Figlio ancora in grembo, padre ucciso in un incidente stradale: sì al danno morale

Accolte, giustamente, le domande avanzate da una donna e dal figlio per la prematura tragica morte del loro uomo. Ma non è corretto escludere il risarcimento del danno morale richiesto dal giovane che, all’epoca del fatto, era ancora nel grembo della madre.

Perdere un padre senza mai neanche averlo visto, senza mai aver avuto la possibilità di sorridergli o di abbracciarlo, e crescere, poi, diventare ragazzo e uomo, senza neanche il ‘tesoro’ di un ricordo del proprio genitore. Difficile immaginare una vita così per un bambino, difficile pensare che quell’immenso ‘vuoto’ possa essere colmato con dei soldi Ciò nonostante, però, è da valutare come assolutamente legittima la richiesta di risarcimento del danno morale avanzato da quel bambino, ora divenuto uomo, per la morte del padre, verificatasi quando egli era ancora nel grembo della madre. Cass., sent. n. 5509/2014, Terza Sezione Civile, depositata oggi In grembo. A sorpresa, in primo grado, i giudici rispondono negativamente alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da una donna per la morte del marito, avvenuta in occasione di un sinistro automobilistico . A ribaltare completamente la situazione provvedono i giudici della Corte d’Appello, i quali obbligano la compagnia assicurativa designata quale ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’ a versare oltre 180mila euro alla donna e oltre 36mila al figlio – ancora in grembo alla madre, all’epoca dei fatti – come risarcimento per il decesso dell’uomo, a seguito di un sinistro automobilistico . Ma anche questa ‘vittoria’ non è ritenuta completamente soddisfacente da madre e figlio. Resta ancora un nodo da sciogliere quello relativo al risarcimento del danno morale , chiesto dal ragazzo ma non riconosciuto, in secondo grado, perché egli era solo concepito, ma non ancora nato, al momento del fatto . Questa visione viene, però, fatta a pezzi dai giudici del Palazzaccio, i quali – riaffidando la vicenda alle valutazioni della Corte d’Appello – chiariscono che anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto, nei confronti del responsabile, al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di danno non patrimoniale e patrimoniale derivati.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 gennaio – 10 marzo 2014, n. 5509 Presidente Salmé – Relatore D’Alessandro Svolgimento del processo C.G. e P.S.T., in proprio e quali eredi di P.A., propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Matera che aveva rigettato la domanda , ha condannato INA Assitalia, quale compagnia designata ai sensi dell'art. 20 della legge 990/1969 e del D.M. 9/3/89, a pagare alla C. la somma di € 181.319,01 e al P. la somma di € 36.687,11, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni per il decesso di P.A., in un sinistro automobilistico del 4/9/90, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 60%. INA Assitalia resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la sentenza avrebbe ritenuto inammissibile in appello, in quanto nuova, la domanda di risarcimento del danno biologico subito dalla C., pur avendo essi chiesto, con la citazione, la liquidazione dei danni morali e materiali. 1.1.- Il primo motivo è fondato. I ricorrenti avevano chiesto in primo grado - come si apprende dalla sentenza impugnata - il risarcimento dei danni morali e materiali e dunque avevano formulato una domanda risarcitoria comprensiva di tutti i danni subiti. In tale situazione, la statuizione di inammissibilità della domanda, per novità, appare di difficile comprensione. 2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda di risarcimento del danno morale di S.T.P. è stata rigettata in quanto egli era solo concepito, ma non ancora nato, al momento del fatto. 2.1.- Il mezzo è fondato. Queste Corte ha infatti affermato che anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi dì natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati. 3.- Il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.