Meccanizzazione in azienda, incarico al dipendente poco tecnologico: nessuna dequalificazione

La richiesta dell’uomo di vedersi riconosciuto il danno da demansionamento viene accolta, ma limitatamente al periodo in cui egli si è ritrovato a svolgere compiti di mera bollettazione. Non si può parlare di mansioni inadeguate relativamente al servizio di meccanizzazione che gli è stato affidato dall’azienda irrilevante il fatto che egli non abbia mai utilizzato strumenti informatici.

Tecnologia sempre più pervasiva, non solo nella vita privata, ma anche nelle attività lavorative quotidiane. Per questo, è inevitabile che le aziende debbano puntare costantemente su informatica e procedure automatizzate. Ebbene, vedersi affidato, in azienda, il compito di seguire la cosiddetta ‘fase di meccanizzazione’ non rappresenta un peggioramento, nonostante la propria condizione di ‘neofita’ nel vasto panorama dei mezzi informatici Cass., sent. numero 14600/2014, Sezione Lavoro, depositata oggi . Mansioni. A dirla tutta, il dipendente si vede comunque riconosciuto il «danno da demansionamento» ciò, però, secondo i giudici di merito, alla luce della discutibile scelta aziendale di affidargli «compiti di mera bollettazione». Evidentemente, al lavoratore sono stati affidati compiti mortificanti per la sua professionalità. Ma l’uomo punta ad allargare ulteriormente il fronte del «demansionamento», chiamando in causa anche le operazioni che ha dovuto svolgere prima di ritrovarsi, mestamente, di fronte alla «bollettazione». Così, con ricorso ad hoc in Cassazione, egli spiega che dal dicembre 1989 si è visto attribuire «mansioni tecnico-informatiche per le quali non aveva alcuna esperienza». Tecnologia. Ma tale richiesta di sostanziale retrodatazione del «demansionamento» si rivela assolutamente inutile. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è corretta la decisione assunta in Appello, laddove, come detto, è stato sì riconosciuto il «demansionamento», con relativo «danno», ma limitatamente al periodo in cui il dipendente è stato costretto a ‘subire’ le mere «mansioni di bollettazione». Ciò perché la scelta aziendale, limitatamente all’affidamento del «servizio di meccanizzazione», va vista come occasione di «sviluppo della professionalità» del dipendente, che si è visto affidata una «attività di nuova introduzione», ossia un «nuovo sistema operativo, ancora in fase di progettazione» basato su «supporto informatico». E, chiariscono i giudici, il fatto che il dipendente «non aveva mai utilizzato strumenti informatici» non rappresenta, a prescindere, «indice di dequalificazione».

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 marzo – 27 giugno 2014, numero 14600 Presidente Lamorgese – Relatore Bronzini Svolgimento del processo M.G proponeva appello avverso la sentenza del 12.3.2001 con la quale il Tribunale di Genova aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Air liquide Italia srl e respinto la domanda del M. nei confronti della Air liquide Sanità spa di riconoscimento della superiore qualifica di quadro mentre aveva riconosciuto l'avvenuto demansionamento per il periodo gennaio 1995 settembre 1997 e l'esistenza di un consequenziale danno biologico nella misura del 4% e conseguentemente aveva condannato la Air Liquid Sanità spa a risarcirgli il danno nella misura pari ad una mensilità delle retribuzione globale di fatto per ogni mese di demansionamento detratti i periodi di malattia e per il danno biologico la somma di lire 4.200.597 . Proponeva appello incidentale anche la società Air Liquid Sanità . La Corte di appello di Genova con sentenza del 28.2.2007 , in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva interamente il danno biologico al M. senza l'abbattimento operato dal giudice di primo grado per la coincidenza in parte del detto danno con il danno alla sfera lavorativa per il resto confermava l'impugnata sentenza. La Corte territoriale osservava che non poteva riconoscersi la qualifica di quadro in quanto nelle mansioni del M. riportate a pag. 11 della sentenza , capo area di due importanti stabilimenti della società appellata, era carente l'elemento dell' ampia discrezionalità dei poteri, posto che negli stabilimenti si effettuava esclusivamente il deposito delle bombole e la sola attività connessa e la contrattazione con i trasportatori delle tariffe appariva attività saltuaria ed occasionale. Non si poteva