La Circolare numero 79/2014, pubblicata ieri dall'Istituto, chiarisce i termini di pagamento dei TFS e dei TFR, nonché gli altri aspetti previdenziali connessi ai prepensionamenti per soprannumero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’INPS, nella Circolare numero 79 del 23 giugno 2014, richiama le principali disposizioni riguardanti il pensionamento del personale in esubero e descrive le speciali disposizioni regolanti i termini di pagamento delle indennità di fine lavoro del diretti interessati. Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto. Nei confronti del personale in esubero inciso dai pensionamenti anticipati, sono previste diverse decorrenze del diritto al trattamento di fine rapporto, comunque denominato, in relazione alla data di maturazione dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico. Secondo quanto disciplinato dall’articolo 2, comma 11, d.l. numero 95/2012, come successivamente modificato, tra il personale interessato dalla procedura di riduzione dei soprannumeri, rientrano • i dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 • i dipendenti che, entro il 31 dicembre 2016, avrebbero maturato i requisiti anagrafici e contributivi, nonché il diritto alla decorrenza del pagamento della pensione, sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 d.l. numero 201/2011 Salva Italia . Il dies a quo dal quale far decorrere il termine di pagamento della prestazione di fine lavoro deve essere individuato in base alla circostanza che il dipendente fosse in possesso dei requisiti pensionistici al 31 dicembre 2011 oppure maturi i requisiti stessi entro il 31 dicembre 2016. TFS e TFR per i dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011. Il termine di pagamento dei trattamenti decorre dalla data di collocamento a riposo cessazione dal servizio . Per tale categoria trova applicazione la disciplina derogatoria introdotta dall’articolo 1, comma 23, d.l. numero 138/2011, ove si prevede la possibilità di ottenere termini di pagamento più brevi rispetto a quelli vigenti. A tale proposito l'INPS ricorda quanto indicato nella circolare numero 37/2012, secondo la quale il termine di pagamento del TFS o del TFR è di 105 giorni dalla cessazione dal servizio per gli iscritti che, entro il 12 agosto 2011, hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia connessa al limite di età ordinamentale previsto dall’amministrazione di appartenenza o la massima anzianità contributiva ai fini pensionistici di norma 40 anni . Il termine di pagamento è, invece, di 6 mesi dalla cessazione dal servizio per gli iscritti che, sempre entro il 12 agosto 2011, hanno maturato il diritto alla pensione anticipata con la “quota”. In tutti gli altri casi, alla prestazione saranno applicati i termini di pagamento previsti dall’articolo 3, commi 3 e 5, d.l. numero 79/1997 come modificato dall’articolo 1, comma 22, d.l. numero 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 148/2011. Maturazione dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016. Per i dipendenti che, posteriormente al 31 dicembre 2011, maturano in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento dei trattamenti decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell’articolo 24 d.l. numero 201/2011. Di conseguenza, se l’interessato raggiungerà prima il diritto teorico alla pensione anticipata secondo i requisiti del d.l. numero 201/2011, rispetto al limite di età, da tale momento decorrerà il termine di pagamento in base al quale la prestazione di fine lavoro non può essere pagata prima di ventiquattro mesi. Se, invece, l’interessato raggiungerà, sempre secondo i requisiti previsti dal Salva Italia , il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata, allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del diritto teorico alla pensione di vecchiaia. fonte www.fiscopiu.it
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