La Suprema Corte riflette sul rapporto tra error in procedendo e cause estintive del reato, indagandone gli effetti tanto rispetto alle modalità di deliberazione cui è soggetto il giudicante, quanto in ordine alla possibilità, per il Collegio di legittimità, di risolvere il contrasto senza alcun supplemento di merito.
Con la sentenza numero 42703/15, depositata il 23 ottobre, la III Sezione si esprime su argomenti eminentemente procedurali, dedotti dal ricorrente al fine di eccepire la nullità assoluta, di ordine generale, della decisione impugnata. Più in dettaglio, riflette sul rapporto tra error in procedendo e cause estintive del reato, indagandone gli effetti tanto rispetto alle modalità di deliberazione cui è soggetto il giudicante, quanto in ordine alla possibilità, per il Collegio di legittimità, di risolvere il contrasto senza alcun supplemento di merito. L’esito finale dello scrutinio condotto, tuttavia, non soddisfa pienamente gli obiettivi che si prefiggeva il ricorso, anche a causa del difetto di autosufficienza dell’atto, che condiziona, inevitabilmente, le opzioni disponibili. Il caso. Il processo, che vedeva un ultrasessantenne accusato d’aver eseguito opere incidenti su un bene paesaggistico al di fuori delle prescritte autorizzazioni amministrative, arriva in ultima istanza a fronte della sentenza predibattimentale della Corte di Appello di Napoli, che, riformando la precedente pronuncia della Sezione Distaccata di Ischia, aveva rilevato l’intervenuta prescrizione del reato contestato e, per l’effetto, dichiarato di non doversi procedere, con consequenziale revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo. L'imputato, personalmente e tramite il proprio difensore, criticava la decisione di seconde cure esponendo due differenti censure in primo luogo, denunciava una nullità ex articolo 178 c.p.p., per la violazione del diritto dell’imputato ad intervenire nel processo, poiché l’obbligo di immediata declaratoria dell’avvenuta estinzione del reato non opererebbe – come più volte statuito, a dire del ricorrente, dalla stessa Suprema Corte – prima del dibattimento, in una fase in cui non s’era in alcun modo notificata, all’imputato o al suo difensore, la fissazione dell’udienza secondariamente, lamentava l’inosservanza o l’erronea applicazione della norma incriminatrice, con riguardo alle sanzioni scaturenti dalla violazione penale, revocate solo in parte il ripristino dei luoghi, infatti, era rimasto operativo nonostante l’assenza di un valido accertamento di responsabilità . La Corte – su parere conforme del Procuratore generale – accoglie parzialmente il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa revoca dell’ordine di rimessione in pristino, che viene così eliminato. In motivazione, dopo il rituale riepilogo del giudizio a quo e dei motivi di ricorso – ripresi, ai sensi dell’articolo 173 d.a. c.p.p., funzionalmente all’esame da condurre – l’Estensore si concentra prevalentemente sulla valutazione della prima doglianza, reputandola infondata. Giunge a questa conclusione dopo un’ampia rassegna – che ricostruisce le esegesi rese dal Massimo Consesso interpretativo prima e dopo la riforma del rito – degli orientamenti giurisprudenziali che si sono occupati della gerarchia tra nullità e cause estintive del reato, declinando nel caso di specie i principi enucleati dagli arresti citati alla luce dell’insufficiente approfondimento, a questo proposito, dell’atto introduttivo. Dedica minor spazio invece – a buon diritto, vista la minore complessità della questione – all’ulteriore passaggio rilevante, concernente l’ordine di ripristino dei luoghi indebitamente “sopravvissuto” alla dichiarazione di non doversi procedere dei Giudici di secondo grado. Le interpretazioni in campo. Preliminarmente, il Collegio chiarisce come, sebbene ci siano precedenti riconducibili all’indirizzo invocato dal deducente a conforto delle proprie argomentazioni, secondo il quale l’obbligo di dichiarare immediatamente la sussistenza di cause di non punibilità non può operare nella fase predibattimentale, debba darsi priorità al diverso filone che, in subiecta materia, ha statuito come “nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio” si citano Cass., Sez. IV Penumero , 13.6.2014, numero 36896, RV. 260299 e Cass., SS. UU. Penumero , 27.2.2002, numero 17179, Conti, RV. 221403 . In altre parole, il vizio procedurale deve soccombere dinanzi alla carenza sostanziale, se quest’ultima è tale da poter essere apprezzata già nell’ultimo grado, ponendo direttamente fine all’iter processuale. Pur non rigettando integralmente la tesi del difensore – che non sarebbe “priva di fondamento teorico” – gli Ermellini ritengono che debba propendersi per la soluzione appena descritta, considerata “più compatibile con l’esigenza di assegnare una “ragionevole durata” al processo, sulla base di quanto imposto dall’articolo 111 Cost. e dall’articolo 6 CEDU” per poter approdare ipoteticamente ad un risultato opposto, peraltro, l’impugnante avrebbe dovuto – come non ha fatto – indicare gli atti dai quali deriverebbe, con immediata evidenza, la ragione del proscioglimento nel merito. La demolizione e la rimessione in pristino. Risulta fondato, invece, l’ulteriore profilo di criticità sollevato dall’imputato, riguardante le sanzioni accessorie. Ed invero, malgrado si tratti di statuizioni obbligatorie in caso di condanna, il giudice del gravame avrebbe dovuto obbligatoriamente revocarle, contestualmente alla dichiarazione di estinzione del reato deve essere eliminato, pertanto, l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, impropriamente mantenuto efficace a dispetto della corretta rimozione del connesso ordine di demolizione. Conclusioni. La sentenza in commento, benché si muova nell’alveo di un percorso sostanzialmente obbligato – per l’intervenuta prescrizione, l’inscindibile legame con l’accertamento del fatto delle sanzioni accessorie e l’insufficiente articolazione del ricorso – fornisce indicazioni precise e, nella sostanza, condivisibili sulle forme ed i limiti con cui possono sottoporsi al vaglio di legittimità, in casi analoghi, eventuali violazioni di legge processuale. Da questo punto di vista, può essere un utile strumento per il giurista pratico, che voglia comprendere – anche in prospettiva strategica – la valenza di tali lacune dinanzi alla Suprema Corte.