Non è possibile richiedere al privato il rimborso delle spese sostenute dal Municipio per regolare il traffico in occasione di manifestazioni pubbliche, cerimonie religiose e cortei funebri.
Salvo che il Comune non deliberi diversamente anche in relazione ad alcune manifestazioni di interesse pubblico organizzate da privati destinatari di contributi e patrocinio. Lo ha chiarito la nota interpretativa adottata dalla conferenza Stato – Città ed autonomie locali il 26 luglio 2018. L’articolo 22, comma 3-bis, d.l. numero 50/2017 ha introdotto la possibilità da parte dei Comuni di richiedere il pagamento per l’espletamento di alcuni servizi in materia di polizia stradale. In pratica spetta agli organizzatori delle iniziative private a fine di lucro finanziare l’attività di disciplina del traffico svolta dalla polizia municipale. Censimento a carico degli Enti locali. In prima battuta spetterà agli Enti locali effettuare il censimento ed una puntuale elencazione nel regolamento comunale delle manifestazioni escluse dall’obbligo di corresponsione delle spese. La nota interpretativa fornisce alcuni chiarimenti per orientare meglio le scelte comunali. Di certo devono essere soggette a pagamento le attività ad iniziativa privata prive di interesse pubblico che perseguono finalità di lucro. Spetterà ai singoli Consigli Comunali decidere di escludere dall’obbligo del pagamento anche le manifestazioni di interesse pubblico organizzate da soggetti privati destinatari di contributi o patrocinio. Di certo non possono essere soggetti a rimborso da parte dei privati le manifestazioni pubbliche in senso stretto, le cerimonie religiose ed i cortei funebri. E neppure le spese sostenute per lo svolgimento di attività di ordine pubblico richieste dal questore. Le modalità di pagamento delle somme dovute dai privati saranno decide dal regolamento comunale, compresa la possibilità di richiedere acconti.