La Camera dice sì al nuovo delitto di depistaggio

Introdotto all’articolo 375 c.p. il nuovo reato di frode processuale e depistaggio con il quale si punisce il pubblico ufficiale che, con il fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale, muti artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato affermi il falso o neghi il vero ovvero taccia in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

La Camera dei Deputati, nell’assemblea del 5 luglio 2016, ha definitivamente approvato il disegno di legge che introduce nel codice penale il reato di frode processuale e depistaggio. Il nuovo delitto. L’attuale articolo 375 c.p. sulle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale viene dunque sostituito per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, con il fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale, muti artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato affermi il falso o neghi il vero ovvero taccia in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. Trattasi dunque di un reato proprio, in quanto unico soggetto attivo può essere il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio – mentre nell’iniziale disegno di legge il reato era comune e l’azione del pubblico ufficiale costituiva un’aggravante. Inoltre, l’elemento soggettivo è quello del dolo specifico, poiché, oltre alla coscienza e volontà della condotta, è richiesta la finalità di «impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale». La norma ha peraltro carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato. Viene inoltre modificato anche l’articolo 376 c.p. per affermare, anche in relazione al nuovo reato, la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero. Le circostanze aggravanti. Il reato è aggravato, con l’applicazione dell’aumento della pena da un terzo alla metà, quando il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento. Inoltre, è prevista la pena della reclusione da 6 a 12 anni quando il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici gravi reati. I termini di prescrizione previsti per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato sono raddoppiati. Le circostanze attenuanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l’autore del fatto si adopera per - ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove - evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori - aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori. Pene accessorie. Alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio, in caso di reclusione superiore a 3 anni, consegue la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il delitto commesso in un procedimento civile o amministrativo. Con la nuova legge viene modificato anche l’articolo 374 c.p. per innalzare a 1 anno – nel minimo – e a 5 anni – nel massimo – la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell’ambito di un procedimento civile e amministrativo, ossia colui il quale, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di un esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia, muta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone. Ulteriori aggravanti. Viene inoltre inserito nel codice penale il nuovo articolo 383-bis dove vengono collocate le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l’amministrazione della giustizia, riprendendo l’attuale formulazione dell’articolo 375 c.p La pena da applicare è così determinata - reclusione da 4 a 10 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni - reclusione da 6 a 14 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni - reclusione da 8 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo. Circostanze speciali. L’articolo 2 della legge inserisce infine il nuovo articolo 384-ter c.p. rubricato «Circostanze speciali». Esso prevede che, nel caso in cui i delitti di false informazioni al pm, di falsa testimonianza, di frode processuale e di favoreggiamento personale siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici gravi delitti, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni personali al pm o al difensore. Anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.