Gli enti locali devono osservare le nuove regole sull’uso degli autovelox e sul destino dei proventi delle multe, anche se manca il decreto ministeriale necessario per mettere a regime il sistema. Di fatto, quindi, tutto resta congelato e gli investimenti in materia di sicurezza stradale limitati.
Lo ha evidenziato nella sua interrogazione a risposta scritta presentata alla Camera il 22 settembre l’onorevole Dell’Orco Michele. La riforma del codice della strada due nuovi principi. Con la riforma dell’articolo 142 del codice stradale derivata dalla legge 120/2010 sono stati introdotti, tra l’altro, due innovativi principi. Ovvero che gli enti locali devono obbligatoriamente rendicontare i proventi di tutte le multe ed il loro impiego. E che le sanzioni derivanti dall’eccesso di velocità vanno divise a metà tra ente proprietario della strada e l’organo accertatore. Necessità di un decreto “collante”. Ma tutto il sistema richiede un decreto ad hoc che deve specificare le regole di dettaglio e uniformare le modalità operative per l’uso dell’ autovelox . Questo decreto non è mai stato divulgato per una serie di problematiche tecniche ancora irrisolte e difficilmente risolvibili. Cosa devono fare i comuni? Un comune ha, quindi, richiesto chiarimenti alla Corte dei conti dell’Umbria - specifica l’interrogazione - che in data 8 agosto 2014 ha evidenziato che anche in assenza del decreto attuativo “le amministrazioni sono comunque tenute all’applicazione delle disposizioni contemplate dai commi 12- bis , 12- ter e 12- quater dell’articolo 142 del codice della strada”. In buona sostanza tutto resta congelato. Gli enti che hanno incassato denaro per conto di altri enti non possono trasferirli al soggetto creditore che a sua volta non potrà spenderli. E le regole sull’impiego dei misuratori di velocità restano vincolate alla vecchia prassi in uso da qualche anno. Questo fin tanto che non verrà licenziato il testo definitivo dell’atteso decreto autovelox che finalmente darà il via libera alla riforma stradale dell’agosto 2010.
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