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 luglio – 23 ottobre 2015, numero 42703 Presidente Fiale - Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. F.P., personalmente e tramite il difensore, ricorre per cassazione impugnando la sentenza predibattimentale del 6 marzo 2014 con la quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato, in riforma di quella emessa dal tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia, non doversi procedere nei confronti del ricorrente per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, disponendo la revoca dell'ordine di demolizione. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 127 codice di procedura penale in relazione all'articolo 469 stesso codice articolo 606, comma 1, lettera c , codice di procedura penale . Assume il ricorrente come l'impugnata sentenza sia viziata da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'articolo 178 del codice di procedura penale, per violazione del diritto dell'imputato ad intervenire nel processo, avendo la Corte d'appello pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione senza che alcun avviso di fissazione di udienza sia mai stato preventivamente notificato al ricorrente o al suo difensore. Osserva il ricorrente come non sia in discussione la questione circa l'obbligo da parte del giudice di dichiarare, ai sensi dell'articolo 129 dei codice di procedura penale, l'esistenza di una causa estintiva del reato e tuttavia una tale declaratoria può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico ma non anche per la fase predibattimentale, come più volte ha statuito la stessa Corte di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'articolo 181 decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42 articolo 606, comma 1, lettera b , codice di procedura penale . Sostiene il ricorrente come la sentenza impugnata sia comunque illegittima per avere la Corte d'appello, nel dichiarare l'estinzione anche dal reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo numero 42 del 2004, omesso di revocare la sanzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, applicata dal primo giudice con la sentenza di condanna. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato sulla base dei secondo motivo. 2. II primo motivo è invece infondato. 2.1. Sulla questione sollevata dal ricorrente le soluzioni apprestate dalla giurisprudenza di legittimità non sono univoche. Secondo un primo orientamento, citato anche dal ricorrente, la sentenza con la quale la Corte d'appello dichiari de plano prima del dibattimento l'estinzione dei reato, oltre ad essere affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull'intervento e assistenza dell'imputato, non è nemmeno giustificata dall'articolo 129 cod. proc. penumero , la cui prescrizione dell'obbligo di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico e non anche per la fase predibattimentale Sez. 2, numero 47432 del 25/11/2009, Mazza, Rv. 246796 Sez. 2, numero 42411 del 04/10/2012, Napoli, Rv. 254351 . Al medesimo approdo giungono le pronunce secondo le quali, nel giudizio di cassazione, vi è l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d'appello, in riforma della sentenza di condanna in primo grado, abbia dichiarato de plano l'estinzione dei reato per prescrizione prima del dibattimento, perché solo il giudice dei merito può valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'articolo 129, comma secondo, cod. proc. penumero , con riferimento al contenuto di tutti gli atti dei processo Sez. 6, numero 28478 dei 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862 Sez. 6, numero 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833 . 2.2. Secondo un altro indirizzo, che il Collegio condivide ed al quale occorre dare continuità, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'articolo 129 cod. proc. penumero impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio Sez. 4, numero 36896 dei 13/06/2014, Volpato, Rv. 260299 . Va ricordato che l'articolo 469 cod. proc. penumero consente il proscioglimento per prescrizione anche prima del dibattimento, se questo non è necessario per il relativo accertamento, purché sia assicurato il contraddittorio e non vi sia opposizione del pubblico ministero e dell'imputato. Ne consegue che non è in discussione, nel caso in esame, la nullità della sentenza predibattimentale per radicale violazione del principio dei contraddittorio ma il fatto ulteriore che il giudice di merito abbia omesso di rilevare l'esistenza di una causa di proscioglimento nel merito di immediata evidenza, preclusiva di una pronuncia, comunque ampiamente liberatoria, dichiarativa di una causa di estinzione del reato e della quale il ricorrente si duole, tanto da volerla rimossa. 