Violazioni della privacy e telemarketing ""selvaggio"" di Tim e Fastweb: la parola al Garante

Con la newsletter numero 441 del 29 maggio 2018 il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto il provvedimento sanzionatorio, corrispondente ad un importo complessivo di 960mila euro, emesso nei confronti della società telefonica TIM per violazione della privacy. L’ Autorità ha, altresì, imposto a Fastweb di rafforzare il controllo sulle propria rete di vendita contro il «telemarketing selvaggio». Si legge, poi, che il Garante ha dato il via libera al GPS per la vigilanza privata.

Le elevate sanzioni per la società telefonica. Nella newsletter del 29 maggio 2018 si legge che il Garante Privacy ha ordinato a Tim il pagamento di due sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 960mila euro, a causa di violazione della normativa privacy. In particolare la prima sanzione deriva dalle verifiche svolte dall’Autorità che hanno accertato un’ingiustificata assegnazione di 826 utenze telefoniche ad un ignaro utente che si è ritrovato moroso a sua insaputa. Precisa il Garante che «erronea intestazione avrebbe interessato anche numerosi altri utenti e si sarebbe propagata anche ad altri sistemi tra i quali il sistema di fatturazione e il sistema di richiesta anagrafica cliente Rac ». La seconda sanzione amministrativa erogata dalla Garante punisce la società telefonica per un caso di «data breach» del 2013, nel quale il malfunzionamento di un sistema aveva provocato la visualizzazione di dati di altri clienti da parte di coloro che volano utilizzare i servizi di assistenza online. «Stop al telemarketing selvaggio». Fastweb dovrà controllare la propria rete di vendita in modo più rafforzato. Questa la decisione con la quale il Garante Privacy ha ammonito la società interessata al termine di una serie di ispezioni in seguito alle molteplici segnalazioni di persone che lamentavano di essere disturbate dal call center che propongono offerte commerciali. L’Autorità per la protezione dei dati personali ha rilevato che in molti casi «la società non era in grado di garantire che le persone contattate non si fossero iscritte al “registro delle opposizioni” o non si fossero comunque opposte a contatti commerciali». Il Garante ha individuato poi irregolarità anche nella c.d. procedura di “call me back” attiva sul sito di web Fastweb, nonché in alcune forme di profilazione della clientela. Nello specifico il Garante ha vietato alla compagnia telefonica di trattare per finalità di marketing, «i dati di chi non ha manifestato un libero consenso o lo abbia revocato o abbia comunque fatto valere il diritto di opposizione. Ha inoltre vietato di profilare gli utenti senza averli prima informati e aver acquisito, anche in questo caso, il loro consenso». Ed, infine, «ha prescritto a Fastweb di controllare l’operato dei propri partner commerciali e il corretto funzionamento della piattaforma informatica utilizzata, nonché di adottare misure tecniche e organizzative che assicurino il tracciamento di tutte le telefonate promozionali». Via libera alla vigilanza privata con il GPS. Infine nella newsletter del Garante si legge che l’Autorità ha dato via libera all’utilizzo del GPS, attraverso la geolocalizzazione di smartophone e tablet, per il personale di una società che effettua servizi di sorveglianza privata e trasporto valori. Il Garante ha disposto, altresì, misure a tutela della riservatezza dei lavoratori come, ad esempio, un tempo massimo di conservazione dei dati e l’inutilizzabilità di questi per finalità di controllo dei lavoratori o per scopi disciplinari.