Gratuito patrocinio: la veridicità dell’autocertificazione allegata è condizione di ammissibilità dell’istanza?

Rimessa alle Sezioni Unite la questione riguardante l’inammissibilità del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, quando ne sia già intervenuta l’ammissione, in presenza di falsità o incompletezza dell’autocertificazione ad essa allegata, quand’anche i redditi effettivi del richiedente non superino i limiti di legge, ovvero se la suddetta inammissibilità comporti la revoca del beneficio solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 29284/19, depositata il 4 luglio. La vicenda. L’attuale ricorrente propone ricorso per cassazione contro il provvedimento con cui il Giudice aveva respinto l’opposizione ai sensi dell’articolo 99, d.P.R. numero 115/2002 formulata per la revoca della propria ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta per via della mancata veridicità della situazione reddituale del richiedente nonostante quella effettiva rientrasse comunque nei limiti previsti . Quest’ultimo, con ricorso per cassazione, lamenta l’irrilevanza dell’omessa dichiarazione dei redditi di alcuni componenti del nucleo familiare, ritenendoli non idonei a determinare il superamento dei limiti di reddito fissati. La veridicità dell’autocertificazione del richiedente. La Suprema Corte si trova ad affrontare un tema oggetto di attuale contrasto giurisprudenziale, vertente sulla possibile inammissibilità, e dunque revoca, del beneficio del gratuito patrocinio in presenza di un’autocertificazione falsa o incompleta, qualora questa sia già stata ammessa e quando comunque i redditi effettivi del richiedente non superino i limiti imposti dalla legge. In base all’orientamento consolidato della giurisprudenza, la veridicità dell’autocertificazione costituirebbe condizione di ammissibilità dell’istanza, mentre la sua falsità ne determinerebbe l’inammissibilità. Questo orientamento trova conferma nell’articolo 112, d.P.R. numero 115/2002, che prevede la revoca del beneficio non solo quando si accerti il superamento dei limiti reddituali, ma anche per la mancata comunicazione di eventuali variazioni di tali limiti, anche laddove queste non implichino il superamento delle condizioni richieste per l’ammissione al beneficio, dovendo rendere noti tali dati poiché suscettibili di valutazione discrezionale del giudice e in vista dell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni. Secondo altro orientamento interpretativo, invece, la revoca del beneficio può avvenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, poiché si tratta di un istituto che limita e talvolta comprime il diritto di difesa del soggetto, dunque le omissioni o le falsità nella dichiarazione sostitutiva di certificazione comportano la revoca del beneficio solo ex articolo 112, lett. d , del decreto citato, quando risulti provata la mancanza originaria delle condizioni di reddito, ovvero ex articolo 95 in caso di condanna per il reato previsto. Rimessione alle SS. UU. Chiarito quanto sopra, gli Ermellini aderiscono alla seconda opzione ermeneutica, sostenendo che l’orientamento attualmente consolidato finisca per forzare il dato letterale, ma per evitare contrasti su un tema tanto delicato rimette il ricorso alle Sezioni Unite, chiedendo alle stesse di esprimersi in merito all’inammissibilità del beneficio in presenza di un’autocertificazione falsa o incompleta, qualora essa sia stata in precedenza ammessa e anche nel caso in cui i redditi effettivi non superino i limiti previsti, ovvero se l’inammissibilità, e dunque la revoca, dello stesso sia legata solo ai casi previsti dagli articolo 95 e 112 del d.P.R. 115/2002.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza 4 giugno – 4 luglio 2019, numero 29284 Presidente Izzo – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. P.M. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso il provvedimento con cui è stata rigettata l’opposizione ex D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 99 formulata nei confronti della revoca della propria ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta perché, come emerso all’esito degli accertamenti della Guardia di Finanza, l’istante ha indicato una situazione reddituale non veritiera, sebbene quella effettiva fosse, comunque, inferiore ai limiti previsti, ritenendosi la veridicità dell’autocertificazione una condizione di ammissibilità della domanda. In particolare il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 75, 76, 95 e 112 e la illogicità della motivazione, sostenendo l’irrilevanza dell’omessa dichiarazione dei redditi di alcuni componenti del nucleo familiare, inidonei a determinare il superamento dei limiti di reddito fissati. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il provvedimento impugnato è coerente con l’obiter dictum delle Sez. U, numero 6591 del 27/11/2008 ud. - dep. 16/02/2009, Rv. 242152 - 01, in cui è stato precisato che la falsità delle indicazioni contenute nell’autocertificazione deve ritenersi connessa all’ammissibilità dell’istanza non a quella del beneficio e che solo l’istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito , sicché resta del tutto irrilevante sia che il reddito dell’istante fosse, comunque, inferiore al limite reddituale stabilito dalla legge per l’ammissione al beneficio sia che il reato di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 95 non sia o non venga accertato cfr. in questo senso Sez. 4, numero 19611 del 2012, non massimata . Difatti, se la veridicità dell’autocertificazione è condizione di