2.3. Sotto il vigore del codice abrogato le Sezioni Unite Marino, limitatamente al vizio di motivazione, avevano affermato il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato Sez. U, numero 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993 Marino ed altri, Rv. 192471 . Il principio è stato da ultimo riaffermato, in relazione al codice di rito, dalle Sezioni Unite Tettamanti, e logicamente esteso anche alle cause di nullità, essendo stato ribadito, senza oscillazioni, il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite Cremonesi secondo il quale, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice dei merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva Sez. U, numero 1021 del 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Cremonesi, Rv. 220511 , indirizzo immediatamente confermato dalle Sezioni Unite Conti secondo cui il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'articolo 129 cod. proc. penumero impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio Sez. U, numero 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 . Perciò, secondo il dictum assolutamente costante delle Sezioni Unite, si deve ritenere che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva Sez. U, numero 35490 del 28/05/2009 Tettamanti Rv. 244275 . 2.4. Questi insegnamenti sono stati, anche di recente, condivisi bilmente ribaditi con l'affermazione che, nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio Sez. 2, numero 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277 Sez. 6, numero 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625 . Dunque il principio enunciato dalla sentenza Volpato non è isolato e, peraltro, la considerazione - secondo la quale, quando la causa estintiva del reato è stata illegittimamente dichiarata inaudita altera parte, essa si risolve in una violazione del contraddittorio con la conseguenza che la nullità imporrebbe l'annullamento della decisione perché solo dagli atti del processo, il cui esame è precluso al giudice di legittimità, è possibile stabilire l'esistenza della causa più favorevole reclamata - non è priva di fondamento teorico ma non può trovare lo sbocco indicato, richiedendo una soluzione diversa e più compatibile con l'esigenza di assegnare una ragionevole durata al processo, sulla base di quanto imposto dall'articolo 111 Cost. e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Va in primo luogo considerato che, in siffatti casi, non è sufficiente che il ricorrente eccepisca la nullità di ordine generale, chiedendo una regressione del processo all'esito della quale il giudice del merito, integrato il contradditorio, ugualmente sarebbe obbligato a dichiarare, in mancanza di una causa evidente dell'innocenza, l'estinzione del reato, ma è necessario che indichi specificamente nel ricorso gli atti del processo dai quali risulti la causa di proscioglimento nel merito di immediata evidenza ictu oculi perché, rispetto al risultato che il ricorrente si ripromette di conseguire eccependo la nullità, il ricorso, che non contenga le precise indicazioni circa l'esistenza di una causa di proscioglimento nel merito di immediata evidenza, priva il motivo di specificità, rendendolo generico e pertanto inammissibile sicché la pretesa di una pura e semplice regressione con la logica previsione dell'applicazione, nel giudizio di rinvio, della medesima causa estintiva rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo. In secondo luogo, l'onere di specifica indicazione dell'evidentía innocentiae consente alla Corte di cassazione di rimediare all'errore denunciato, senza la necessità di dover procedere ad una rilettura degli atti processuali come, del resto, normalmente avviene quando è la Corte stessa a dichiarare l'esistenza di una causa estintiva annullando senza rinvio la sentenza impugnata , posto che la causa di proscioglimento nel merito reclamata deve risultare ictu oculi, con la conseguenza che, nel concorso tra una causa di nullità di ordine generale ed una causa estintiva del reato, l'annullamento con rinvio deve essere disposto solo quando è l'operatività della causa di estinzione del reato a richiedere specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. 2.5. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato esclusivamente ad eccepire la violazione di legge per la rilevata nullità consistita nell'avere la Corte d'appello, con sentenza predibattimentale, dichiarato de plano l'estinzione del reato per prescrizione ma non ha indicato alcun atto dal quale sarebbe risultata evidente l'esistenza di una causa di proscioglimento del merito prevalente sulla causa estintiva dichiarata. 3. II secondo motivo è fondato. L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, va obbligatoriamente emesso, ai sensi dell'articolo 181, comma 2, d.lgs. numero 42 del 2004, con la sentenza di condanna o con sentenze a questa equiparate come la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti e, in tal caso, pure in difetto di accordo, o il decreto penale di condanna , in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti Sez. 3, numero 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539 ma va revocato nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa in proposito Sez. 3, numero 51010 del 24/10/2013, Criscuolo, Rv. 257916 Sez. 3, numero 4798 del 06/02/2003, dep. 06/02/2004, Buono, Rv. 229346 . Avendo la Corte d'appello revocato solo l'ordine di demolizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente all'omessa revoca dell'ordine di rimessione in pristino, che va eliminato. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa revoca dell'ordine di rimessione in pristino, ordine che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.