Con la risoluzione numero 92/E del 20 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la corretta iscrizione nel rendiconto sulla gestione delle DTA è condizione necessaria ma non sufficiente affinché operi, nei loro riguardi, la trasformazione in credito d'imposta perché ciò si verifichi è necessario che le imposte anticipate siano iscritte a fronte di un componente negativo deducibile ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta.
Necessario, ma non sufficiente. La corretta iscrizione delle DTA nel rendiconto sulla gestione è condizione necessaria ma non sufficiente affinché operi, nei loro riguardi, la trasformazione in credito d'imposta perché ciò si verifichi è necessario che le imposte anticipate siano iscritte a fronte di un componente negativo deducibile ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate, in sede d'interpello, nella Risoluzione numero 92/E del 20 ottobre 2014. Il fatto. Il caso riguardava una società per azioni che aveva ceduto un ramo d'azienda, esercente attività bancaria, con effetto dal 29 settembre 2013. La stessa società era stata posta in liquidazione con decorrenza 30 settembre 2013 e con effetto giuridico dal 1° ottobre 2013. Nell'ultimo bilancio annuale approvato, riferito alla data del 31 dicembre 2012, la società aveva iscritto imposte differite attive DTA , voce che aveva subito variazioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 1° ottobre 2013, data di inizio della procedura di liquidazione una diminuzione a seguito della trasformazione di DTA in crediti d'imposta, e un incremento in relazione alle DTA afferenti l'ammontare della svalutazione crediti in eccedenza rispetto alla misura ammessa fiscalmente in deduzione dal reddito. La svalutazione crediti era stata correttamente iscritta nel Rendiconto della Gestione degli amministratori relativo al periodo 1° gennaio-1° ottobre 2013. Con la cessione dell'azienda bancaria, i crediti vantati dalla società verso la clientela sono stati integralmente ceduti in via definitiva pro-soluto , e a seguito di detto evento estintivo la società ha cancellato dall'attivo tutti i crediti verso i clienti derecognition , compresi quelli interessati dalle svalutazioni che hanno avuto riflesso sui precedenti conti economici e sul periodo 2013 ante liquidazione. Poiché la cessione dei crediti bancari ne ha comportato la cancellazione dall'attivo del bilancio della banca, generando perdite sui crediti nella misura corrispondente alle svalutazioni contabilizzate in precedenza alla cessione, la società istante, con riferimento alle residue DTA iscritte nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 ed anche a quelle maturate nel periodo 2013 in relazione alle svalutazioni iscritte nel Rendiconto della Gestione, ritiene di poter procedere alla trasformazione delle DTA in crediti d'imposta applicando la disciplina dell'articolo 2, comma 56-bis, del decreto Milleproroghe, che prevede la trasformazione delle DTA in caso di perdita fiscale. Le DTA trasformate in crediti d'imposta risulterebbero pari alla frazione della perdita fiscale derivante dalle variazioni in diminuzione afferenti le suddette svalutazioni dei crediti. Ad avviso dell'istante, non sarebbe invece applicabile, in ragione della definitività delle perdite fiscali dovute alla cancellazione dei crediti svalutati, l'indicazione della circolare numero 37/E/2012, secondo cui le DTA iscritte nell'ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione, e non ancora trasformate, sono trasformabili in sede di bilancio finale e di dichiarazione dei redditi definitiva, in quanto nei periodi intermedi la dichiarazione potrebbe essere suscettibile di conguagli. L’Agenzia risponde negativamente. Nel documento di prassi in esame, le Entrate hanno disatteso le conclusioni della società istante. L'Agenzia ha spiegato che «la derecognition dei crediti, effettuata nel periodo ante-liquidazione 01.01.2013/01.10.2013 determinato ai sensi dell'articolo 182 del T.U.I.R., in cui è avvenuta la cessione pro-soluto dei crediti, non consenta di scaricare attraverso una variazione in diminuzione le svalutazioni, che hanno ridotto il valore fiscale dei crediti, operate fino al 31/12/2012». Quindi non è condivisibile la soluzione proposta dall'istante di imputare a titolo di perdita su crediti al periodo d'imposta 1° gennaio 2013 - 1° ottobre 2013 tutte le svalutazioni dei crediti fiscalmente non dedotte fino alla data di cessione del credito. Tali svalutazioni, spiega l'Agenzia, continueranno ad essere dedotte fiscalmente per quote costanti in base al disposto dell'articolo 106 T.U.I.R., nella formulazione vigente pro tempore prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2014 . L’Agenzia precisa poi che la svalutazione di crediti operata nel periodo 01.01 – 01.10.2013, considerata come «componente negativo integralmente deducibile ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del T.U.I.R., pro tempore vigente», non può generare DTA, dal momento che non si tratta di un componente «deducibile in più periodi di imposta ai fini delle imposte sui redditi, condizione quest'ultima, posta alla base della ratio della disciplina cfr. articolo 2, commi 55 – 58, del decreto milleproroghe e relazione illustrativa ». fonte www.fiscopiu.it
TP_FISCO_ris92E_s