolo 32, d.P.R. numero 601/1973 prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. La nuova normativa. Il dubbio interpretativo è sorto a seguito di quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, d.lgs. numero 23/2011, che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2014, la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie relative ad atti di trasferimento immobiliari a titolo oneroso soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Il Comune istante ha chiesto, dunque, di conoscere se gli atti aventi ad oggetto la cessione al Comune, a titolo gratuito, delle aree con relative opere di urbanizzazione, possano ancora beneficiare del trattamento di favore previsto dall’articolo 32, d.P.R. numero 601/1973 o rientrino invece nel campo di applicazione del citato articolo 10, comma 4. Titolo gratuito. L’Agenzia ha spiegato che «la circostanza che il legislatore qualifichi espressamente le cessioni in argomento come a titolo gratuito esclude che detti trasferimenti possano essere ricondotti nell’ambito degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di immobili, interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 4, d.lgs. numero 23/2011». Ne consegue che per gli atti di cessione a titolo gratuito ai Comuni della aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano ad applicarsi le agevolazioni previste dall’articolo 32, d.P.R. numero 601/1973. fonte www.fiscopiu.it
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