Ruba l’auto, fa incidente e scappa: risarcimento per la vittima, azione di regresso verso il proprietario del veicolo

Nessun dubbio sul fatto che il sinistro non sia addebitabile al proprietario dell’automobile rubata. Fatale, però, è la constatazione della mancata copertura assicurativa per il veicolo. Ciò rende legittima l’azione di regresso della compagnia assicurativa.

Tutto in rapida successione prima il furto dell’automobile, e poi l’incidente stradale, causato dal ladro, che, però, si dà subito alla fuga. Così, a provvedere al risarcimento, in favore dell’automobilista vittima dello scontro su quattro ruote, è la compagnia assicurativa designata dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’. In questo quadro, però, l’unico elemento a stonare è la mancanza di copertura assicurativa per l’automobile che, guidata dal ladro, ha causato il sinistro stradale. Ciò legittima la richiesta di rimborso da parte della assicurazione nei confronti del proprietario della vettura Cass., sent. numero 9253/2015, Terza Sezione Civile, depositata oggi . Furto e sinistro. Tra primo e secondo grado, la ‘vittoria’ della compagnia assicurativa, nei confronti del proprietario dell’automobile, è solo parziale. Essa vede riconosciuto sì il proprio diritto al «rimborso», ma limitatamente a poco più di 8mila euro rispetto ai quasi 19mila euro versati come «risarcimento dei danni» a favore della persona vittima dell’«incidente stradale provocato dal conducente di un’automobile» rubata, conducente rimasto, ovviamente, «sconosciuto». Destinatario della domanda di rimborso è il «proprietario dell’automobile», a cui la compagnia assicurativa addebita di «non avere provveduto alla copertura assicurativa». Copertura assicurativa. E la visione tracciata nei giudizi di merito, visione favorevole alla compagnia assicurativa designata quale dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’, viene ritenuta pienamente legittima anche dai giudici della Cassazione. Assolutamente inutili le contestazioni mosse dal proprietario del veicolo, il quale sostiene che «egli non sarebbe passivamente legittimato in relazione all’azione di regresso, poiché non responsabile del sinistro», essendo stata «la sua automobile oggetto di furto» ed essendo stato «l’incidente provocato dall’ignoto ladro». Da un punto di vista formale, sia chiaro, questa prospettiva non fa una piega ma, in questo caso, il proprietario del veicolo dimentica un particolare non secondario a renderlo responsabile è la «mancata copertura assicurativa» del veicolo. Su questo punto, difatti, si soffermano i giudici, sottolineando che «l’azione di regresso» è stata legittimamente proposta dalla compagnia assicurativa contro l’uomo, nella sua «qualità di proprietario dell’automobile», per «l’illecito consistente non nell’avere provocato il sinistro» bensì «nell’avere omesso di adempiere all’obbligo dell’assicurazione contro la responsabilità civile».

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 febbraio – 7 maggio 2015, numero 9253 Presidente Berruti – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo La s.p.a. INA Assitalia, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ha convenuto davanti Tribunale di Roma V.Z., chiedendone la condanna alla restituzione della somma di e 18.779,07, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, somma che essa aveva corrisposto in risarcimento dei danni a certo F.L., a seguito di un incidente stradale provocato dal conducente dell'automobile di proprietà dello Z., rimasto sconosciuto, a seguito del furto dell'automobile stessa. INA Assitalia ha chiesto il rimborso al proprietario dell'autovettura sulla base dell'articolo 292 d. lgs. 7 settembre 2005 numero 209-Codice delle assicurazioni private, per non avere egli provveduto alla copertura assicurativa. Il convenuto ha resistito, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, la prescrizione biennale ed altro. Il Tribunale ha dichiarato prescritto parte del credito azionato ed ha condannato lo Z. al pagamento di E 8.327,19, oltre rivalutazione, interessi e spese. Proposto appello dallo Z., a cui ha resistito l'appellata, con sentenza 7 luglio 2010 numero 2931 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado. Lo Z. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste INA Assitalia con controricorso. Motivi della decisione I.- Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 18 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello respinto l'eccezione di incompetenza per territorio. Assume il ricorrente che - non essendo stata ancora accertata l'esistenza dell'obbligazione di pagamento a carico dello Z. - l'attrice avrebbe dovuto proporre l'azione di regresso avvalendosi solo del disposto dell'articolo 18 cod. proc. civ., che individua come giudice competente quello del luogo di residenza del convenuto, essendo l'articolo 20 cod. proc. civ. applicabile solo per le cause relative a diritti di obbligazione già accertati. 1.1.- I1 motivo è manifestamente infondato. Correttamente ha rilevato la Corte di appello che la competenza va individuata sulla base della prospettazione della domanda, indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito, che costituisce oggetto di accertamento nel corso del giudizio. 2.- Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulle eccezioni proposte da esso appellante in ordine all'importo della condanna al pagamento. Espone il ricorrente che, nel giudizio di primo grado relativo all'accertamento delle responsabilità per il sinistro, in esito al quale INA Assitalia ha riportato la condanna che costituisce il titolo della sua domanda, il conducente dell'automobile di sua proprietà è stato ritenuto responsabile del sinistro al 50% ed, in esito alla condanna, ha pagato la somma di € 4.880,00. Successivamente, in grado di appello, il Tribunale di Ostia ha a lui addebitato la responsabilità nella misura dell'80%, ed ha condannato esso Z. e la compagnia assicuratrice a pagare la somma di E 8.327,00, comprensiva di quanto già liquidato e pagato in esito alla sentenza di primo grado che ciò nonostante INA Assitalia ha versato al danneggiato l'intera somma di E 8.327, 00, senza tenere conto di quanto versato in precedenza che pertanto, trattandosi di errore della compagnia assicuratrice, per questa parte egli non è tenuto alla restituzione. 2.1.- Il motivo non è fondato. Ha rilevato la Corte di appello che la compagnia assicuratrice ha pagato la somma di cui alla sentenza di condanna emessa dal giudice di appello e che l'ipotetica erroneità della somma avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione di quella sentenza. Trattasi di motivazione ineccepibile. Del resto il ricorrente neppure deduce e dimostra in questa sede di avere a suo tempo quanto meno informato la compagnia assicuratrice del pagamento da lui effettuato al danneggiato, a seguito della sentenza di primo grado né di avere dedotto la circostanza in appello, affinché il Tribunale ne tenesse conto nella sentenza, nel liquidare la somma ancor dovuta. Sicché neppure può imputare alla controparte di avere proceduto al pagamento con leggerezza o mala fede. Il motivo di ricorso non può che essere rigettato. Fermo restando il diritto del ricorrente di agire contro il danneggiato per ottenere la restituzione di quanto sarebbe stato indebitamente pagato in eccesso. 3.- Il terzo motivo, che denuncia violazione dell'articolo 29 cod. assic., per il fatto che lo Z. non sarebbe passivamente legittimato in relazione all'azione di regresso, poiché egli non è responsabile del sinistro, essendo stata la sua automobile oggetto di furto e l'incidente provocato dall'ignoto ladro, è manifestamente infondato. L'azione è stata proposta contro l'odierno ricorrente in considerazione della sua qualità di proprietario dell'automobile, per l'illecito consistente non nell'avere provocato il sinistro, ma nell'avere omesso di adempiere all'obbligo dell'assicurazione contro la responsabilità civile. 4. Il ricorso è rigettato. 5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in E 2.500,00, di cui C 200,00 per esborsi ed e 2.300,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge