Retroattività dei parametri per i compensi professionali

In tema di spese processuali, agli effetti dell’articolo 41 del d.m. numero 140/2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.

Questo è quanto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 2322, depositata il 6 febbraio 2015. Il fatto. Due avvocati chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Firenze l’ingiunzione alla società loro cliente del pagamento degli onorari e delle spettanze relative all’opera professionale svolta in suo favore nell’ambito di un procedimento civile definito con sentenza dell’aprile 2011 . La società proponeva opposizione assumendo l’eccessività, secondo le tariffe professionali all’epoca vigenti, della somma ingiunta in relazione allo scaglione tariffario applicabile. Il Tribunale revocava il decreto di ingiunzione ritenendo superata la questione dello scaglione tariffario di riferimento, atteso che la controversia sarebbe stata disciplinata dal d.l. numero 1/2012, nonché dal d.m. numero 140/2012. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i due professionisti, che denunciano la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 41 del d.m. numero 140/2012, il quale prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore». Spese processuali. Il motivo di ricorso è ritenuto dal Collegio fondato, in quanto riprende le affermazioni della Corte di Cassazione recentemente svolte sul punto. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenza numero 17406 e 17405 del 2012 hanno, infatti, sostenuto che «in tema di spese processuali, agli effetti dell’articolo 41 del d.m. numero 140/2012, il quale ha dato attuazione all’articolo 9, comma 2 del d.l. numero 1/2012, convertito il l. numero 27/2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata». Per tali ragioni, la S.C. ha accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa al tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 dicembre 2014 – 6 febbraio 2015, numero 2322 Presidente – Relatore Bianchini Rileva in fatto Gli avv.ti Simona Giunti Agresti e Marco Fontani chiesero ed ottennero dal Tribunale di Firenze che venisse ingiunto alla propria cliente srl Società Legnami Fabbrani il pagamento degli onorari e delle spettanze relative all'opera professionale svolta in favore di detta società nell'ambito di un procedimento civile definito dal Tribunale di Firenze con sentenza dell'aprile del 2011 in cui essa era stata chiamata in manleva da terzo soggetto per la ritenuta difettosa fornitura di legname per un tetto che messo in opera dal chiamante, aveva presentato difetti, determinando l'apertura di un contenzioso giudiziario tra committente e cliente La La società propose opposizione assumendo l'eccessività, secondo le tariffe professionali all'epoca vigenti, della somma ingiunta euro 8.709,87 in relazione al valore della controversia assunto in euro 2.275,20, pari al costo delle travi ed allo scaglione tariffario di conseguenza applicabile quello compreso sino ad euro 5.200,00 e non già quello da 5.200,00 a 25.900,00 curo Trasformatosi in corso di causa il rito, dovendosi dare applicazione a quello previsto dall'articolo 14 del d.lgs numero 150/2011, il Tribunale in composizione collegiale revocò il decreto di ingiunzione ritenendo superata la questione dello scaglione tariffario di riferimento, atteso che la controversia sarebbe stata disciplinata dal d.l. numero 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge numero 27/2012 nonché dal d.m. numero 140 del 20 luglio 2012, di approvazione del regolamento ministeriale recante la determinazione dei nuovi parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi professionali di conseguenza, a seguito di nuova valutazione, liquidò i compensi in euro 3.300,00 e riconobbe ripetibili esborsi per ulteriori 100 euro, liquidando altresì le spese del procedimento in euro 1.200,00 euro oltre IVA e CNPAP. Per la cassazione di tale ordinanza i citati professionisti hanno proposto ricorso, sulla base di un motivo l'intimata società non ha svolto difese. Osserva in diritto I Con unico motivo viene denunziata la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 41 del d.m. numero 140/2012 le disposi ioni del presente decreto si applicano alle liquidatiioni successive alla sua entrata in vigore e la conseguente erronea applicazione dell'articolo 4 , capo secondo, del medesimo decreto, portante i parametri in base ai quali commisurare l'entità della liquidazione dei compensi sostengono i ricorrenti che la incerta formulazione della norma transitoria debba trovare definitiva sistemazione se coniugata con il principio di irretroattività della legge articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale distinguendo dunque tra attività professionale conclusasi prima dell'entrata in vigore del citato testo normativo e quella ad esso successiva o pendente all'entrata in vigore di esso , applicando pertanto la nuova disciplina di abrogazione del sistema a tariffe solo per la seconda e per la terza ipotesi. La Il motivo è palesemente fondato in quanto in linea con quanto di recente sia pure in forma di obiter dictum -affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn 17.406 e 17405 del 2012 e ribadito ex professo da Cass. Sez. III numero 23318/2012 , secondo cui In tema di spese processuali, agli effetti dell'articolo 41 del d.m. 20 luglio 2012, numero 140, il quale ha dato attuazione all'articolo 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, numero 1, convertito in legge 24 marzo 2012, numero 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. II Il ricorso è pertanto idoneo ad essere trattato in camera di consiglio a' sensi degli articolo 375 numero 5 , 376 e 380 bis cpc, per essere dichiarato manifestamente fondato. P.Q.M. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375 numero 5 376 380 bis cpc, per essere quivi dichiarato manifestamente fondato. Il Collegio condivide le conclusioni sopra esposte, in quanto linea con la corrente interpretazione di legittimità e non contrastate dalla società intimata che non ha svolto difese il ricorso va dunque accolto e l'ordinanza cassata, con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Accoglie il ricorso cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze in diversa composizione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 `del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1, dello stesso articolo 13.