Fiato sul collo dell’indagato: la polizia stakanovista può mettergli le manette

Ricorre lo stato di quasi flagranza quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse, ma protratte senza soluzione di continuità.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 28246, depositata il 1° luglio 2014. Il caso. Il gip del tribunale di Ferrare convalidava l’arresto di un soggetto indiziato del reato di tentato omicidio del cognato. Il gip riteneva sussistente lo stato di quasi flagranza dell’uomo. Questo ricorreva in Cassazione, lamentando la mancanza dei requisiti della quasi flagranza, essendo l’arresto avvenuto 7 ore dopo i fatti avvenuti, in seguito alle indagini svolte dalla polizia nel corso della mattinata, mentre l’indagato si era fatto trasportare in ospedale senza darsi alla fuga. Continuità. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che la quasi flagranza, disciplinata dall’articolo 382 c.p.p., presuppone una correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà che, pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito dagli agenti della sicurezza. Le indagini non si fermano. Inoltre, ricorre lo stato di quasi flagranza quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse, ma protratte senza soluzione di continuità. Nel caso di specie, subito dopo l’accoltellamento, il personale della squadra mobile aveva intercettato l’ambulanza con cui l’indagato stava per essere trasportato in ospedale. Subito dopo essere stato medicato, l’uomo era stato portato in Questura fino a quando, all’esito degli accertamenti eseguiti, era stato redatto il verbale di arresto, in cui si dava conto della quasi flagranza del reato. Era irrilevante il tempo trascorso, consistente in alcune ore, dalla denuncia di reato all’arresto, sia perché nell’immediatezza del fatto l’imputato era stato condotto in Questura, sia perché tale lasso di tempo era stato utilizzato continuativamente per le indagini richieste dal caso. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 giugno – 1° luglio 2014, numero 28246 Presidente Giordano – Relatore Bonito La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con provvedimento del 7 ottobre 2013 reso all'esito della relativa udienza, il GIP del Tribunale di Ferrara convalidava l'arresto di N.A. e disponeva a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio del cognato mediante accoltellamento. A sostegno della convalida rilevava il giudice territoriale che l'arresto era avvenuto della quasi flagranza del reato contestato, mentre la gravità indiziaria necessaria per la misura personale era deducibile dal verbale di arresto e dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, dai quali emergeva che l'indagato aveva colpito la vittima con un martello e con un coltello cagionando lesioni potenzialmente letali secondo parere del personale sanitario. 2. Avverso i predetti provvedimenti ricorre per cassazione l'indagato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando due motivi di impugnazione in forza dei quali chiede l'annullamento sia del provvedimento di convalida che della misura cautelare personale. 2.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell'articolo 391, co. 4 c.p.p., in relazione all'articolo 382 c.p.p., nonchè difetto di motivazione in relazione all'articolo 125 co. 3 c.p.p., in particolare osservando nella fattispecie non ricorrono i requisiti della quasi flagranza giacché verificatisi i fatti di causa prima delle ore 8.40 ed eseguito l'arresto soltanto alle ore 15.40, dopo le indagini svolte dalla P.G. nel corso della mattinata mentre l'indagato si era fatto trasportare in ospedale senza darsi alla fuga nulla ha motivato il giudice della convalida su dette circostanze di fatto, puntualmente evidenziate dalla difesa la motivazione impugnata si limita ad affermare apoditticamente la ricorrenza dei requisiti di legge ed in particolare della quasi flagranza di reato. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente violazione degli articolo 391 co. 5, 125 co. 3, 273 co. 2, 274 e 292 co. 2 c.p.p., in particolare osservando il giudice territoriale ha disposto la misura cautelare in assenza di qualsivoglia motivazione, dovendosi ritenere quella impugnata, tutt'al più, motivazione apparente totalmente e graficamente assente è, inoltre, la motivazione relativa alle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Infondato è, in particolare, il primo motivo di censura. La quasi flagranza di cui all'articolo 382 c.p.p. che, nei casi previsti dalla legge articolo 380 e 381 c.p.p. , legittima l'arresto, presuppone una correlazione tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà che pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito dagli agenti della sicurezza. Detto questo in via generale, ricorre poi in particolare lo stato di quasi flagranza quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all'arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità tra le tante Cass., Sez. I, 24/11/2011, numero 6916 . Nel caso di specie, pertanto, correttamente ha considerato il giudice territoriale ricorrente lo stato di quasi flagranza, difensivamente contestato, dappoichè, immediatamente dopo l'accoltellamento giustificativo dell'arresto, personale della squadra mobile di Ferrara intercettò l'ambulanza con la quale il N. stava per essere trasportato in ospedale. Non solo, il predetto, dopo essere stato medicato, è stato condotto in Questura fino a quando, all'esito degli accertamenti nel frattempo eseguiti, alle ore 15,15 è stato redatto il verbale di arresto nel quale si dà correttamente conto della quasi flagranza del reato di tentato omicidio in danno del cognato in cui è stato colto l'arrestato. Né dirimente in senso favorevole alla tesi difensiva si appalesa il tempo, di alcune ore, trascorso dalla denuncia di reato all'arresto, sia perché nella immediatezza del fatto il N. è stato condotto in questura, sia perché impiegato continuativamente per le indagini richieste dal caso tale lasso temporale, come comprovato dal verbale di arresto e dalla denuncia di notizia di reato in atti. 3.2 Del pari infondato si appalesa il secondo motivo di censura. Ed invero è di palese evidenza l'enfatizzazione difensiva della doglianza motivazionale posto che l'ordinanza impugnata, ancorchè sinteticamente, contiene la descrizione del fatto, la corrretta ed argomentata qualificazione della condotta contestata alla stregua del reato di tentato omicidio mediante accoltellamento sorretto da dolo diretto di tipo alternativo, le fonti di prova utilizzate verbale di arresto, relazione sulla notizia di reato con allegati verbali delle numerose s.i.t. raccolte nell'imminenza dell'accaduto , la confutazione della ricostruzione difensiva. Sintetica ma comunque esaustiva risulta altresì la motivazione posta a sostegno delle esigenze cautelari e della misura prescelta, quella più severa, dappoichè valorizzato, con logico argomentare di merito, insindacabile in questa sede di legittimità, la gravità del reato. Al riguardo appare poi opportuno annotare che avverso la misura cautelare personale per cui è causa, è stata proposta impugnazione diretta per cassazione ai sensi dell'articolo 311 c.p.p., co. 2, eppertanto esclusivamente per violazione di legge, nel cui ambito è ricompreso, per costante insegnamento di questa Corte, la motivazione omessa ovvero apparente Cass., Sez. I, 17/01/2011, numero 5838 . Orbene, nel caso di specie, per quanto appena esposto, non ricorre alcuna delle due ipotesi dette, di guisa che non ricorre alcun vizio riferibile a quello della violazione di legge, l'unico censurabile, come detto, con l'impugnazione proposta dalla difesa ricorrente. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'articolo 616 c.p.p P.Q.M. la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p