In caso cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo, ossia da locatore a terzo cessionario, non è necessario alcun consenso da parte del conduttore-ceduto, «proprio perché la posizione giuridica di quest’ultimo non ha subito alcuna modifica».
Così la Cassazione con ordinanza numero 18536/18, depositata il 13 luglio. La vicenda. Il Tribunale aveva ritenuto valida ed efficace la cessazione del contratto di locazione da parte dell’originario locatore in favore del coniuge con scrittura privata, anche in assenza del consenso del conduttore ceduto. Secondo il Giudice di prime cure l’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del canone doveva essere rigettata applicando alla fattispecie l’articolo 1594 c.c. Sublocazione o cessione della locazione in quanto norma derogatoria al principio generale imposta dall’articolo 1406 c.c. Nozione . La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo revocandolo, ciò in considerazione del fatto che si trattava di un caso di cessione di contratto e non di sub-contratto con conseguente operatività dell’articolo 1406 c.c Avverso la decisione di merito la cessionaria ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione delle richiamate norme da parte della Corte territoriale sottolineando che la cessazione del contratto di locazione era avvenuta non dal conduttore al terzo c.d. lato passivo ma dal locatore al terzo c.d. lato attivo . La posizione giuridica del conduttore nella cessione del contratto. La Cassazione ha ritenuto doversi ribadire il principio di legittimità per il quale «in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell’immobile locato determina la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore – locatore senza necessità del consenso del conduttore, con la conseguenza che quest’ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all’acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione delle vendita dell’immobile» facendo applicazione analogica della cessione di credito prevista dall’articolo 1264 c.c Nel caso specie dalla scrittura privata, secondo la Suprema Corte, si rileva chiaramente la volontà delle parti di modificare esclusivamente la persona dell’originario locatore con altro soggetto attivo. Da ciò consegne che dalla cessione del contratto di locazione tra il locatore cedente e il terzo cessionario non deriva nessuna modifica della posizione giuridica del conduttore-ceduto e, quindi, non è necessario alcun consenso di quest’ultimo alla cessione. Due distinte ratio tra lato attivo e passivo. Inoltre, precisano i Giudici di legittimità, per capire gli affermati principi bisogna distinguere tra due modalità di cessazione del contratto di locazione. La prima c.d. lato passivo da conduttore ad un terzo per la quale si prevede il consenso del locatore ai fini di consentire a quest’ultimo di opporsi alla cessione o alla sublocazione. Tale ratio non ricorre nel secondo tipo di cessione c.d. lato attivo tra locatore e terzo, la quale realizza una semplice cessione di credito, «costituito dal pagamento dei canoni di locazione» nel quale il conduttore mantiene la medesima posizione contrattuale in quanto per lo stesso «è giuridicamente indifferente chi sia il soggetto attivo del rapporto contrattuale destinatario del pagamento dei canoni». Per tutte queste ragioni la Cassazione ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione la quale dovrà decidere facendo applicazione dei richiamati principi.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 9 marzo – 13 luglio, numero 18536 Presidente Scarano – Relatore Gianniti Fatti di causa 1. La Corte di appello di Catania con sentenza 12/1/2016, riformando la pronuncia del Tribunale di Ragusa numero 92/2015, ha accolto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 570/2010, che ha revocato. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto valida ed efficace la cessione del contratto di locazione da parte dell’originario locatore S.G. in favore del coniuge V.M.J. in forza della scrittura privata 24 maggio 2010, registrata il 17 giugno 2010 e comunicata in pari data al Comune di Ragusa , anche in assenza del consenso del conduttore ceduto, sul presupposto che l’articolo 1594 c.c. è norma derogatoria al principio generale di cui all’articolo 1406 c.c. ed aveva quindi rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Ragusa, confermando il decreto ingiuntivo . Il Giudice di appello, invece, ha ravvisato nella specie un caso di cessione del contratto di locazione e non di sub contratto , con conseguente operatività dell’articolo 1406 c.c 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso V.M.J. , articolando un motivo di ricorso. Il Procuratore Generale conclude per l’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con un unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 primo comma numero 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articolo 1406 e 1594 c.c. e 36 della legge numero 392/1978. Lamenta che la Corte, interpretando erroneamente i fatti, ha erroneamente applicato le norme richiamate. Sottolinea che nel caso di specie la cessione del contratto di locazione era avvenuta non dal c.d. lato passivo, cioè dal conduttore al terzo, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, ma dal lato attivo, cioè dal locatore al terzo. 