ammissibilità dell’istanza di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, la sua falsità ne determina l’inammissibilità, che può essere rilevata originariamente o, con la revoca, in un secondo momento. Tale impostazione valorizza l’obbligo di lealtà nei confronti delle istituzioni del soggetto che aspira ad usufruire di un istituto solidaristico, strumentale alla realizzazione del diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost., ed è coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio Sez. 4, numero 43593 del 07/10/2014 Cc. - dep. 20/10/2014, Rv. 260308 - 01 . Quest’ultima posizione trova la sua base e la sua conferma nel D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 112, che prevede la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non solo per l’accertato superamento dei limiti reddituali, all’esito della comunicazione delle variazioni intervenute lett. b o in altro modo lett. d , ma anche per la mancata comunicazione, nei termini di cui al articolo 79, comma 1, lett. d, di eventuali variazioni di limiti di reddito lett. a . Si ritiene, difatti, dovuta la comunicazione anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento Sez. 5, numero 13309 del 24/01/2008 ud. -dep. 28/03/2008, Rv. 239387 - 01 , dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio. Una diversa interpretazione renderebbe del tutto superflua la previsione della ipotesi autonoma di revoca di cui alla lett. a, che sarebbe già ricompresa nelle successive lett. b e d. Alla luce di tali premesse, sarebbe contraddittorio revocare il beneficio nei confronti di coloro che omettono la comunicazione di variazioni reddituali, sia pure irrilevanti ai fini del superamento delle condizioni di ammissibilità, e mantenerlo nei confronti di coloro che, sin dall’origine, hanno reso dichiarazioni false ed incomplete. Peraltro, la revoca si traduce in una reazione preventiva, che può evitare l’intervento e la sanzione penale, sicché non depone in senso contrario a tale lettura l’ultimo periodo del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 95, comma 2, laddove stabilisce che a seguito della condanna per il reato di cui alla prima parte del medesimo articolo consegue la revoca del beneficio, trattandosi di una norma di chiusura per l’ipotesi in cui la revoca del beneficio non sia stata già precedentemente disposta dal giudice che aveva ammesso l’interessato al patrocinio a spese dello Stato. 2. Il collegio aderisce, tuttavia, all’opzione ermeneutica secondo cui la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può avvenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, trattandosi di un istituto che limita e comprime la realizzazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, sicché le falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione possono comportare la revoca del beneficio solo ex D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 112, lett. d ove risulti provata la mancanza originaria delle condizioni di reddito o ex D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 95 in caso di condanna per il reato previsto - condanna che potrebbe mancare, ad esempio, per difetto di dolo cfr., tra le tante, Sez. 4, numero 4623 del 15/12/2017 ud. - dep. 31/01/2018, Rv. 271949 - 01, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, seppure non impedisce l’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 95, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all’elemento soggettivo dell’illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato . Del resto, la condizione di ammissibilità dell’istanza, ricavata Sez. U, numero 6591 del 27/11/2008 ud. - dep. 16/02/2009, Rv. 242152 - 01, non si rinviene espressamente nel D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 79, da cui piuttosto risulta la necessità di attestare le condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini e non delle specifiche tipologie di esso, e la necessità di assumere l’obbligo di comunicare, sino alla fine del processo, le variazioni dei limiti di reddito se rilevanti . Parimenti, l’articolo 112, comma 1, lett. a, prevede la revoca dell’ammissione in caso di omessa comunicazione di eventuali variazioni dei limiti di redditi e non genericamente di ogni variazione reddituale anche ininfluente, come confermato dal coordinamento con il precedente articolo 79. L’orientamento attuale finisce, dunque, con il limitare l’ambito applicativo di un istituto strumentale alla realizzazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito con un’interpretazione che forza il dato letterale della legge. 3.In conclusione, il Collegio ritiene di dover dissentire dalla soluzione conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità attualmente formatosi, secondo cui la veridicità dell’autocertificazione allegata all’istanza di cui al D.P.R. numero 115 del 2002 è condizione della sua ammissibilità, sicché ogni sua eventuale falsità o incompletezza, anche se non incidente sui limiti reddituali, ne determina la revoca, a prescindere dalla condanna per il reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 95. Si giustifica, pertanto, ai sensi dell’articolo 618 c.p.p., comma 1, al fine di evitare un eventuale contrasto giurisprudenziale in una materia particolarmente delicata, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla seguente questione di diritto Se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull’ammissibilità dell’istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 95 e 112 . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.