retrodatare il demansionamento rispetto alla data riconosciuta in prime cure in quanto la dedotta dal 1989 attività svolta per la meccanizzazione dei distributori SIO non poteva dirsi dequalificante, mentre i successivi compiti di mera bollettazione certamente costituivano una violazione del disposto di cui all'articolo 2103 c.c. Corretta era la decisione di attribuire una mensilità di retribuzione per mese di demansionamento. Circa il rimborso delle spese chilometriche effettuate con la propria vettura richieste nuovamente in appello la Corte territoriale osservava che la società aveva proposto una vettura aziendale, ma il M. aveva richiesto di poter usare la vettura propria la società l'aveva autorizzato allegando i prospetti di rimborso che quindi erano stati accettati dal dipendente . La responsabilità dell'Air Liquid Italia sri per precedente cessione di ramo d'azienda era stata prospettata tardivamente, solo in appello. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il M. con 5 motivi corredati da memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c. resiste la Air Liquida sanità con controricorso. Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 CCNL 1986, nonché la violazione dell'articolo 1362 c.c La categoria di quadro contrattualmente non è caratterizzato solo dall'ampia discrezionalità ma per i quadri di tipo B anche dall'attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione aziendale e quindi da una discrezionalità più contenuta e esercitata in vista di scopi prestabiliti. Il M. nell'attività svolta come capo area esercitava questo tipo di discrezionalità. II motivo appare infondato in quanto la Corte di appello a pagg. 10 e 11 ha riportato testualmente la declaratoria della categoria dei quadri di carattere generale nel CCNL dei 1986 nella quale si parla espressamente di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa . con ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate . anche il livello B, sul quale si insiste nel motivo, parla di ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione aziendale Corretta appare quindi la conclusione per cui il tratto caratterizzante la categoria di quadro sia di livello A che di livello B risiede nella ampia discrezionalità di poteri che appare coerente con la formulazione letterale delle disposizioni contrattuali e con i canoni codicistici in materia di interpretazione dei negozi giuridici. La Corte territoriale ha poi escluso che, nel merito, le mansioni svolte comportassero il tipo di discrezionalità richiesto in quanto le pur rilevanti dimensioni degli stabilimenti ove avveniva il deposito delle bombole o il volume del fatturato non comprovavano il possesso di un ampio potere discrezionale si tratta di un accertamento di merito che è stato congruamente motivato in relazione alle risultanze istruttorie. Pertanto la motivazione della sentenza appare congrua e logicamente coerente mentre le censure appaiono di merito e dirette ad una rivalutazione del fatto come tale inammissibile in questa sede. Con il secondo motivo si allega l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Risultava in particolare dal documento numero 6 che il ricorrente almeno nel periodo 1986 1989 gestiva il personale, ne organizzava il lavoro, aveva due impiegate amministrative, partecipativa alla contrattazione per la determinazione delle tariffe, autorizzava il pagamento dei fornitori. L'impianto di Novi Ligure era di notevole dimensioni. Il motivo appare infondato in quanto muove censure di mero fatto inammissibili in questa sede. La Corte territoriale ha già esaminato il documento numero 6 sul quale si insiste nel cosidetto quesito riassuntivo a pag. 43 del ricorso ed ha dato per ammesso che il M. abbia svolte le mansioni ivi indicate ma non le ha giudicate implicanti quell ampia discrezionalità di poteri richiesta dalla rivendicata categoria di quadro. La Corte di appello ha valutato che il M. per il livello D posseduto godeva di autonomia operativa e decisionale e che quindi l'attività in questione fosse riconducibile al livello di appartenenza posto che la contrattazione con i trasportatori delle tariffe aveva carattere saltuario e non continuativo e che irrilevante fosse il limitato margine di autonomia goduto per l'autorizzazione di alcune spese. La Corte territoriale ha anche sottolineato come le dimensioni degli stabilimenti o il volume del fatturato ove era