Professionisti, via libera al visto di conformità ""fai da te""

Nella Risoluzione numero 82/E del 2 settembre 2014, le Entrate chiariscono che i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, d.P.R. numero 322/1998, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza rivolgersi a terzi.

Visto di conformità. I professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, d.P.R. numero 322/1998, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti superiori a 15 mila euro annui relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza rivolgersi a terzi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione numero 82/E del 2 settembre 2014, rispondendo al quesito posto in tal senso, a mezzo interpello, da un ragioniere commercialista iscritto all’ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione. Nel documento di prassi si ricorda preliminarmente che l’obbligo per il contribuente di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a del d.lgs. numero 241/1997 alle singole dichiarazioni da cui emergano crediti annui superiori a 15 mila euro relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del d.P.R. numero 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap da utilizzare in compensazione orizzontale, come precisato nella Circolare numero 10/E del 2014 ai sensi dell'articolo 17, d.lgs numero 241/1997, è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2014 articolo 1, comma 574, l. numero 147/2013 . Controlli di verifica. Richiamando la Circolare numero 57/E/2009, l'Agenzia ha spiegato che la funzione del visto di conformità è quella di attestare l'esecuzione dei controlli volti a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e quella dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione articolo 2, comma 2, d.m. numero 164/1999 . Poiché la citata Circolare numero 57/E chiarisce che rientrano nel novero degli abilitati al rilascio del visto anche i soggetti indicati dall’articolo 3, comma 3, lett. a e b , del d.P.R. numero 322/1998 gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria , le Entrate concludono che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 3 possono procedere da sé a vistare la dichiarazione ai fini della compensazione in parola. Con detta conclusione, del resto, l’Agenzia si allinea a quanto già chiarito nella Circolare numero 54/E/2001 in riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi di settore. fonte www.fiscopiu.it

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