2. Il motivo è fondato. È jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita come la donazione dell’immobile locato determina, ai sensi degli articolo 1599 e 1602 cod. civ., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente o del donatario , che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore - locatore senza necessità del consenso del conduttore Sez. 3, Sentenza numero 13833 del 09/06/2010, Rv. 613275 - 01 Sentenza numero 17488 del 09/08/2007, Rv. 599449 - 01 Sentenza numero 674 del 14/01/2005, Rv. 580070 - 01 . Nel caso di specie, dalla scrittura privata 24/5/2010 posta a formale conoscenza del conduttore Comune di Ragusa con raccomandata ar del 26/4/2010 e da detto comune accettata con determina dirigenziale 13-16/7/2010 risulta che l’originario locatore .S.G. , cede, con ogni effetto di legge, alla Sig.ra V.M.J. , che accetta, i seguenti contratti di locazione dallo stesso stipulati e sottoscritti, in qualità di proprietario, con il Comune di Ragusa e precisamente e che la Sig.ra V.M.J. si surroga in ogni diritto, azione, ragione e dovere nascente dai suddetti contratti e spettanti al cedente Avv. S.G. , compreso quello di richiedere e riceversi i canoni di locazione e gli aumenti Istat come per legge, di promuovere azioni di sfratto per morosità e di finita locazione ed ogni altra azione prevista dalle vigenti leggi in materia di locazione, . Rimane fermo ogni onere ed onore a favore e a carico sia del locatore che del conduttore . Restano a carico del cessionario anche le eventuali spese per la straordinaria manutenzione degli immobili oggetto dei suddetti contratti di locazione . L’interpretazione letterale del passo contrattuale che precede indica inequivocabilmente che le parti, nel sottoscrivere la citata scrittura privata, hanno inteso modificare la persona dell’originario locatore con altro soggetto attivo. Ne consegue che, in conformità dell’orientamento sopra richiamato, il locatore cedente id est, l’avv. S.G. e la cessionaria odierna ricorrente non avevano bisogno del consenso del conduttore-ceduto id est, il Comune di Ragusa , proprio perché la posizione giuridica di quest’ultimo non ha subito alcuna modifica per effetto dell’avvenuta cessione del contratto di locazione. Occorre qui precisare che la cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo cioè dal locatore ad un terzo è fattispecie del tutto diversa dalla cessione del contratto di locazione dal c.d. lato passivo cioè dal conduttore ad un terzo , per la quale è richiesto il consenso del locatore, quale contraente ceduto articolo 1594 c.c. e articolo 36 della legge numero 392/1978 . Come questa Corte ha già avuto modo di affermare Sez. 3, Sentenza numero 674 del 14/01/2005, Rv. 580070 - 01 , in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell’immobile locato determina la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore - locatore senza necessità del consenso del conduttore, con la conseguenza che quest’ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all’acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell’immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell’articolo 1264 cod. civ. in tema di cessione dei crediti v. Cass. 9/6/2010,numero 13833, 9/8/2007 numero 17488, 22/2/2008 numero 4588, 14/1/2005 numero 674, 5/8/1991, numero 8556 . La ratio della disciplina della cessione del contratto dal lato passivo è quella di consentire al locatore di potersi opporre alla cessione o alla sublocazione, in quanto, essendo la locazione un contratto a prestazioni corrispettive, assume rilievo determinante la figura del conduttore per questo è richiesto il consenso del locatore alla cessione della locazione e/o alla sublocazione. Tale ratio non ricorre nel caso di cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo, che realizza una semplice cessione del credito, costituito dal pagamento dei canoni di locazione con conseguente applicazione in via analogica del disposto di cui all’articolo 1260 c.c. il conduttore, invero, conserva integra la sua posizione nel rapporto contrattuale rimanendo inalterati gli oneri e i doveri accessori nascenti dal contratto a carico del cessionario e versa in una posizione di indifferenza giuridica rispetto al soggetto al quale deve pagare il canone di locazione. Il fatto che non sia necessario il consenso del conduttore ceduto si desume a contrariis dalla stessa lettera dell’articolo 1594 c.c. se, in considerazione dell’intuitu personae che caratterizza il contratto di locazione, il conduttore non ha facoltà di cedere il contratto senza il consenso del locatore, ragionando a contrario, quest’ultimo ha facoltà di cedere il contratto ad altro soggetto, senza il consenso del conduttore, proprio perché al conduttore è giuridicamente indifferente chi sia il soggetto attivo del rapporto contrattuale destinatario del pagamento dei canoni cosi come al locatore è giuridicamente indifferente che il conduttore eserciti il godimento della cosa direttamente ovvero sublocandola a terzi . Il regime che precede può essere indubbiamente derogato dalla diversa volontà delle parti, ma tanto risulta non essere avvenuto nel caso di specie, nel quale il Comune di Ragusa, con la citata determina dirigenziale, non ha formulato alcuna opposizione alla comunicata cessione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.