addetto il ricorrenti non fossero elementi idonei a provare il requisito dell` ampia discrezionalità di poteri . La motivazione sul punto appare esauriente ed immune da vizi logici o argomentativi mentre, come detto, le censure sono dirette ad una rivalutazione del fatto inammissibile in questa sede. Con il terzo motivo si allega la violazione dell'articolo 4 del CCNL e dell'articolo 2103 c.c. L'accertata dequalificazione precede la data riconosciuta dai Giudici di merito. Dopo il 1.12.1989 il M. è stato privato delle mansioni prima esercitate e gli sono state affidate mansioni tecnico informatiche per le quali non aveva alcuna esperienza . In precedenza aveva alle proprie dipendenze 5/6 dipendenti. II motivo appare infondato. La Corte territoriale ha sul punto osservato II M. lamenta che fin dal 1989 allorché venne destinato al servizio di meccanizzazione dei distributori SIO sarebbe stato demansionato. L'assunto non è condivisibile lo stesso M. riferisce che si è trattato di un'attività di istruzione di personale, di controllo sull'utilizzo del nuovo sistema basato su supporto informatico, di interfaccia con la nuova società di progettazione al fine di evidenziare le esigenze operative del personale addetto alla distribuzione. Certo, in precedenza il M. non aveva mai utilizzato strumenti informativi, ma la circostanza di per sé non è certamente indice di dequalificazione . Aggiunge la Corte territoriale che la mansione di tecnico di informatica rientrava nel livello di appartenenza. La motivazione appare congrua e logicamente coerente le nuove mansioni certamente rientravano nella declataroria di appartenenza come non si contesta nemmeno al motivo e non apparivano di certo mortificare il ruolo del ricorrente, che veniva impiegato in un nuovo sistema operativo ancora in fase di progettazione e di lancio, così come è stato ricostruito nella sentenza impugnata. In assenza di ulteriori elementi in grado di connotare negativamente il mutamento di mansioni l'esercizio dello ius variandi datoriale non appare in via automatica violare l'articolo 2103 c.c. in quanto offriva occasioni di sviluppo della professionalità del ricorrente in attività di nuova introduzione che rientravano nel livello di appartenenza. Nel motivo si allude al carattere già obsoleto del nuovo sistema che potrebbe offrire un elemento in più a sostegno della tesi del ricorrente ma si tratta di censure di merito che non sono in alcun modo confortate da precisi richiami a risultanze istruttorie. Con il quarto motivo si allega I' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La Corte di appello ha escluso la retrodatazione del demansionamento al 1989 sulla sola circostanza per cui il profilo di Tecnico di informativa rientrava nella categoria posseduta. li motivo appare infondato per quanto sopra già detto. La motivazione della sentenza impugnata non è limitata alla sola circostanza per cui il profilo di Tecnico di informativa rientrava nella categoria posseduta in quanto sono state esaminate le nuove mansioni e si è accertato che le stesse offrivano in concreto una chance professionale per il ricorrente e che non erano emersi elementi per ritenerle in sé e per sé dequalificanti. Con il quinto motivo si allega I' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L'azienda aveva autorizzato il M. ad utilizzare la propria autovettura e non aveva stabilito alcuna parametrazione per costi di auto di diversa cilindrata. Il motivo appare infondato avendo la Corte territoriale accertato che la società aveva proposto una vettura aziendale, ma il M. aveva richiesto di poter usare la vettura propria la società l'aveva autorizzato allegando i prospetti di rimborso che quindi erano stati accettati dal dipendente pag. 15 della sentenza impugnata . La motivazione appare congrua e logicamente coerente in quanto emerge un accordo tra le parti circa l'autorizzazione all'uso della vettura privata con il rimborso delle spese chilometriche in misura corrispondente alla vettura che l'azienda era disposta a concedere in uso e rinunciata dal lavoratore. Manca peraltro al motivo il richiamo alla fonte contrattuale o di altra natura che imporrebbe un rimborso su basi diverse. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite liquidate come al dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano i euro 100,00 per spese, nonché in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori.